IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  sull'impiego  pacifico
dell'energia nucleare; 
  Visti gli articoli  74  e  81  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1964, n.  185,  i  quali  prevedono  che,  con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  possono
essere   determinate   particolari   modalita'   di   tenuta    delle
documentazioni relative,  rispettivamene,  alla  sorveglianza  fisica
della protezione dalle radiazioni  ionizzanti  ed  alla  sorveglianza
medica dei lavoratori addetti ad attivita' che espongono  al  rischio
di tali  radiazioni,  e  approvati  i  modelli  delle  documentazioni
medesime; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982  di
attuazione della direttiva CEE  n.  80/81  relativa  alle  unita'  di
misura; 
  Considerata l'opportunita' di  determinare  uniformi  modalita'  di
tenuta delle documentazioni suddette e di approvare i  modelli  delle
stesse; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 7 dicembre 1989, n. 117/89; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 15 marzo 1990, n. 21517/RD-1; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I documenti relativi alla sorveglianza fisica  della  protezione
dalle radiazioni ionizzanti, di  cui  all'art.  74  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1964,   n.   185,   sono
conservati, di regola, presso la sede di lavoro o, se necessario  per
una maggiore garanzia di conservazione, presso  la  sede  legale  del
datore di  lavoro  ovvero  presso  l'esperto  qualificato,  o  presso
l'istituto  autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  83  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 
  2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in  caso  di
constatata difficolta' nell'esercizio di vigilanza, puo'  determinare
un luogo di conservazione piu' idoneo. 
 
    

