Alle capitanerie di porto Agli uffici circondariali marittimi e, per conoscenza: Al Gabinetto dell'on. Ministro (D.M. 30 gennaio 1976) All'Ispettorato generale delle capitanerie di porto Alla Direzione generale affari generali e personale - Div. II (art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241) Prosecuzione: dp. n. 258828 in data 25 agosto 1989 (non a tutti). 1. Dall'indagine conoscitiva disposta con il dispaccio in prosecuzione sono emerse alcune difformita' di comportamento in relazione ai controlli da effettuare in sede di apposizione del visto di cui all'art. 332 reg. c. nav. In proposito si ritiene pertanto utile fornire i seguenti chiarimenti interpretativi in merito alla normativa citata. A) FINALITA' DEL VISTO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 332 REG. C. NAV. Alcuni uffici, in relazione anche alla genericita' del testo dell'art. 332 reg. c. nav., hanno ritenuto che l'apposizione del visto annuale sulla licenza di navigazione sia una mera formalita' fine a se' stessa, tuttalpiu' diretta alle non meglio definite esigenze fiscali menzionate nell'ultima parte del citato art. 332. In proposito occorre rilevare che detto articolo ha sostituito il "rinnovo annuale" obbligatorio della licenza, in precedenza soggetta alla scadenza fissa del 31 dicembre (articoli 914 e 915 del regolamento di cui al regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166), con un piu' semplice "visto annuale". Infatti il legislatore del 1942 richiese la sostituzione del documento originario (rinnovazione) solo in presenza di ben precise circostanze (cfr. l'art. 154 c. nav.) e non anche per mero decorso di un prefissato periodo di tempo (articoli 914 e 915 citati). Con il nuovo regolamento del 1952, tuttavia, non si volle rinunciare al controllo annuale delle licenze rilasciate (anche al fine di accertare la necessita' di un'eventuale rinnovazione dei documenti stessi), prevedendo percio' l'attuale "visto annuale" obbligatorio. Cio' spiega del resto perche' nella relazione al regolamento l'apposizione del visto in oggetto (art. 332 reg. c. nav.) venga ricollegata alla rinnovazione di cui agli articoli 154 c. nav. e 327 reg. c. nav. (cfr. l'art. 921 del precedente regolamento). La circostanza che il "rinnovo" annuale obbligatorio della licenza fosse soggetta a specifiche tasse o "diritti" (cfr. art. 32 della legge 23 luglio 1896, n. 318, ed i citati articoli 914 e 921) spiega inoltre l'inciso di cui all'attuale art. 332 reg. c. nav. Peraltro, poiche' successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, in tema di tasse sulle concessioni governative, ha abolito i "diritti" menzionati nell'art. 914 del precedente regolamento, senza prevedere alcuna specifica tassa per il "visto" introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le tasse menzionate nell'art. 332 reg. c. nav. devono attualmente intendersi riferite a quelle dovute nel caso occorra procedere alla rinnovazione della licenza ex art. 154 c. nav. Tutto cio' premesso, ne consegue che funzione primaria tanto dell'abolito "rinnovo annuale" quanto dell'attuale "visto annuale" era e rimane quella di operare un controllo periodico delle licenze rilasciate. B) ACCERTAMENTI DA OPERARE IN SEDE DI APPOSIZIONE DEL VISTO. Il summenzionato controllo periodico si sostanzia pertanto nell'accertamento della regolarita' della licenza presentata per il visto, attraverso: a) la verifica dell'effettiva emissione del documento da parte dell'ufficio competente (regolarita' del documento originario); b) il riscontro, meramente cartolario (tranne che emergano elementi che facciano ritenere opportuni accertamenti ulteriori), tra i dati contenuti nella licenza con quelli risultanti dal registro di iscrizione, e cio' in particolare al fine di verificare se siano riscontrabili i presupposti per ritenere necessaria la rinnovazione ai sensi degli articoli 154 c. nav. e 327 reg. c. nav. Quanto sopra ovviamente non esclude che con l'occasione siano esperiti ulteriori e diversi accertamenti (che alcuni uffici gia' operano, a quanto risulta); solo che tali controlli non costituiscono un presupposto necessario per l'apposizione del visto. Occorre infine evidenziare che, anche se l'apposizione del visto deve essere normalmente richiesta dagli interessati, cio' non toglie che l'autorita' marittima dovrebbe controllare la puntuale esecuzione di detto obbligo. Infatti il visto annuale e' uno strumento che, se opportunamente utilizzato anche come occasione per una ricognizione periodica dei registri di iscrizione, potrebbe agevolare, ad esempio, l'accertamento della reale consistenza del naviglio minore (al fine di cancellare unita' in realta' perite), oppure l'applicazione di normative particolari (come ad es. quella relativa al pagamento della tassa a cui sono soggette le navi da pesca in disarmo da oltre due anni giusta decreto ministeriale 18 dicembre 1976). In proposito si rileva come l'apposizione del visto non sia connessa alla navigazione od allo stato di armamento, ma esclusivamente all'avvenuto rilascio della licenza di navigazione: pertanto devono essere sottoposte al visto annuale anche le unita' non in corso di navigazione, comprese quelle in disarmo, abilitate con licenza. Del resto anche per esse