IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.  938,  e  successive
integrazioni;
  Vista  l'ordinanza n. 209/FPC/ZA del 10 maggio 1984, pubblicata nel
Bollettino ufficiale della regione Campania n. 38 del 25 giugno 1984,
con la quale il comune di Monte di Procida e'  stato  autorizzato  ad
avvalersi,  mediante stipula di convenzioni della durata di sei mesi,
di un tecnico, un dattilografo e  due  applicati  per  assicurare  il
personale  necessario  all'espletamento delle procedure relative alla
esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal  fenomeno
bradisismico,  disposte  con  ordinanza  n. 155/FPC del 15 marzo 1984
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 29 marzo 1984;
  Vista l'ordinanza n. 1801/FPC del 9 ottobre  1989,  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  della  regione  Campania n. 52 del 27 novembre
1989,  con  la  quale  le  predette  convenzioni,  gia'  piu'   volte
prorogate, sono state ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1991;
  Vista  l'ordinanza  n. 2114/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1991, con la quale le  predette
convenzioni sono state prorogate fino al 31 agosto 1991;
  Vista la nota n. 7005 in data 9 luglio 1991 con la quale il sindaco
del   comune  di  Monte  di  Procida  chiede,  in  ottemperanza  alla
deliberazione della giunta municipale del comune di Monte di  Procida
adottata  il  4  luglio  1991 n. 189, la proroga per ulteriori dodici
mesi delle convenzioni relative al  sopra  citato  personale  tuttora
impegnato  nell'opera  di  riattazione degli immobili danneggiati dal
bradisismo;
  Considerato che le richieste di riattazione presentate  sono  circa
629 e che a tutt'oggi restano da esaminare ancora n. 49 pratiche;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal Prefetto di Napoli con
telex n. 571/BRA/GAB in data 13 agosto 1991 per la concessione di una
proroga limitata a sei mesi degli incarichi conferiti dal  comune  di
Monte di Procida al predetto personale;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  aderire alla sopra esposta richiesta
del sindaco del comune di Monte di  Procida  al  fine  di  permettere
all'apposita   commissione   tecnica   comunale  di  avvalersi  della
collaborazione del personale in argomento per l'esame delle  restanti
richieste di riattazione;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le convenzioni  stipulate  dal  comune  di  Monte  di  Procida  per
l'espletamento   delle   procedure  relative  alla  esecuzione  delle
riattazioni degli immobili danneggiati dal bradisismo  e  di  cui  in
premessa, sono prorogate fino al 29 febbraio 1992 ed inderogabilmente
non piu' oltre tale data.
  L'onere  finanziaria  fa  carico sui fondi messi a disposizione del
comune di Monte di Procida  con  le  ordinanze  n.  26/FPC/ZA  dell'8
ottobre  1983,  numero 76/FPC/ZA del 30 novembre 1983 e n. 734/FPC/ZA
del  27  maggio  1986,  pubblicate  rispettivamente  nei   Bollettini
ufficiali  della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983, n. 1 del
2 gennaio 1984 e n. 42 del 23 giugno 1986.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA