IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente:
"Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente: "Nuove norme sul
controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei materiali
d'armamento"  ed  in  particolare  l'art.  4  della  legge stessa che
prevede la costituzione di una commissione per la tenuta del registro
nazionale delle imprese;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 7 febbraio 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota  del  19  febbraio  1991  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nelle norme che seguono con le denominazioni abbreviate "legge"
e  "commissione"  si  intendono,  rispettivamente,  la legge 9 luglio
1990,  n.  185,  recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione  e  transito  dei materiali d'armamento e la commissione
per   la  tenuta  del  registro  nazionale  delle  imprese,  prevista
dall'art. 4, comma 2, della legge.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
             Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti
          normativi qui trascritti.
            Nota all'art. 1:
             -  Il  comma  2  dell'art.  4 della legge n. 185/1990 e'
          cosi' formulato:
             "2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art.
          3 e'  costituita  presso  il  Ministero  della  difesa  una
          commissione  presieduta  da  un magistrato del Consiglio di
          Stato, e composta da un rappresentante del Ministero  degli
          affari  esteri,  del  Ministero dell'interno, del Ministero
          delle finanze, del Ministero della  difesa,  del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministero del commercio con l'estero".