IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416; Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416; Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67; Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito, con modifiche, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni delle tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 1991, che ha confermato fino alla data del 31 dicembre 1991 la riduzione nella misura del 50% della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416; Ritenuto opportuno confermare l'attuale livello di riduzione tariffaria per tener conto dell'aggravio dei costi a carico delle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, derivante dal programmato aumento delle tariffe per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche; Decreta: Art. 1. La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' confermata nella misura del 50 per cento fino alla data del 31 dicembre 1992.