IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminose, nonche' di prevedere sanzioni per l'illecito uso di carte di credito; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore 1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire 20 milioni, deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi: a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'; b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari; c) carta di credito o di pagamento; d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro. 2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da traferire e' complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni in cui intervengano intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati. 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli atri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.