IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327;
  Vista  la  legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l'istituzione
dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
  Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l'Ispettorato
generale  dell'aviazione  civile  ha  assunto  la  denominazione   di
Direzione generale dell'aviazione civile;
  Visto  l'art.  1,  terzo  comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
  Considerata la necessita' di operare l'adeguamento  alle  normative
internazionali,  anche  in  considerazione delle proposte attualmente
allo  studio  della  Federazione   aeronautica   internazionale   che
prevedono  un  sensibile  aumento  dei  pesi per i velivoli ammessi a
gareggiare nella categoria "Ultraleggeri";
  Visto il decreto  ministeriale  27  settembre  1985  relativo  alle
"Modificazioni  dell'allegato  alla  legge  25  marzo  1985,  n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo";
  Considerata la necessita' di  modificare  ed  integrare  il  citato
decreto  ministeriale  27  settembre  1985  in  considerazione  della
evoluzione della tecnica  e  delle  esigenze  della  sicurezza  della
navigazione e del volo da diporto o sportivo;
                              Decreta:
  Il  testo  dell'allegato  annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106,
quale risulta dal decreto del Ministro  dei  trasporti  27  settembre
1985  relativo  alle "Modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo
1985, n. 106,  concernente  la  disciplina  del  volo  da  diporto  o
sportivo", e' sostituito dal seguente:
                  "CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI
                  PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
  1)  Struttura  monoposto,  priva  di  motore,  di  peso proprio non
superiore a kg 80.
  2)  Struttura  biposto,  priva  di  motore,  di  peso  proprio  non
superiore a kg 100.
  Nei  pesi  sopra  indicati  non  sono  comprese eventuali cinture e
bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
  3) Struttura monoposto, provvista di  motore,  avente  le  seguenti
caratteristiche:
    a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;
    b)  peso  massimo  al  decollo  non  superiore a kg 330 per mezzi
anfibi ed idrovolanti;
    c) velocita' di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.
  4) Struttura biposto,  provvista  di  motore,  avente  le  seguenti
caratteristiche:
    a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;
    b)  peso  massimo  al  decollo  non  superiore a kg 500 per mezzi
anfibi ed idrovolanti;
    c) velocita' di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.
  5) L'attivita'  di  volo  da  diporto  o  sportivo  con  apparecchi
biposto,  non  ricompresa nell'attivita' preparatoria, e' consentita,
con solo pilota a  bordo,  ed  eventuale  zavorra  (se  prevista  dal
manuale  di  impiego)  per  coloro che sono in possesso dei requisiti
previsti  dal  decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988,
n. 404.
  E'  altresi'  consentito  l'uso  degli   apparecchi   biposto   con
passeggero  a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
    a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
    b) una attivita' di almeno 30 ore di volo  come  responsabile  ai
comandi,  da  comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di
legge, ed il superamento di un apposito  esame,  consistente  in  una
prova  di  volo,  con un istruttore esaminatore qualificato dell'Aero
club d'Italia;
    c) brevetto o licenza,  in  corso  di  validita',  di  pilota  di
aeromobile, aliante o elicottero".
    Roma, 19 novembre 1991
                                                 Il Ministro: BERNINI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  richiamate  e  delle quali restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 1 della legge  25  marzo  1985,  n.
          106,  sulla disciplina del volo da diporto o sportivo e' il
          seguente:
             "Art. 1. - Gli apparecchi  utilizzati  per  il  volo  da
          diporto o sportivo, sempreche' compresi nei limiti indicati
          nell'allegato   annesso   alla  presente  legge,  non  sono
          considerati  aeromobili  ai  sensi  dell'art.  743   codice
          navale.
             Gli  apparecchi  di cui al comma precedente, eccedenti i
          limiti indicati nell'allegato annesso alla presente  legge,
          sono  soggetti  alle  disposizioni  vigenti  in  materia di
          aeromobili.
             Il  Ministro  dei  trasporti,   con   proprio   decreto,
          determina  le  modifiche  e  le  integrazioni  da apportare
          all'allegato annesso alla presente legge,  che  si  rendano
          necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla
          sicurezza  della  navigazione  e  del  volo  da  diporto  o
          sportivo".
             - Il D.M. 27 settembre 1985 e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985.