IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  29  marzo  1951,  n.  327, sulla disciplina della
produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di  prodotti
dietetici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n.
578, recante il regolamento per l'esecuzione della  citata  legge  29
marzo  1951,  n.  327,  e,  in  particolare,  l'art.  15  che prevede
l'istituzione di una  commissione  tecnico-consultiva,  da  nominarsi
anno per anno, nel settore degli alimenti per la prima infanzia e dei
prodotti dietetici;
  Vista  la  legge  13 marzo 1958, n. 296, relativa alla costituzione
del Ministero della sanita';
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Considerato  che,  come  e' desumibile dall'esperienza maturata, e'
necessario  assicurare  la  presenza  di  piu'  di  un   esperto   in
particolari  discipline,  sia  per  il  carico  di  lavoro,  sia  per
l'opportunita' di potersi avvalere delle esperienze di  piu'  tecnici
della stessa materia;
  Ritenuto  che, allo scopo di assicurare il piu' stretto ed efficace
coordinamento fra il Ministero della sanita' e la citata  commissione
tecnico-scientifica, e' opportuno che quest'ultima sia presieduta dal
direttore generale  responsabile  dell'ufficio  del  Ministero  della
sanita' che predispone gli atti istruttori al fine del rilascio delle
autorizzazioni nel settore degli alimenti per la prima infanzia e dei
prodotti dietetici;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri  dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
dell'agricoltura e delle foreste;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1953, n. 578, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  15. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita
una commissione con funzioni consultive costituita da trenta  membri,
oltre al presidente.
   2. La composizione della commissione e' la seguente:
    a)  quattro  esperti  del Ministero della sanita', tra i quali il
direttore generale per l'igiene degli alimenti e la  nutrizione,  con
funzioni di presidente;
    b) tre esperti dell'Istituto superiore di sanita';
    c) due esperti dell'Istituto nazionale della nutrizione;
    d) un esperto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    e)  un  esperto  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;
    f)  un  esperto della Stazione sperimentale per l'industria delle
conserve alimentari di Parma;
    g)  diciannove  esperti  nell'ambito  delle  seguenti discipline:
biochimica,  chimica,  clinica  medica,   farmacologia,   fisiologia,
igiene,   microbiologia,   pediatria,   scienza   dell'alimentazione,
tossicologia e diritto amministrativo.
   3.  Esplica le funzioni di segretario un funzionario del Ministero
della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti  e  la
nutrizione, di livello non inferiore al settimo.
   4.  I membri della commissione, i quali durano in carica tre anni,
sono tenuti ad  assicurare  la  partecipazione  alle  riunioni  della
commissione.  Il  non  intervento  a  cinque sedute consecutive senza
giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico.
   5.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', su proposta della
commissione stessa, e' approvato il regolamento di  organizzazione  e
funzionamento della commissione.
   6.  Le  spese  di  funzionamento della commissione fanno carico al
competente cap. 1093  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  della sanita' per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  SACCOMANDI, Ministro
                                  dell'agricoltura e delle foreste
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
  Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 9
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui' trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.