IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista  la legge 29 gennaio 1992, n. 58, contenente disposizioni per
la riforma del settore delle telecomunicazioni;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica, 29 marzo 1973, n. 156;
  Viste le convenzioni vigenti tra il Ministero delle poste  e  delle
telecomunicazioni   e   la  societa'  SIP  -  Societa'  italiana  per
l'esercizio  delle  telecomunicazioni  p.a.  -  Italcable  -  Servizi
cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. - e Telespazio
S.p.a.  per le comunicazioni spaziali, stipulate il 1  agosto 1984 ed
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,
n. 523;
  Viste le convenzioni stipulate in data 22  settembre  1988  fra  il
Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni e le societa' SIP ed
Italcable, approvate con decreto del Presidente della  Repubblica  20
dicembre  1988  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 172 del 25
luglio 1989;
  Vista  la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste  e   delle
telecomunicazionie  la  RAI  -  Radio  televisione  italiana  S.p.a.,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto 1988,
n. 367;
  Viste le convenzioni stipulate in data 29  settembre  1982  tra  il
Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni e le societa' SIRM -
Societa' italiana radiomarittima S.p.a., e Telemar Compagnia generale
S.p.a. ed approvate rispettivamente con decreto del Presidente  della
Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899 e 900;
  Visto  l'atto  costitutivo  della  societa'  Iritel  ed il relativo
statuto;
  Preso atto della comunicazione dell'Istituto per  la  ricostruzione
industriale  S.p.a. n. 7663/VD/sc/FLT del 23 dicembre 1992 attestante
che la totalita' delle azioni della societa' Iritel e' di  proprieta'
dell'Istituto medesimo;
  Sentito   il   Consiglio   superiore   tecnico  delle  poste  delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Sentito  il  Ministro  delle partecipazioni statali, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n.  58,
sono  concessi  in  esclusiva  alla  societa'  Iritel  i  servizi  di
telecomunicazioni  ad  uso  pubblico,   nonche'   l'installazione   e
l'esercizio  dei  relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda
di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle  poste
e  delle  telecomunicazioni,  secondo  le  modalita' e le limitazioni
stabilite nell'acclusa convenzione.
  Non  sono  compresi  nella concessione i servizi dei telegrammi, di
posta elettronica e di  telematica  pubblica  svolti  attraverso  gli
uffici  postali,  nonche',  fino  all'estinzione  dei  relativi  atti
concessori, i servizi affidati alle societa' SIRM e  Telemar;  fra  i
servizi  di  telematica  pubblica  sono  ricompresi  quelli nazionali
comunque  espletati  dall'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni sulla rete telex-dati.