LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1990, n. 38; Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990; Vista la nota del Ministero della Sanita' n. 800.1/PT del 27 dicembre 1991; Ritenuto necessario conformarsi agli orientamenti assunti dal Governo in ordine al contenimento della spesa pubblica ed al controllo della dinamica inflattiva; Considerato che le imprese operanti nel settore delle specialita' medicinali hanno conseguito una idonea valenza tecnologica che permette sufficienti recuperi di produttivita'; Considerato altresi' che e' in corso di promulgazione una norma di legge approvata dal Parlamento che stabilisce in conformita' dei cennati criteri, conseguenti riduzioni nei prezzi dei medicinali in misura e con condizioni e decorrenza identiche a quelle previste nel presente provvedimento; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896); DELIBERA: 1) A decorrere dal 1 gennaio 1992 i prezzi delle specialita' medicinali collocate nelle classi di cui all'art. 19, comma 4, lettera a) e b), della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure percentuali: specialita' medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento; specialita' medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento; La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita' medicinali determinati con il metodo di cui al provvedimento C.I.P. n. 29 del 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla direttiva 87/22CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, ed inclusi nell'art. 10, comma 2, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA ricombinate. Per le cessioni effettuate dalle farmacie, i nuovi prezzi si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Detti nuovi prezzi sono riportati nell'allegato A, sono fissi ed unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA. 2) Considerati i tempi e le modalita' tecnici necessarie per l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e ritenuta l'esigenza assoluta di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonche' di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita', evitando ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, oltre che ingiustificati costi aggiuntivi per gli operatori economici, i produttori, i grossisti e i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 29 febbraio 1992. Le giacenze esistenti dopo tale data presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e l'idicazione "C.I.P 35/1991" da sovrapporre all'etichetta esterna originale. Il bollino in questione, una volta applicato, non dovra' essere asportabile se non deteriorando l'etichetta originale. Nessuna modifica di indicazione dovra' essere apposta sulle confezioni comprese nell'allegato A che non abbiano subito variazioni di prezzo. Roma, 28 dicembre 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta BODRATO Per la ricerca delle singole specialita' medicinali consultare la Banca Dati "FARM - Prezzi delle specialita' medicinali deliberate dal C.I.P"