IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia   postale,  di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni  (codice
postale), approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
marzo 1973, n. 156;
  Visto  l'art.  28  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, recante la
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
  Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416;
  Vista la legge 4 agosto 1984, n.  428,  concernente  l'integrazione
del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Vista  la  legge  25  febbraio  1987, n. 67, concernente il rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Vista la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 65, recante
disposizioni  in  materia  di  finanza  pubblica,   convertito,   con
modifiche,  dalla  legge  26  aprile  1989,  n. 155, che autorizza il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni
delle tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
24 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  178  del  31
luglio 1991, che ha confermato fino alla data del 31 dicembre 1991 la
riduzione  nella  misura del 50% della tariffa ordinaria delle stampe
periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese  editrici  di
cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Ritenuto   opportuno  confermare  l'attuale  livello  di  riduzione
tariffaria per tener conto dell'aggravio dei  costi  a  carico  delle
imprese  editrici  di  cui  al primo comma dell'art. 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, derivante dal programmato aumento delle  tariffe
per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  riduzione  della  tariffa  ordinaria  delle  stampe  periodiche
spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo
comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e'  confermata
nella misura del 50 per cento fino alla data del 31 dicembre 1992.