IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  determinazione   dell'assegno   e   della
dotazione  del  Presidente  della  Repubblica   e   istituzione   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
  Vista la legge  23  luglio  1985,  n.  372,  per  la  rivalutazione
dell'assegno  personale  e  della  dotazione  del  Presidente   della
Repubblica; 
  Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi provinciali e comunali,
approvato con regio decreto  3  marzo  1934,  n.  383,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione  degli  uffici
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; 
  Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato
con  regio  decreto  14  giugno   1934,   n.   1169,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  1985,
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale
della Presidenza della  Repubblica,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  adunanza
generale del 6 dicembre 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 1991; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; 
                                EMANA 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
       Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della 
      Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento. 
  1. La protezione e la sicurezza del  Presidente  della  Repubblica,
della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza  della
Repubblica e delle autorita' di questo,  determinate  dal  Presidente
della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione  ed
il presidio di polizia degli immobili della dotazione  presidenziale,
delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica  e
l'espletamento degli altri speciali  servizi  previsti  dal  presente
regolamento  sono  di  competenza  del  Ministero  dell'interno,   in
attuazione dell'art. 1 della legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il
nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A,  sull'ordinamento  del
personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile
del Ministero dell'interno,  nonche'  degli  articoli  52  e  54  del
regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con  regio
decreto 14 giugno  1934,  n.  1169,  e  successive  modificazioni,  e
dell'art. 3 della legge  23  luglio  1985,  n.  372,  concernente  la
rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente
della Repubblica. 
  2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza  di
carattere generale e territoriale della Presidenza  della  Repubblica
di cui al comma  1,  salvo  quelli  attribuiti  alla  Sovraintendenza
centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della  Repubblica,
di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art.10,  sono  svolti  a
cura delle  autorita'  provinciali  di  pubblica  sicurezza,  che  si
avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali  delle  forze
di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di
coordinamento, concordano  la  pianificazione  e  l'espletamento  dei
servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza  istituzionale,
con il segretario generale o con l'autorita' civile del  Segretariato
generale da questo delegata, nonche', per ogni altro aspetto, con  la
Sovraintendenza centrale dei servizi di  sicurezza  della  Presidenza
della Repubblica. 
  3.  All'espletamento  degli  speciali  servizi  di   protezione   e
sicurezza   previsti   dal   presente   regolamento,   il   Ministero
dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I,
quadro A, annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 340,  la  sovraintendenza  centrale  dei  servizi  di
sicurezza della Presidenza della Repubblica,  istituita  con  decreto
del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e  da  detto  prefetto
diretta, ed  il  reggimento  Carabinieri  guardie  della  Repubblica,
unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art.  54  del
regolamento organico per l'Arma dei carabinieri. 
  4. I  Carabinieri  guardie  della  Repubblica,  ai  fini  del  loro
generale impiego, dipendono funzionalmente,  sotto  l'Alta  autorita'
del Presidente della Repubblica,  dal  Segretario  generale  e  dalle
autorita', civili e militari, da lui delegate. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
             "Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti della
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere la grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
             - La legge 9 agosto 1948, n. 1077, reca: "Determinazione
          dell'assegno  e  della  dotazione  del   Presidente   della
          Repubblica  e  istituzione  del Segretariato generale della
          Presidenza della Repubblica".
             -  La legge 23 luglio 1985, n. 372, reca: "Rivalutazione
          dell'assegno personale e  della  dotazione  del  Presidente
          della  Repubblica". (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          177 del 28 luglio 1985).
             -  La  legge  1›  aprile  1981,  n.  121,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile
          1981).
             -  Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "Testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza".
             -  Il  testo  dell'art.  19  del testo unico delle leggi
          provinciali e comunali, approvato con regio decreto 3 marzo
          1934,  n.  383,  come  sostituito dall'articolo unico della
          legge 8 marzo 1949, n. 277, e' il seguente:
             "Art.  19. - Il prefetto rappresenta il potere esecutivo
          nella provincia.
             Esercita  le  attribuzioni a lui demandate dalle leggi e
          dai regolamenti e promuove ove occorra, il  regolamento  di
          attribuzioni  tra  l'autorita' amministrativa e l'autorita'
          giudiziaria.
             Vigila    sull'andamento    di    tutte   le   pubbliche
          amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita',  i
          provvedimenti  indispensabili  nel  pubblico  interesse nei
          diversi rami di servizio.
             Ordina   le   indagini  necessarie  nei  riguardi  delle
          amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
             Invia  appositi  commissari  presso  le  amministrazioni
          degli  enti  locali  territoriali  e   istituzionali,   per
          compiere  in  caso di ritardo o di omissione da parte degli
          organi ordinari, previamente e tempestivamente  invitati  a
          provvedere  atti  obbligatori per legge o per reggerle, per
          il periodo di tempo strettamente  necessario,  qualora  non
          possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
             Tutela  l'ordine  pubblico  e  sovrintende alla pubblica
          sicurezza, dispone della forza pubblica e  puo'  richiedere
          l'impiego di altre forze armate.
