IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze, con il quale vengono
fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1› novembre 1973, n. 762 -
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi  indicati
nell'art.  2  della  medesima legge, introdotti nel territorio extra-
doganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Visto l'art. 3, lettera A), della citata legge n. 762/1973, con  il
quale  e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare
sulla benzina e da ultimo l'art.  10  del  decreto-legge  12  gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n.  80,  con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire 450 al
litro, nel limite massimo;
  Considerato:
   che il  comune  di  Livigno,  con  deliberazione  n.  616  del  12
settembre   1991,   divenuta  esecutiva  per  pubblicazione  all'albo
pretorio ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  ha
espresso,  fra  l'altro,  il proprio parere in ordine alla misura del
diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge  1›  novembre
1973,   n.   762,  ai  sensi  del  successivo  art.  3  del  medesimo
provvedimento legislativo;
   che il comitato provinciale dei prezzi di  Sondrio,  nella  seduta
del  21  novembre  1991 ha approvato la tabella dei valori medi degli
oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli  altri
generi  indicati  nel  secondo  comma  dell'art.  2  della  legge  n.
762/1973, ai  quali  deve  essere  riferita  la  percentuale  di  cui
all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
   che  occorre  provvedere  alla  determinazione  della  misura  del
diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1›  novembre  1973,
n. 762, da valere per l'anno 1992;
  Ritenuto:
   che,  in  applicazione  delle  disposizioni  contenute nell'art. 2
della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n.  80  del
1991,  si  ritiene  opportuno  fissare la misura del diritto speciale
gravante sulla benzina normale e super in lire 350 al litro e  quella
relativa  alla  benzina  super  senza piombo in lire 280 al litro; si
ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e  per
il  petrolio  le  misure  del  diritto  speciale indicate nel decreto
ministeriale del 17 dicembre 1990;
   che, per quanto riguarda  gli  oli  combustibili,  possono  essere
stabiliti   i  sottoelencati  valori  medi  indicati  nella  predetta
tabella:
  1) Olio combustibile fluido:
    a) superiore a 3› E . . . . . . . . . . . . .    L. 2.500 al q.le
    b) fino a 5› E  . . . . . . . . . . . . . . .     "  2.000  "   "
 
  2) Olio semifluido e denso:
    a) superiore a 5› fino a 7› E . . . . . . . .    L. 2.100 al q.le
    b) superiore a 7› E . . . . . . . . . . . . .     "  1.900  "   "
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1›
novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa  apportate
da  ultimo  dall'art.  10  del  decreto-legge  12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, nella legge  15  marzo  1991,  n.  80,
viene  stabilita in lire 350 al litro per la benzina normale e super,
in lire 280 al litro per la benzina super senza piombo, in lire 1  al
litro per il petrolio ed il gasolio.