IL PRESIDEBTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazie e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze 1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (a), ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.