Alle capitanerie di porto
                                  Agli uffici circondariali marittimi
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Gabinetto   dell'on.  Ministro
                                  (D.M. 30 gennaio 1976)
                                  All'Ispettorato   generale    delle
                                  capitanerie di porto
                                  Alla   Direzione   generale  affari
                                  generali  e  personale  -  Div.  II
                                  (art.    26 legge 7 agosto 1990, n.
                                  241)
  Prosecuzione: dp. n. 258828 in data 25 agosto 1989 (non a tutti).
  1.  Dall'indagine  conoscitiva  disposta  con   il   dispaccio   in
prosecuzione  sono  emerse  alcune  difformita'  di  comportamento in
relazione ai controlli da effettuare in sede di apposizione del visto
di cui all'art. 332 reg. c. nav.
  In  proposito  si  ritiene  pertanto  utile  fornire   i   seguenti
chiarimenti interpretativi in merito alla normativa citata.
 A) FINALITA' DEL VISTO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 332 REG. C. NAV.
  Alcuni  uffici,  in  relazione  anche  alla  genericita'  del testo
dell'art. 332 reg. c. nav.,  hanno  ritenuto  che  l'apposizione  del
visto  annuale  sulla  licenza di navigazione sia una mera formalita'
fine a se'  stessa,  tuttalpiu'  diretta  alle  non  meglio  definite
esigenze fiscali menzionate nell'ultima parte del citato art. 332.
  In  proposito  occorre rilevare che detto articolo ha sostituito il
"rinnovo annuale" obbligatorio della licenza, in precedenza  soggetta
alla  scadenza  fissa  del  31  dicembre  (articoli  914  e  915  del
regolamento di cui al regio decreto 20 novembre 1879, n.  5166),  con
un piu' semplice "visto annuale".
  Infatti  il  legislatore  del  1942  richiese  la  sostituzione del
documento originario (rinnovazione) solo in presenza di  ben  precise
circostanze (cfr. l'art. 154 c. nav.) e non anche per mero decorso di
un  prefissato  periodo  di tempo (articoli 914 e 915 citati). Con il
nuovo regolamento del 1952, tuttavia,  non  si  volle  rinunciare  al
controllo   annuale  delle  licenze  rilasciate  (anche  al  fine  di
accertare la necessita' di un'eventuale  rinnovazione  dei  documenti
stessi),  prevedendo  percio' l'attuale "visto annuale" obbligatorio.
Cio'  spiega  del  resto  perche'  nella  relazione  al   regolamento
l'apposizione  del  visto  in  oggetto  (art. 332 reg. c. nav.) venga
ricollegata alla rinnovazione di cui agli articoli 154 c. nav. e  327
reg. c. nav. (cfr. l'art. 921 del precedente regolamento).
 La  circostanza  che il "rinnovo" annuale obbligatorio della licenza
fosse soggetta a specifiche tasse o "diritti"  (cfr.  art.  32  della
legge  23 luglio 1896, n. 318, ed i citati articoli 914 e 921) spiega
inoltre l'inciso di cui all'attuale art. 332 reg. c. nav.
  Peraltro, poiche' successivamente il decreto del  Presidente  della
Repubblica  20  marzo  1953,  in  tema  di  tasse  sulle  concessioni
governative, ha abolito i  "diritti"  menzionati  nell'art.  914  del
precedente regolamento, senza prevedere alcuna specifica tassa per il
"visto"  introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, le tasse menzionate nell'art. 332 reg. c. nav.
devono attualmente intendersi  riferite  a  quelle  dovute  nel  caso
occorra procedere alla rinnovazione della licenza ex art. 154 c. nav.
  Tutto  cio'  premesso,  ne  consegue  che  funzione  primaria tanto
dell'abolito "rinnovo annuale" quanto  dell'attuale  "visto  annuale"
era  e  rimane quella di operare un controllo periodico delle licenze
rilasciate.
 B) ACCERTAMENTI DA OPERARE IN SEDE DI APPOSIZIONE DEL VISTO.
