LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363; 
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni; 
  Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1990, n. 38; 
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990; 
  Vista la nota del  Ministero  della  Sanita'  n.  800.1/PT  del  27
dicembre 1991; 
  Ritenuto  necessario  conformarsi  agli  orientamenti  assunti  dal
Governo  in  ordine  al  contenimento  della  spesa  pubblica  ed  al
controllo della dinamica inflattiva; 
  Considerato che le imprese operanti nel settore  delle  specialita'
medicinali  hanno  conseguito  una  idonea  valenza  tecnologica  che
permette sufficienti recuperi di produttivita'; 
  Considerato altresi' che e' in corso di promulgazione una norma  di
legge approvata dal Parlamento  che  stabilisce  in  conformita'  dei
cennati criteri, conseguenti riduzioni nei prezzi dei  medicinali  in
misura e con condizioni e decorrenza identiche a quelle previste  nel
presente provvedimento; 
  Considerata l'urgenza (art. 3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896); 
                              DELIBERA: 
  1) A decorrere dal  1  gennaio  1992  i  prezzi  delle  specialita'
medicinali collocate nelle  classi  di  cui  all'art.  19,  comma  4,
lettera a) e b), della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle
seguenti misure percentuali: 
     specialita' medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 
        1 per cento; 
     specialita' medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000: 
        2 per cento; 
     specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 
        4 per cento; 
  La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita'  medicinali
determinati con il metodo di cui al provvedimento C.I.P.  n.  29  del
1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  238  dell'11  ottobre
1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte  A  dell'allegato  alla
direttiva 87/22CEE del Consiglio del 22  dicembre  1986,  ed  inclusi
nell'art. 10, comma 2, del decreto legge 12 settembre 1983,  n.  463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed
a quelli di biotecnologia da DNA ricombinate. 
  Per le cessioni  effettuate  dalle  farmacie,  i  nuovi  prezzi  si
applicano dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. 
  Detti nuovi prezzi sono riportati nell'allegato A,  sono  fissi  ed
unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA. 
  2) Considerati i  tempi  e  le  modalita'  tecnici  necessarie  per
l'aggiornamento del  prezzo  sulle  giacenze  e  ritenuta  l'esigenza
assoluta di  non  pregiudicare  la  lettura  automatica  del  bollino
ottico,  nonche'  di  assicurare  l'assistenza   farmaceutica   senza
soluzione di continuita', evitando ogni possibile  pregiudizio  della
salute della popolazione, oltre che ingiustificati  costi  aggiuntivi
per gli operatori economici, i produttori, i grossisti e i farmacisti
provvederanno ad applicare i nuovi  prezzi  direttamente  al  cliente
fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 29  febbraio
1992. 
  Le giacenze esistenti dopo tale  data  presso  gli  industriali,  i
grossisti ed i farmacisti dovranno essere  aggiornate,  limitatamente
alle indicazioni sulla parte della  confezione  diversa  dal  bollino
ottico, mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino
trasparente autoadesivo recante il  prezzo  di  vendita  al  pubblico
stabilito dal presente provvedimento e l'idicazione  "C.I.P  35/1991"
da sovrapporre all'etichetta esterna originale. 
  Il bollino in questione, una volta  applicato,  non  dovra'  essere
asportabile se non deteriorando l'etichetta originale. 
  Nessuna  modifica  di  indicazione  dovra'  essere  apposta   sulle
confezioni comprese nell'allegato A che non abbiano subito variazioni
di prezzo. 
     Roma, 28 dicembre 1991 
                            Il Ministro dell'industria, del commercio 
                           e dell'artigianato-Presidente della giunta 
                                            BODRATO 
 
  Per la ricerca delle singole specialita' medicinali  consultare  la
Banca Dati "FARM - Prezzi delle specialita' medicinali deliberate dal 
C.I.P"