IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   favorire
l'afflusso delle necessarie risorse finanziarie per gli  investimenti
connessi a nuove linee ferroviarie ed al potenziamento delle relative
infrastrutture; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei trasporti; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma  dell'ordinamento
dell'ente  "Ferrovie  dello  Stato",  all'articolo  2,  primo  comma,
lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le  parole:  "lo
svolgimento di attivita' coordinate in  materia  di  trasporti"  sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' lo studio,  la  progettazione  e  la
costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;". 
  2.  In  caso  di  partecipazione,  mediante  conferimento  di  beni
immobili, al capitale delle societa' di cui al  comma  1  aventi  per
fini lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle
infrastrutture ferroviarie, alla  stima  di  tali  beni  provvede  il
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e dei trasporti.