IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  assoggettare  i
trasferimenti di denaro contante ad obblighi di  registrazione  e  di
identificazione per  prevenire  il  riciclaggio  dei  proventi  delle
attivita' criminose, nonche' di prevedere sanzioni per l'illecito uso
di carte di credito; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  di
grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
     Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore 
  1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale  di  somme
in lire o  in  valuta  estera,  effettuato  a  qualsiasi  titolo  tra
soggetti diversi, quando il valore da trasferire e'  complessivamente
superiore a lire 20 milioni, deve essere eseguito per contanti per il
tramite degli intermediari abilitati di  cui  all'articolo  4  o,  su
accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi: 
    a) assegno bancario o postale recante l'indicazione  del  nome  o
della  ragione  sociale  del  beneficiario  e  la  clausola  di   non
trasferibilita'; 
    b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari; 
    c) carta di credito o di pagamento; 
    d)  ordine  di  pagamento  per  il  tramite  degli   intermediari
abilitati di cui all'articolo 4; 
    e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto  del  Ministro
del tesoro. 
  2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di  titoli
al portatore denominati in lire o  in  valuta  estera,  effettuato  a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da  traferire
e' complessivamente superiore  a  lire  venti  milioni,  deve  essere
effettuato  per  il  tramite  degli  intermediari  abilitati  di  cui
all'articolo 4. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  alle
operazioni in cui intervengano  intermediari  abilitati,  nonche'  ai
trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per  il  tramite
di vettori specializzati. 
  4. Restano ferme le disposizioni relative ai  pagamenti  effettuati
allo Stato o agli atri enti pubblici ed  alle  erogazioni  da  questi
comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi'  fatta  salva  la
possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del  codice  di
procedura civile.