La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nuovi importi degli assegni di superinvalidita' 1. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato I alla presente legge.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".