IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, recante determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Vista la legge 23 luglio 1985, n. 372, per la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi provinciali e comunali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 6 dicembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento. 1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorita' di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonche' degli articoli 52 e 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica. 2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale della Presidenza della Repubblica di cui al comma 1, salvo quelli attribuiti alla Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art.10, sono svolti a cura delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, che si avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali delle forze di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di coordinamento, concordano la pianificazione e l'espletamento dei servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza istituzionale, con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale da questo delegata, nonche', per ogni altro aspetto, con la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica. 3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento Carabinieri guardie della Repubblica, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri. 4. I Carabinieri guardie della Repubblica, ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorita' del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorita', civili e militari, da lui delegate. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti della Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere la grazia e commutare le pene. Conferisce le onoreficenze della Repubblica". - La legge 9 agosto 1948, n. 1077, reca: "Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica". - La legge 23 luglio 1985, n. 372, reca: "Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica". (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 28 luglio 1985). - La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981). - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". - Il testo dell'art. 19 del testo unico delle leggi provinciali e comunali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, e' il seguente: "Art. 19. - Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio. Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza. Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare. Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate. Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura". - Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, reca: "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982). - Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, reca: "Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri". - Il D.P.R. 30 ottobre 1985 concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi el Segretariato generale della Presidenza della Repubblica non e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale data la natura del provvedimento. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 121/1981 e' il seguente: "Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita' nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attivita' delle Forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano ferme le competenze del Consiglio dei Ministri previste dalle leggi vigenti". - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 340/1982 e' il seguente: "Art. 3 (Organizzazione interna degli uffici centrali). - Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici centrali, con riferimento alla articolazione delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'organizzazione sara' determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', nonche' dell'esigenza di accorpare le competenze concernenti materie e compiti omogenei. Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale". - Il testo degli articoli 52 e 54 del regio decreto n. 1169/1934 e' il seguente: "Art. 52. - L'Arma dei carabinieri reali dipende dal Ministero della guerra per tutto cio' che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta, il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento occorrente per tutti i servizi pei quali non provvede il Ministero dell'interno in conformita' dell'art. 54. L'Arma dipende anche dal Ministero della guerra per quanto ha tratto al servizio militare nonche' al suo riparto territoriale. Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli ufficiali, il Ministero della guerra opera sempre di concerto con quello dell'interno". "Art. 54. - L'Arma dei carabinieri dipende invece dal Ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento ed al casermaggio, nonche' per tutto cio' che riguarda il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento necessario per il servizio di polizia. Il Ministero dell'interno puo' ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 372/1985 e' il seguente: "Art. 3. - L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa". Note all'art. 1, comma 3: - Per il titolo del D.P.R. n. 340/1982 si veda la precedente nota al comma 1. - Il D.P.R. 14 agosto 1985 concernente ordinamento e organizzazione dei servizi di sicurezza del Presidente della Repubblica non e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale data la natura del provvedimento. - Per il testo dell'art. 54 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri si veda la precedente nota al comma 1.