IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n.
1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica,
ed in particolare l'art. 216;
Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente
disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di
istruzione, ed in particolare gli articoli 4, 15, 41, 44, 46, 56, 57,
60, 64, 66, 79, 80, 85 e 95;
Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare
l'art. 137;
Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono
stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento
dell'istruzione media-tecnica;
Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente
l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per
le scuole di grado preparatorio;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente norme per la
istituzione di scuole e di istituti di istruzione media-tecnica ad
ordinamento speciale;
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, ed in particolare l'art. 32,
disciplinante gli esami di idoneita' presso le scuole legalmente
riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227,
concernente l'ammissione con abbreviazione dell'intervallo agli esami
di maturita', ed in particolare gli articoli 1 e 41;
Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale
gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di
licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a
conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;
Visto il decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n.
503, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la
scuola primaria;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati
introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
Vista la legge 7 febbraio 1957, n. 88, recante provvedimenti per
l'educazione fisica;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 184, contenente disposizioni sugli
scrutini ed esami negli istituti di istruzione secondaria ed
artistica, ed in particolare l'art. 4;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, contenente norme
sull'istituzione e sull'ordinamento della scuola media statale, ed in
particolare gli articoli 8, secondo comma, e 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n.
362, contenente norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n.
1859, e, in particolare, gli articoli 7, terzo comma, 8, secondo
comma;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ed, in particolare,
l'art. 2;
Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli
istituti professionali, ed, in partcolare, gli articoli 1 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969,
n. 1090, contenente modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, sull'esame di Stato di licenza
nella scuola media;
Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente
l'attuazione dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;
Vista la legge 14 settembre 1970, n. 692, sulla sperimentazione
negli istituti d'arte;
Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della
validita' delle disposizioni sugli esami di maturita', di
abilitazione e licenza della scuola media di cui al decreto-legge 15
febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5
aprile 1969, n. 119;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, con il quale sono state disciplinate le attribuzioni dei
consigli di classe e di interclasse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, relativo alla sperimentazione;
Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, contenente modifiche di
alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517, contenente norme sulla
valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione
nelle scuole dell'obbligo, nonche' altre norme di modifica
all'ordinamento scolastico, ed, in particolare, gli articoli 3 e 4,
quarto comma;
Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326, contenente modifiche ed
integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270;
Vista la legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul calendario
scolastico;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1973;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 contenente
disposizioni sugli esami di idoneita' nella scuola media;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai
programmi, orari di insegnamento e prove d'esame per la scuola media
statale;
Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri
orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del
diploma di licenza della scuola media e modalita' dello svolgimento
della medesima;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1984;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1991, n. 131, che ha
determinato le materie che possono formare oggetto della seconda
prova scritta grafica o scritto-grafica, dell'esame di maturita'
professionale a decorrere dall'anno scolastico 1991-92;
Vista l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970;
Vista la circolare ministeriale 19 aprile 1972, n. 139;
Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1974;
Vista la circolare ministeriale 7 maggio 1975, n. 122;
Vista la circolare ministeriale n. 237 del 14 settembre 1977,
applicativa della legge 4 agosto 1977, n. 517;
Vista l'ordinanza ministeriale 12 maggio 1978, n. 131, sugli
scrutini ed esami nelle scuole elementari;
Vista l'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982;
Vista la circolare ministeriale 23 aprile 1982, prot. 537;
Vista l'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983;
Vista la circolare ministeriale 3 dicembre 1983, n. 330;
Vista l'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sugli scrutini ed
esami nelle scuole secondarie non statali;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1985, relativa al termine
per la presentazione delle istanze per la partecipazione agli esami
di idoneita' nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute;
Vista la circolare ministeriale 12 giugno 1985, n. 189;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno
1987;
Visto il parere del consiglio di Stato n. 348 del 10 aprile 1991;
Vista la circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988;
Considerato che il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417,
convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 854, ha attribuito al
Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare, con
propria ordinanza, le modalita' degli scrutini e degli esami nelle
scuole di ogni ordine e grado;
Ordina:
Art. 1.
Scrutini ed esami di idoneita'
1. Gli scrutini finali per le classi prima, seconda, terza e quarta
elementare si effettuano e sono pubblicati entro il termine stabilito
dal calendario scolastico.
2. Gli esami di licenza ed idoneita', che si svolgono in unica
sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
3. Le domande di partecipazione agli esami di idoneita' da parte
degli alunni di scuola familiare e privata dovranno essere presentate
ai direttori didattici competenti per zona entro il 15 maggio di
ciascun anno.
4. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo
dell'attivita' educativa annuale e non deve essere la risultanza di
apposite prove, bensi' delle osservazioni effettuate nel corso
dell'intero anno dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.
5. Gli elementi di valutazione trimestrale o quadrimestrale
costituiscono la base del giudizio finale di idoneita' per il
passaggio alla classe successiva che sara' documentato con l'apposito
attestato distribuito con le schede di valutazione.
6. Nei casi in cui per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva, gli alunni non abbiano potuto essere valutati al termine
delle lezioni, l'insegnante o gli insegnanti ne prendono atto sulla
scheda di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale
al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo
art. 7.
7. L'insegnante o gli insegnanti di classe possono, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 517/1977, non ammettere l'alunno alla
classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere
del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei
docenti.
8. A tal fine l'insegnante di classe, quando ritenga di dover
proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, e'
tenuto a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di
interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo
sara' fatta menzione sulla scheda e sul foglio di comunicazione, nel
solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe
successiva.