          AVVERTENZA:
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
  
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La  legge  31  dicembre 1962, n. 1860, modificata dai
          D.P.R. n.  1704/1965 e n.  519/1975,  concernente  "Impiego
          pacifico dell'energia nucleare", prevede all'art. 14:
             "Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto  con  i  Ministri  interessati  e col Ministro per
          l'industria  e  per  il  commercio,  sentito  il   Comitato
          nazionale   per   l'energia   nucleare,   entro   un   anno
          dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate
          le   norme  per  la  sicurezza  degli  impianti  e  per  la
          protezione della popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i
          pericoli  derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia
          all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni  comunque
          connesse  con  le  materie nucleari, nonche' all'impiego di
          isotopi radioattivi, in accordo con le  direttive  di  base
          emanate  dalla Comunita' europea dell'energia atomica sulla
          manipolazione degli isotopi radioattivi e  con  i  principi
          adottati     dalle    altre    competenti    organizzazioni
          internazionali,  al  fine  di  garantire  con  la  maggiore
          efficacia la pubblica e privata incolumita'.
             Nello stesso decreto saranno stabilite le modalita' e la
          periodicita' dei  controlli  di  cui  al  comma  precedente
          nonche'  le  penalita'  da comminare per le infrazioni alle
          norme protettive in relazione ai vari reati,  per  i  quali
          possono  essere  comminate, distintamente o congiuntamente,
          le pene dell'ammenda non superiore  a  lire  10  milioni  e
          quelle dell'arresto non superiore ad un anno".
             -  Il D.P.R. n. 185/1964 reca: "Sicurezza degli impianti
          e protezione sanitaria dei lavoratori e  delle  popolazioni
          contro  i  pericoli  delle  radiazioni ionizzanti derivanti
          dall'impiego pacifico dell'energia nucleare". Si  trascrive
          il testo dei relativi articoli 74 e 81:
             "Art.  74  (Documentazione  relativa  alla  sorveglianza
          fisica della  protezione).  -  Il  datore  di  lavoro  deve
          provvedere   affinche'  l'esperto  qualificato  istituisca,
          tenga aggiornati e conservi i seguenti documenti:
               a)  un  registro  sul  quale devono essere annotate le
          valutazioni  delle   irradiazioni   e   le   contaminazioni
          radioattive  di cui al n. 3), lettere a), b) e c) dell'art.
          72;
               b) i verbali dei provvedimenti di intervento adottati;
               c)  le  schede  personali  sulle  quali  devono essere
          annotati  i  risultati   delle   valutazioni   delle   dosi
          individuali.
             Le schede personali devono essere conservate, a cura del
          datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione
          del   lavoro  comportante  un'esposizione  alle  radiazioni
          ionizzanti e  comunque  per  tutta  la  durata  della  vita
          dell'interessato.
             In  caso di cessazione dell'impresa prima del compimento
          dei termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro
          deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico
          centrale del lavoro che provvede  alla  loro  conservazione
          fino   al   compimento   del  periodo  previsto  dal  comma
          precedente.
             Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale possono essere determinate particolari modalita' di
          tenuta  delle predette documentazioni e approvati i modelli
          delle stesse".
            "Art.  81  (Documento sanitario personale). - I datori di
          lavoro  devono  provvedere  a  che  il  medico  autorizzato
          istituisca,   tenga  aggiornato  e  conservi  un  documento
          sanitario personale sul quale devono essere registrati  per
          ogni lavoratore dipendente:
               a)  i  dati  raccolti nella visita medica preventiva e
          nelle  visite  mediche  periodiche,  straordinarie  ed   in
          occasione della sorveglianza medica eccezionale;
               b) la destinazione lavorativa del lavoratore, i rischi
          ad essa connessi e i successivi mutamenti;
               c)  le  dosi  di  radiazioni assorbite dal lavoratore,
          utilizzando  i  dati  trasmessi  dall'esperto   qualificato
          responsabile della sorveglianza fisica della protezione.
             Il  documento  sanitario  personale,  di  cui  al  comma
          precedente, deve essere conservato per almeno  trenta  anni
          dopo  la  cessazione  del lavoro comportante un'esposizione
          alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta  la  durata
          della vita dell'interessato.
             Nel caso di cessazione dell'impresa prima del compimento
          dei termini di cui al comma precedente, ovvero in  caso  di
          risoluzione  del  rapporto di lavoro, il medico autorizzato
          deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico
          centrale   del   lavoro.   Detti  documenti  devono  essere
          conservati fino al compimento del periodo previsto al comma
          precedente.
             Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale possono essere determinate particolari modalita' di
          tenuta  delle predette documentazioni e approvati i modelli
          delle stesse".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -   Il  D.P.R.  12  agosto  1982  di  recepimento  della
          direttiva CEE n.  80/1981 prevede nella tabella allegata di
          cui  al punto 1.2.3 - Unita' Derivate Si - che hanno nomi e
          simboli speciali: (omissis):
    Attivita' (irraggiamento ionizzante) ...    becquerel     Bq
    Dose assorbita, energia massica im-
    partita, kerma, indice di dose
    assorbita ..............................      gray     Gy J.Kg1
    Equivalente di dose ....................     sievert   Sv J.Kg1
          Note all'art. 1:
             -  Per  l'art. 74 del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota
          alle premesse.
             -  Il testo dell'art. 83 del medesimo D.P.R. n. 185/1964
          e' il seguente:
             "Art.  83  (Istituti  autorizzati). - I datori di lavoro
          possono chiedere all'Ispettorato del lavoro competente  per
          territorio,  di  essere  autorizzati ad affidare l'incarico
          dell'esecuzione   della   sorveglianza   fisica   e   della
          sorveglianza  medica  all'Ente nazionale per la prevenzione
          degli infortuni o ad istituti previamente  autorizzati  dal
          Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  che
          risultino idoneamente  attrezzati  per  il  disimpegno  del
          servizio e che diano affidamento di eseguirlo con diligenza
          e  competenza.   L'Ispettorato  del  lavoro  decide   sulla
          richiesta, sentito il medico provinciale.
             I  datori  di  lavoro devono dare conferma del conferito
          incarico all'Ispettorato del lavoro.
             Gli  esperti  qualificati e i medici autorizzati adibiti
          dall'Ente nazionale per la prevenzione  degli  infortuni  o
          dagli  istituti  autorizzati  devono  essere iscritti negli
          elenchi di cui agli articoli 71 e 76, e devono uniformarsi,
          nell'espletamento   del   loro  servizio,  alle  norme  del
          presente  Capo  ed  incorrono   nelle   sanzioni   previste
          dall'art. 84.
            L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e gli
          istituti autorizzati devono comunicare all'Ispettorato  del
          lavoro e al medico provinciale le generalita' degli esperti
          qualificati  e  dei  medici  autorizzati  incaricati  della
          sorveglianza.
             Il  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale puo'
          revocare l'autorizzazione concessa ai predetti istituti ove
          accerti che siano venuti meno taluni dei requisiti previsti
          dal primo comma".