IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge n. 942 del 27 dicembre 1973;
  Vista la legge n. 349 dell'8 luglio 1986;
  Vista la legge n. 59 del 3 marzo 1987;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti 7 marzo 1975 relativo
alla  omologazione  parziale  CEE  dei  tipi  di veicoli a motore per
quanto riguarda le emissioni di gas inquinanti prodotte dai motori ad
accensione comandata emanato in attuazione della direttiva 70/220/CEE
e 74/290/CEE;
  Viste  le  successive  modificazioni del decreto ministeriale del 7
marzo  1975  con  le  quali  sono  state  modificate  le prescrizioni
tecniche  in  materia  di emissioni inquinanti prodotte dai motori di
autoveicoli  in  conformita'  a successive direttive CEE modificative
della citata direttiva 70/220/CEE e da ultimo il decreto del Ministro
dell'ambiente  del 5 giugno 1989 relativo ai limiti alle emissioni di
sostanze  inquinanti  da  parte  di  veicoli  a motore pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
1989,   successivamente   modificato,   per  quel  che  riguarda  gli
autoveicoli  di  cilindrata  inferiore  a  1400  cm3, dal decreto del
Ministro  dell'ambiente  del 21 giugno 1990 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990 con il quale e' stata recepita la
direttiva 89/458/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti del 5 agosto 1974
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 con
il  quale  e' stata recepita la direttiva CEE n. 72/306 recante norme
per  l'omologazione  parziale  CEE  dei  tipi di veicoli a motore per
quanto   riguarda   l'emissione   di  fumo  prodotta  dai  motori  di
propulzione ad accensione spontanea;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  29  marzo  1974
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, e suc-
cessive  modifiche, recante prescrizioni generali per l'omologazioone
CEE  dei  veicoli  a  motore  ed  i  loro  rimorchi  nonche' dei loro
dispositivi di equipaggiamento;
  Vista  la  direttiva  91/441/CEE  del  26  giugno 1991 che modifica
ulteriormente   la   direttiva  70/220/CEE,  prescrivendo  limiti  di
emissione  per  gli  inquinanti allo scarico piu' restrittivi nonche'
disposizioni specifiche per le emissioni evaporative;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Ai  fini  del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo
dotato  di  motore  ad accensione comandata o ad accensione spontanea
destinato  a  circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia
almeno  quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno
400 Kg ed una velocita' massima per costruzione pari o superiore a 50
km/h,  ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine
agricole,  delle  macchine  operatrici  nonche' dei veicoli a quattro
ruote  classificati  motoveicoli  ai sensi della vigente legislazione
nazionale.