             Presiede   gli   organi   consultivi,   di  controllo  e
          giurisdizionali sedenti presso la prefettura".
            -  Il  D.P.R.  24 aprile 1982, n. 340, reca: "Ordinamento
          del    personale    e    organizzazione    degli     uffici
          dell'Amministrazione  civile  del  Ministero dell'interno".
          (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  158 del 10  giugno
          1982).
             -  Il  regio  decreto  14  giugno  1934,  n. 1169, reca:
          "Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri".
             -  Il  D.P.R.  30 ottobre 1985 concernente l'ordinamento
          degli uffici e dei servizi el Segretariato  generale  della
          Presidenza  della  Repubblica non e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale data la natura del provvedimento.
             -  Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1, comma 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 121/1981 e' il
          seguente:
             "Art.  1  (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - Il
          Ministro  dell'interno   e'   responsabile   della   tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  ed e' autorita'
          nazionale di pubblica sicurezza.  Ha l'alta  direzione  dei
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  e  coordina in
          materia i compiti e le attivita' delle Forze di polizia.
             Il  Ministro  dell'interno adotta i provvedimenti per la
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Restano  ferme  le competenze del Consiglio dei Ministri
          previste dalle leggi vigenti".
             -  Il  testo  dell'art.  3  del D.P.R. n. 340/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  3 (Organizzazione interna degli uffici centrali).
          -  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  previste  dal
          presente  decreto,  all'organizzazione interna degli uffici
          centrali, con riferimento alla articolazione  delle  minori
          ripartizioni  di  livello dirigenziale in uffici, servizi e
          divisioni, si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'interno,  previa  deliberazione  del   Consiglio   dei
          Ministri.
             L'organizzazione  sara'  determinata tenendo conto della
          esigenza  di  realizzare  nei  confronti  dei  titolari  di
          funzioni   di   pari   livello   una   sostanziale  parita'
          qualitativa   di   attribuzione    di    compiti    e    di
          responsabilita',  nonche'  dell'esigenza  di  accorpare  le
          competenze concernenti materie e compiti omogenei.
             Con  l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma
          precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici
          centrali  stabiliscono  l'organizzazione delle ripartizioni
          di livello non dirigenziale".
             -  Il  testo degli articoli 52 e 54 del regio decreto n.
          1169/1934 e' il seguente:
             "Art.  52.  -  L'Arma  dei carabinieri reali dipende dal
          Ministero della guerra per tutto cio' che riguarda  il  suo
          reclutamento,       l'ordinamento,      la      disciplina,
          l'amministrazione,     il     governo      dei      quadri,
          l'equipaggiamento,  l'armamento,  la  rimonta, il materiale
          ciclistico ed automobilistico  e  relativo  equipaggiamento
          occorrente  per  tutti  i servizi pei quali non provvede il
          Ministero dell'interno in conformita' dell'art. 54.
             L'Arma  dipende  anche  dal  Ministero  della guerra per
          quanto ha  tratto  al  servizio  militare  nonche'  al  suo
          riparto territoriale.
             Per  quest'ultimo  oggetto  e  per la destinazione degli
          ufficiali,  il  Ministero  della  guerra  opera  sempre  di
          concerto con quello dell'interno".
             "Art.  54.  -  L'Arma dei carabinieri dipende invece dal
          Ministero dell'interno per quanto  ha  tratto  al  servizio
          d'istituto,    d'ordine    e    di    sicurezza   pubblica,
          all'accasermamento ed al  casermaggio,  nonche'  per  tutto
          cio'    che    riguarda    il   materiale   ciclistico   ed
          automobilistico e relativo equipaggiamento  necessario  per
          il servizio di polizia.
             Il  Ministero  dell'interno puo' ordinare concentramenti
          di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario".
             -  Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 372/1985 e' il
          seguente:
             "Art.  3. - L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi
          di  protezione   e   sicurezza   della   Presidenza   della
          Repubblica, sono stabiliti con decreto del Presidente della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto con i Ministri dell'interno e della
          difesa".
          Note all'art. 1, comma 3:
             -  Per  il  titolo  del  D.P.R.  n.  340/1982 si veda la
          precedente nota al comma 1.
             -  Il  D.P.R.  14  agosto 1985 concernente ordinamento e
          organizzazione dei  servizi  di  sicurezza  del  Presidente
          della  Repubblica  non  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale data la natura del provvedimento.
             -  Per  il  testo  dell'art. 54 del regolamento organico
          dell'Arma dei carabinieri si veda  la  precedente  nota  al
          comma 1.