  Il  summenzionato  controllo  periodico   si   sostanzia   pertanto
nell'accertamento  della  regolarita' della licenza presentata per il
visto, attraverso:
    a) la verifica dell'effettiva emissione del  documento  da  parte
dell'ufficio competente (regolarita' del documento originario);
    b)  il  riscontro,  meramente  cartolario  (tranne  che  emergano
elementi che facciano ritenere opportuni accertamenti ulteriori), tra
i dati contenuti nella licenza con quelli risultanti dal registro  di
iscrizione,  e  cio'  in  particolare  al fine di verificare se siano
riscontrabili i presupposti per ritenere necessaria  la  rinnovazione
ai sensi degli articoli 154 c. nav. e 327 reg. c. nav.
  Quanto  sopra  ovviamente  non  esclude  che  con l'occasione siano
esperiti ulteriori e diversi accertamenti  (che  alcuni  uffici  gia'
operano, a quanto risulta); solo che tali controlli non costituiscono
un presupposto necessario per l'apposizione del visto.
  Occorre  infine  evidenziare  che, anche se l'apposizione del visto
deve essere normalmente richiesta dagli interessati, cio' non  toglie
che l'autorita' marittima dovrebbe controllare la puntuale esecuzione
di detto obbligo.
  Infatti  il  visto  annuale e' uno strumento che, se opportunamente
utilizzato anche come occasione per una  ricognizione  periodica  dei
registri    di    iscrizione,   potrebbe   agevolare,   ad   esempio,
l'accertamento della reale consistenza del naviglio minore  (al  fine
di  cancellare  unita'  in  realta' perite), oppure l'applicazione di
normative particolari (come ad es. quella relativa al pagamento della
tassa a cui sono soggette le navi da pesca in disarmo  da  oltre  due
anni giusta decreto ministeriale 18 dicembre 1976).
 In proposito si rileva come l'apposizione del visto non sia connessa
alla  navigazione  od  allo  stato  di  armamento,  ma esclusivamente
all'avvenuto rilascio della licenza di navigazione:  pertanto  devono
essere  sottoposte  al  visto annuale anche le unita' non in corso di
navigazione, comprese quelle in disarmo, abilitate con  licenza.  Del
resto  anche  per  esse  puo'  essere intervenuta una delle cause che
richiede  la  rinnovazione  della  licenza  (al  riguardo  era  molto
esplicito l'art. 917 del precedente regolamento).
 C) UFFICIO COMPETENTE AD APPORRE IL VISTO ANNUALE.
  Proprio  in ragione di quanto sopra evidenziato, l'art. 332 reg. c.
nav. prevede espressamente che competente ad apporre il visto annuale
sulla  licenza  di  navigazione  e'  l'ufficio  che  l'ha  rilasciata
(ovverosia  l'ufficio  di  iscrizione  della nave: art. 153 c. nav.).
Egli solo,  infatti,  puo'  effettuare  i  controlli  precedentemente
menzionati.
 D) ADEMPIMENTI DI NATURA FISCALE RELATIVI AL VISTO E AL RINNOVO.
  Come  precisato  nella  circolare  15  febbraio 1979, n. 251530, la
formalita' del visto di convalida NON e' soggetta ne' all'imposta  di
bollo  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 e
successive  modificazioni,   ne'   alla   tassa   sulle   concessioni
governative  di  cui  al  n. 112 della tariffa annessa al decreto del
Presidente  della Repubblica n. 641/72 e successive modificazioni (in
proposito cfr. la circolare 1› giugno 1953, n. 12652).
  Cio' in quanto detta  formalita',  a  differenza  di  quella  della
"rinnovazione"  non  comporta  il rilascio di un nuovo documento; ne'
d'altronde essa puo'  assimilarsi  alla  "proroga",  non  essendo  la
licenza   di   navigazione   soggetta  ad  un  termine  di  validita'
prefissato, come gia' rilevato in precedenza.
  Con l'occasione si sottolinea, invece, che nel  caso  sussistano  i
presupposti  per  la  "rinnovazione" della licenza ex articoli 154 c.
nav. e 327 reg. c. nav. dovranno essere corrisposte  tanto  l'imposta
di bollo (art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 655/82)
quanto la tassa sulle concessioni governative di cui al n. 112 citato
(circolare  31  gennaio 1973, n. 432071, del Ministero delle finanze,
da ultimo confermata con nota  n.  504742/89  del  30  aprile  1991),
ancorche',  per  quanto  riguarda  quest'ultima, nelle note di cui al
medesimo n. 112 della tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  641/72  non  sia piu' riportato il riferimento
espresso all'ipotesi di rinnovazione di cui al n. 190  della  tariffa
annessa  al  precedente  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
121/61.
 E) CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DELLA MANCANZA DI VISTO.
  Tanto dalla mancata rinnovazione ai sensi  dell'art.  327  reg.  c.
nav. quanto dalla mancata "convalida" della stessa ai sensi dell'art.
332   reg.   c.  nav.  consegue,  sotto  il  profilo  amministrativo,
l'invalidita' della licenza, che pertanto deve essere ritirata.
 Cio'  non  impedisce,  tuttavia,  che,  qualora  non  sussistano   i
presupposti per la sua obbligatoria rinnovazione, l'invalidita' della
licenza  ritirata o presentata spontaneamente oltre il termine di cui
all'art. 332 reg. c. nav. possa essere sanata  dall'apposizione,  sia
pure  tardiva,  del  visto  di convalida (in tal caso, ovviamente, la
data dovra' essere quella di effettiva presentazione del documento).
 F) SANZIONI IN CASO DI MANCATA CONVALIDA O RINNOVAZIONE.
  Piu' delicato appare invece il problema relativo all'individuazione
delle eventuali sanzioni penali o amministrative: manca  infatti  una
norma   punitiva  che  faccia  esplicito  riferimento  al  "visto  di
convalida" (introdotto, come si e' detto, solo con il regolamento del
1952).
  Con l'occasione si sottolinea che, in base a quanto precedentemente
evidenziato, si ha  violazione  dell'art.  332  reg.  c.  nav.  anche
qualora  la nave non sia in corso di navigazione o sia addirittura in
disarmo;  e  cio'  vale  anche  per  quanto  attiene   alla   mancata
rinnovazione  ai  sensi dell'art. 327 reg. c. nav., atteso che l'art.
1194 prescinde dal  presupposto  dell'effettivo  impiego  della  nave
(navigazione).
  Tale  presupposto  e'  richiesto  invece  dall'art.  1216  c.  nav.
(navigazione  senza  abilitazione),  il  quale  tuttavia   non   puo'
ritenersi  applicabile nemmeno qualora la nave navighi con la licenza
non convalidata,  dato  che  la  norma  sembrerebbe  presupporre  una
mancanza  assoluta  del  documento  di  abilitazione (licenza), e non
anche la  semplice  invalidita'  sopravvenuta  (cfr.  infatti  quanto
riferito ai certificati di navigabilita' degli aeromobili).
   Ne'  d'altra parte potrebbe applicarsi il 2› co. dell'art. 1193 c.
nav. (irregolare tenuta dei documenti di bordo), considerato  che  la
norma   deve   intendersi   in   realta'   riferita   alla  specifica
responsabilita' del comandante in tema di tenuta dei libri  di  bordo
(cfr. gli articoli 177 c. nav. e 363 reg. c. nav.).
  Tutto  cio'  premesso,  ed  anche  in  ragione dell'interpretazione
storica  della  norma,  potrebbe  invece  ritenersi  applicabile   la
sanzione  amministrativa  di cui all'art. 1194 c. nav., da intendersi
pertanto riferita, piu' in  generale,  alla  mancata  conferma  della
validita'  della  licenza,  sia  per la mancata emissione di un nuovo
documento  (rinnovazione  in  senso  stretto),  sia  per  la  mancata
"apposizione   del  visto"  (rinnovazione  in  senso  lato).  L'unica
differenza tra le due ipotesi, del  resto,  attiene  all'emissione  o
meno  di  un  nuovo  documento, mentre la natura degli accertamenti e
degli effetti amministrativi conseguenti e' sostanzialmente identica.
  Occorre  in  proposito  rilevare  che  quasi  tutte  le   autorita'
marittime   fanno   riferimento   all'art.   1194   c.   nav.  e  che
l'applicazione di tale norma (depenalizzata a seguito della legge  n.
689/81) non risulta abbia mai dato luogo a problemi di sorta.
                                               Il Ministro: FACCHIANO