IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento" ed in particolare l'art. 4 della legge stessa che prevede la costituzione di una commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 19 febbraio 1991 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nelle norme che seguono con le denominazioni abbreviate "legge" e "commissione" si intendono, rispettivamente, la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento e la commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, prevista dall'art. 4, comma 2, della legge.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 185/1990 e' cosi' formulato: "2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art. 3 e' costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero".