IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75  del  29  ottobre
1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore  dei
cereali, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1340/90,  ed  in
particolare l'art. 10-ter; 
  Visto il regolamento  CEE  della  commissione  n.  2689/90  del  19
settembre 1990, concernente le modalita' di applicazione  del  regime
di corresponsione dell'aiuto medesimo; 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento
dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo  -
A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3; 
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme; 
  Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986,  n.  701,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, recante: "Misure  urgenti
in materia di controlli degli aiuti comunitari"; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n.  370,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987, recante: "Nuove norme
in  materia  di  produzione  e   commercializzazione   dei   prodotti
vitivinicoli, nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza  di  regolamenti
comunitari in materia agricola"; 
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante  disposizioni  per  la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme
di manifestazione di pericolosita' sociale; 
  Considerato che i regolamenti  comunitari  sopra  citati  demandano
agli Stati membri l'adozione di determinati  provvedimenti,  atti  ad
assicurare nei rispettivi  territori  l'applicazione  del  regime  di
aiuto; 
  Considerata la necessita'  di  emanare  i  necessari  provvedimenti
nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata; 
  Viste le  designazioni  delle  regioni  interessate  per  quel  che
concerne gli uffici ai quali affidare  il  compito  della  ricezione,
della istruttoria, del controllo e della liquidazione  delle  domande
di aiuto; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere dell'adunanza  generale  del  Consiglio  di  Stato,
espressosi in data 6 dicembre 1990; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge  n.  400
del 1988; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Ai sensi dell'art. 10- ter del regolamento del Consiglio CEE  n.
2727/75, citato in premessa, l'aiuto sara' concesso ai produttori  di
grano saraceno, di scagliola e di  miglio  seminato  nelle  superfici
facenti parte del territorio nazionale. 
  2. L'aiuto, limitato a 10 ettari per azienda, e'  concesso  per  le
superfici: 
    a) sulle  quali  e'  stata  effettuata  la  semina  ed  e'  stato
conseguito il raccolto. In  conformita'  delle  disposizioni  di  cui
all'art.  2,  punto  2,  primo  trattino,   del   regolamento   della
commissione CEE n. 2689/90 del 19 settembre 1990, si considera che su
una superficie coltivata a grano saraceno o scagliola  o  miglio  sia
stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto  quando
tale  superficie  e'  stata  ed  e'  oggetto  di  normali  lavori  di
coltivazione; 
    b) per le quali, in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
10- ter, punto 1, del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29
ottobre 1975, e' stato stipulato un contratto di coltivazione. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Si trascrive il testo dell'art. 10- ter del regolamento
          CEE n. 2727/75,  concernente  l'organizzazione  comune  dei
          mercati nel settore dei cereali, nella stesura  attualmente
          vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento
          CEE n. 1340/90: 
             "1. E'  concesso  un  aiuto  alla  produzione  di  grano
          saraceno, di scagliola e di  miglio.  L'aiuto  puo'  essere
          limitato a talune varieta'. 
             La   concessione   dell'aiuto   e'   subordinata    alla
          conclusione di un trattato di coltura. 
             2.  L'importo  dell'aiuto  e'  fissato  per  ettaro   di
          superficie seminata e raccolta. L'aiuto si limita a  10  ha
          per azienda. 
             3. L'importo dell'aiuto e' fissato, secondo la procedura
          prevista all'art. 43,  paragrafo  2  del  trattato,  ad  un
          livello tale da  garantire  ai  produttore  interessati  un
          reddito per ettaro comparabile  a  quello  garantito  dalla
          produzione  di  cereali  in  diretta  concorrenza  con   la
          produzione di grano saraceno,  di  scagliola  e  di  miglio
          nelle regioni tradizionalmente produttrici di questi ultimi
          cereali. 
             4. Le modalita' di applicazione del presente articolo  e
          in particolare, se del caso, l'indicazione  delle  varieta'
          ammesse a beneficiare dell'aiuto, sono stabilite secondo la
          procedura prevista all'art. 26. 
             5.  Alla  fine  delle  campagne  1991/92  il   Consiglio
          riesamina il regime previsto dal presente articolo, in base
          ad una relazione presentata dalla Commissione". 
             - Si trascrive il testo dell'art.  3,  punto  e),  della
          legge 14 agosto 1982, n. 610: 
             "L'A.I.M.A.   cura   l'erogazione   delle    provvidenze
          finanziarie,   quali   aiuti,   integrazioni   di   prezzo,
          compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti
          della CEE relativi all'organizzazione  comune  dei  mercati
          agricoli. 
             Per  tali  attivita'  l'A.I.M.A.  puo'  avvalersi  della
          collaborazione delle regioni, stipulando con esse  apposite
          convenzioni di durata anche pluriennale". 
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  20  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15: 
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione di istanze da  produrre  agli  organi  della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco. 
             L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive. 
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita' di identificazione, la  data  e  il  luogo  della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso e il
          timbro dell'ufficio. 
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma". 
             - Si trascrive il testo  del  primo  comma  dell'art.  2
          della legge di conversione 23 dicembre 1986,  n.  898,  del
          D.L.  27  ottobre  1986,  n.   701:   "Chiunque,   mediante
          l'esposizione   di   dati   o   notizie   falsi,   consegue
          indebitamente, per  se  o  per  gli  altri,  aiuti,  premi,
          indennita', restituzioni, contributi o altre  erogazioni  a
          carico totale o parziale  del  Fondo  europeo  agricolo  di
          orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e'
          inferiore  ad  un  decimo  del   beneficio   legittimamente
          spettante, e comunque non superiore a lire  20  milioni  si
          applica soltanto la sanzione  amministrativa  di  cui  agli
          articoli  seguenti.  L'art.  3,  comma  1,  cosi'   recita:
          "Indipendentemente dalla sanzione penale  e  qualunque  sia
          l'importo indebitamente percepito, per  il  fatto  indicato
          nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore e' tenuto,  oltre
          alla  restituzione  dell'indebito,  al  pagamento  di   una
          sanzione   amministrativa   pecuniaria   pari   all'importo
          indebitamente percepito". 
