IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento" e in particolare gli articoli 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 febbraio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 28 febbraio 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. I s c r i z i o n e 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, devono essere presentate in carta legale al Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. 2. Nelle domande devono essere indicate: a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva; b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti; c) la sede legale; d) il tipo di attivita' esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185. 3. Le domande devono contenere: a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese; le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che: b) il titolare o i legali rappresentanti non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilita' stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55; c) il titolare o i legali rappresentanti non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; d) il titolare o i legali rappresentanti non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento; e) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilita' prevista dall'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 185/1990 e' cosi' formulato: "1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata". - La legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale) modifica le leggi 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, e la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. La legge, inoltre, detta disposizioni a tutela della trasparenza dell'attivita' delle regioni e degli enti locali in materia di pubblici appalti. - L'art. 1 della legge n. 17/1982 e' cosi' formulato: "Art. 1. - Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete, congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici essenziali di interesse nazionale". - L'art. 22 della legge n. 185/1990 e' cosi' formulato: "Art. 22. - 1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonche' assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti. 2. Le imprese che violano la dispozione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'art. 3". - L'art. 17 della legge n. 185/1990 e' cosi' formulato: "Art. 17. - 1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce". - Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 28 del testo unico e' cosi' formulato: "Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere. La licenza e', altresi', necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila". - L'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' cosi' formulato: "Art. 18. - 1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'art. 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista".