IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di favorire l'afflusso delle necessarie risorse finanziarie per gli investimenti connessi a nuove linee ferroviarie ed al potenziamento delle relative infrastrutture; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: "lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;". 2. In caso di partecipazione, mediante conferimento di beni immobili, al capitale delle societa' di cui al comma 1 aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, alla stima di tali beni provvede il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti.