IL PRESIDEBTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze  ad  imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazie  e
giustizia e del tesoro; 
                  EMANA il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                Imposta sostitutiva sulle plusvalenze 
  1.  Fino  alla  emanazione   dei   decreti   legislativi   previsti
dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990,  n.  408  (a),  ed  in
attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attivita' di
intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b),
le  plusvalenze,  diverse  da  quelle  conseguite  nell'esercizio  di
imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
azioni, quote rappresentative del capitale  o  del  patrimonio  e  di
altre    partecipazioni    analoghe,    nonche'    dei    certificati
rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni,  enti  e
altri organismi nazionali ed esteri,  di  obbligazioni  convertibili,
diritti di opzione e ogni altro diritto,  che  non  abbia  natura  di
interesse, connesso ai  predetti  rapporti,  ancorche'  derivanti  da
operazioni a premio e da compravendita a pronti  o  a  termine,  sono
soggette ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi,  secondo
quanto disposto dal presente decreto.