puo' essere intervenuta una delle cause che richiede la rinnovazione della licenza (al riguardo era molto esplicito l'art. 917 del precedente regolamento). C) UFFICIO COMPETENTE AD APPORRE IL VISTO ANNUALE. Proprio in ragione di quanto sopra evidenziato, l'art. 332 reg. c. nav. prevede espressamente che competente ad apporre il visto annuale sulla licenza di navigazione e' l'ufficio che l'ha rilasciata (ovverosia l'ufficio di iscrizione della nave: art. 153 c. nav.). Egli solo, infatti, puo' effettuare i controlli precedentemente menzionati. D) ADEMPIMENTI DI NATURA FISCALE RELATIVI AL VISTO E AL RINNOVO. Come precisato nella circolare 15 febbraio 1979, n. 251530, la formalita' del visto di convalida NON e' soggetta ne' all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 e successive modificazioni, ne' alla tassa sulle concessioni governative di cui al n. 112 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72 e successive modificazioni (in proposito cfr. la circolare 1 giugno 1953, n. 12652). Cio' in quanto detta formalita', a differenza di quella della "rinnovazione" non comporta il rilascio di un nuovo documento; ne' d'altronde essa puo' assimilarsi alla "proroga", non essendo la licenza di navigazione soggetta ad un termine di validita' prefissato, come gia' rilevato in precedenza. Con l'occasione si sottolinea, invece, che nel caso sussistano i presupposti per la "rinnovazione" della licenza ex articoli 154 c. nav. e 327 reg. c. nav. dovranno essere corrisposte tanto l'imposta di bollo (art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 655/82) quanto la tassa sulle concessioni governative di cui al n. 112 citato (circolare 31 gennaio 1973, n. 432071, del Ministero delle finanze, da ultimo confermata con nota n. 504742/89 del 30 aprile 1991), ancorche', per quanto riguarda quest'ultima, nelle note di cui al medesimo n. 112 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72 non sia piu' riportato il riferimento espresso all'ipotesi di rinnovazione di cui al n. 190 della tariffa annessa al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 121/61. E) CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DELLA MANCANZA DI VISTO. Tanto dalla mancata rinnovazione ai sensi dell'art. 327 reg. c. nav. quanto dalla mancata "convalida" della stessa ai sensi dell'art. 332 reg. c. nav. consegue, sotto il profilo amministrativo, l'invalidita' della licenza, che pertanto deve essere ritirata. Cio' non impedisce, tuttavia, che, qualora non sussistano i presupposti per la sua obbligatoria rinnovazione, l'invalidita' della licenza ritirata o presentata spontaneamente oltre il termine di cui all'art. 332 reg. c. nav. possa essere sanata dall'apposizione, sia pure tardiva, del visto di convalida (in tal caso, ovviamente, la data dovra' essere quella di effettiva presentazione del documento). F) SANZIONI IN CASO DI MANCATA CONVALIDA O RINNOVAZIONE. Piu' delicato appare invece il problema relativo all'individuazione delle eventuali sanzioni penali o amministrative: manca infatti una norma punitiva che faccia esplicito riferimento al "visto di convalida" (introdotto, come si e' detto, solo con il regolamento del 1952). Con l'occasione si sottolinea che, in base a quanto precedentemente evidenziato, si ha violazione dell'art. 332 reg. c. nav. anche qualora la nave non sia in corso di navigazione o sia addirittura in disarmo; e cio' vale anche per quanto attiene alla mancata rinnovazione ai sensi dell'art. 327 reg. c. nav., atteso che l'art. 1194 prescinde dal presupposto dell'effettivo impiego della nave (navigazione). Tale presupposto e' richiesto invece dall'art. 1216 c. nav. (navigazione senza abilitazione), il quale tuttavia non puo' ritenersi applicabile nemmeno qualora la nave navighi con la licenza non convalidata, dato che la norma sembrerebbe presupporre una mancanza assoluta del documento di abilitazione (licenza), e non anche la semplice invalidita' sopravvenuta (cfr. infatti quanto riferito ai certificati di navigabilita' degli aeromobili). Ne' d'altra parte potrebbe applicarsi il 2 co. dell'art. 1193 c. nav. (irregolare tenuta dei documenti di bordo), considerato che la norma deve intendersi in realta' riferita alla specifica responsabilita' del comandante in tema di tenuta dei libri di bordo (cfr. gli articoli 177 c. nav. e 363 reg. c. nav.). Tutto cio' premesso, ed anche in ragione dell'interpretazione storica della norma, potrebbe invece ritenersi applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 1194 c. nav., da intendersi pertanto riferita, piu' in generale, alla mancata conferma della validita' della licenza, sia per la mancata emissione di un nuovo documento (rinnovazione in senso stretto), sia per la mancata "apposizione del visto" (rinnovazione in senso lato). L'unica differenza tra le due ipotesi, del resto, attiene all'emissione o meno di un nuovo documento, mentre la natura degli accertamenti e degli effetti amministrativi conseguenti e' sostanzialmente identica. Occorre in proposito rilevare che quasi tutte le autorita' marittime fanno riferimento all'art. 1194 c. nav. e che l'applicazione di tale norma (depenalizzata a seguito della legge n. 689/81) non risulta abbia mai dato luogo a problemi di sorta. Il Ministro: FACCHIANO