             - Si riportano i testi dei commi 2, 3, 3- bis , 3- ter e
          3-quater dell'art. 5 del D.L. 7  settembre  1987,  n.  370,
          coordinato con la legge di conversione 4 novembre 1987,  n.
          460: 
             "2. Ai fatti contemplati all'ultimo comma dell'art. 6  e
          dall'ultimo  comma  dell'art.  8   del   decreto-legge   30
          settembre 1969,  n.  645,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre  1969,  n.  829,  si  applicano  le
          sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli  2
          e 3 della legge 23 dicembre  1986,  n.  898.  Il  penultimo
          comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del  1969
          e' abrogato. 
             3. Per l'accertamento  delle  violazioni  amministrative
          previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi  secondo
          e terzo, della legge 13 agosto 1979, n.  424,  nonche'  per
          l'applicazione delle relative sanzioni si procede  a  norma
          dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 
             3- bis. La disposizione di  cui  all'art.  2,  comma  I,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n.  898,  e'
          da intendersi nel senso che la sanzione penale  si  applica
          solo quando concorrono  congiuntamente  le  condizioni  ivi
          previste,  ossia  che  la  somma  indebitamente   percepita
          risulti  pari  o  superiore  ad  un  decimo  del  beneficio
          legittimamente spettante e che essa sia comunque  superiore
          a lire venti milioni. 
             3- ter. Il comma I dell'art. 3 della legge  23  dicembre
          1986,   n.   898,   e'   sostituito   dal   seguente:   'I.
          Indipendentemente  dalla  sanzione  penale,  per  il  fatto
          indicato nei commi 1 e  2  dell'art.  2  il  percettore  e'
          tenuto in ogni  caso  alla  restituzione  dell'indebito  e,
          soltanto quando lo stesso indebito  sia  superiore  a  lire
          centomila, al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito'. 
             3-quater. Chi commette, anche  in  tempi  diversi,  piu'
          violazioni della stessa disposizione del presente decreto o
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
          1965,  n.  162,  per  le  quali   sia   prevista   sanzione
          amministrativa,  soggiace  alla   sanzione   amministrativa
          prevista per la sanzione  piu'  grave,  aumentata  sino  al
          triplo". 
             - Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, riportando
          i punti 1, 2, 6 e 14  inseriti  nell'art.  10-sexies  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55: 
             "1. Dopo l'art. 10-quinquies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e' aggiunto il seguente: 
             'Art. 10-sexies - 1. La pubblica amministrazione,  prima
          di rilasciare o consentire le licenze,  le  autorizzazioni,
          le  concessioni,  le  erogazioni,  le  abilitazioni  e   le
          iscrizioni previste dall'art. 10,  e  prima  di  stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui
          al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
          relativa   all'interessato   circa   la   sussistenza    di
          provvedimenti  definitivi  che  applicano  una  misura   di
          prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai  sensi  del
          comma 4 dell'art. 10 ovvero  del  secondo  comma  dell'art.
          10-quater nonche' dei provvedimenti indicati nei commi 3  e
          5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per  i  rinnovi,
          allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con
          provvedimento formale. 
              2. La certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura
          nella cui circoscrizione gli  atti  o  i  contratti  devono
          essere perfezionati, su  richiesta  dell'amministrazione  o
          dell'ente pubblico, previa esibizione  dei  certificati  di
          residenza e di stato di famiglia di data  non  anteriore  a
          tre mesi. 
             6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate  su
          richiesta   del   privato   interessato   presentate   alla
          prefettura competente per il luogo  ove  lo  stesso  ha  la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o ente. La relativa domanda, alla quale  vanno  allegati  i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali  la
          certificazione deve essere  inviata  ovvero  il  numero  di
          esemplari o  correnti  e  la  persona,  munita  di  procura
          speciale, incaricata di  ritirarli.  La  certificazione  e'
          valida per tre mesi dalla data del rilascio e  puo'  essere
          esibita anche in copia autenticata ai  sensi  dell'art.  14
          della legge  4  gennaio  1968,  n.  15.  La  certificazione
          rilasciata  al  privato  deve  comunque  essere   trasmessa
          all'amministrazione o all'ente pubblico  interessato  entro
          venti giorni dalla data del rilascio. 
              14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni'". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali  regolamenti  per  materia  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
             - Si trascrive il testo dell'art. 2 del regolamento  CEE
          n. 2689/90, concernente  le  modalita'  d'applicazione  del
          regime di aiuto per la produzione di taluni cereali: 
             "1. Per poter fruire dell'aiuto  previsto  dal  presente
          regolamento, il  produttore  deve  presentare  una  domanda
          conforme al disposto dell'art. 4; tale domanda ha efficacia
          di atto dichiarativo delle superfici coltivate. 
             2. L'aiuto e' concesso soltanto: 
              - per le superfici seminate in base a un  contratto  di
          coltivazione e sottoposte ai normali lavori colturali; 
              - se il produttore ha fornito all'acquirente i  cereali
          raccolti su tali superfici. 
             3. Gli Stati membri possono: 
              - stabilire una superficie minima  per  la  concessione
          dell'aiuto, tale superficie non potra' in alcun caso essere
          superiore a un ettaro; 
              - limitare  la  concessione  dell'aiuto  a  determinate
          varieta'".