IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, contenente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 29 marzo 1973, n. 156; Viste le convenzioni vigenti tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. - e Telespazio S.p.a. per le comunicazioni spaziali, stipulate il 1 agosto 1984 ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Viste le convenzioni stipulate in data 22 settembre 1988 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le societa' SIP ed Italcable, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989; Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazionie la RAI - Radio televisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n. 367; Viste le convenzioni stipulate in data 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le societa' SIRM - Societa' italiana radiomarittima S.p.a., e Telemar Compagnia generale S.p.a. ed approvate rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899 e 900; Visto l'atto costitutivo della societa' Iritel ed il relativo statuto; Preso atto della comunicazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale S.p.a. n. 7663/VD/sc/FLT del 23 dicembre 1992 attestante che la totalita' delle azioni della societa' Iritel e' di proprieta' dell'Istituto medesimo; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Ministro delle partecipazioni statali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono concessi in esclusiva alla societa' Iritel i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le modalita' e le limitazioni stabilite nell'acclusa convenzione. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonche', fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi affidati alle societa' SIRM e Telemar; fra i servizi di telematica pubblica sono ricompresi quelli nazionali comunque espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulla rete telex-dati.