IL MINISTRO DELLA DIFESA 
                           DI CONCERTO CON 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                                  E 
               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  concernente:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri"; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente: "Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e  transito  dei  materiali
d'armamento" e in particolare gli articoli 3 e 4; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 febbraio 1991; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 28 febbraio 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         I s c r i z i o n e 
  1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese
istituito dall'art. 3 della legge  9  luglio  1990,  n.  185,  devono
essere presentate in carta legale al Ministero della difesa - Ufficio
del Segretario generale - Ufficio registro nazionale delle imprese  e
consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. 
  2. Nelle domande devono essere indicate: 
    a) la ditta, se impresa individuale, la ragione  o  denominazione
sociale, se impresa collettiva; 
    b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti; 
    c) la sede legale; 
    d) il tipo di attivita' esercitate, suddivise e precisate secondo
le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  3. Le domande devono contenere: 
    a)  l'impegno  a  comunicare  tempestivamente   ogni   variazione
relativa  al  titolare  e  ai  legali  rappresentanti  o  all'oggetto
sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove  sedi,
alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio  di
imprese; 
    le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che: 
    b) il titolare o i legali rappresentanti  non  si  trovano  nelle
condizioni di non iscrivibilita' stabilite dalla legge 19 marzo 1990,
n. 55; 
    c)  il  titolare  o  i  legali  rappresentanti  non  sono   stati
definitivamente  riconosciuti  come  appartenenti  o  appartenuti  ad
associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1  della  legge  25  gennaio
1982, n. 17; 
    d)  il  titolare  o  i  legali  rappresentanti  non  sono   stati
condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio
illegale di armamento; 
    e) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente,
vice  presidente,  amministratore  delegato,  amministratore   unico,
consigliere d'amministrazione, direttore generale,  consulente  versi
nella situazione di  incompatibilita'  prevista  dall'art.  22  della
legge 9 luglio 1990, n. 185. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
             Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti
          normativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  comma  1  dell'art.  3 della legge n. 185/1990 e'
          cosi' formulato:
             "1.  Presso  il  Ministero  della  difesa,  ufficio  del
          Segretario generale - direttore nazionale degli  armamenti,
          e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi
          di  imprese  operanti  nel  settore  della   progettazione,
          produzione,   importazione,  esportazione,  manutenzione  e
          lavorazioni comunque connesse di  materiali  di  armamento,
          precisate  e  suddivise  secondo  le  funzioni per le quali
          l'iscrizione puo' essere accettata".
             -  La  legge  n.  55/1990  (Nuove  disposizioni  per  la
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre
          gravi  forme  di  manifestazione  di pericolosita' sociale)
          modifica  le  leggi  31  maggio  1965,  n.   575,   recante
          disposizioni contro la mafia, e la legge 13 settembre 1982,
          n. 646,  recante  disposizioni  in  materia  di  misure  di
          prevenzione di carattere patrimoniale ed istituzione di una
          commissione  parlamentare  sul  fenomeno  della  mafia.  La
          legge,   inoltre,   detta   disposizioni   a  tutela  della
          trasparenza  dell'attivita'  delle  regioni  e  degli  enti
          locali in materia di pubblici appalti.
             - L'art. 1 della legge n. 17/1982 e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  -  Si  considerano associazioni segrete, come
          tali vietate dall'art. 18 della Costituzione,  quelle  che,
          anche  all'interno  di  associazioni  palesi, occultando la
          loro  esistenza  ovvero  tenendo  segrete,   congiuntamente
          finalita'  e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti,
          in tutto od in  parte  ed  anche  reciprocamente,  i  soci,
          svolgono  attivita'  diretta  ad interferire sull'esercizio
          delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni
          pubbliche,  anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici
          essenziali di interesse nazionale".
             - L'art. 22 della legge n. 185/1990 e' cosi' formulato:
             "Art.  22. - 1. I dipendenti pubblici civili e militari,
          preposti  a  qualsiasi  titolo  all'esercizio  di  funzioni
          amministrative  connesse  all'applicazione  della  presente
          legge nei due anni precedenti alla cessazione del  rapporto
          di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni
          successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque
          causa  dovuta,  far  parte  di consigli di amministrazione,
          assumere   cariche   di   presidente,   vice    presidente,
          amministratore      delegato,     consigliere     delegato,
          amministratore unico, e direttore generale nonche' assumere
          incarichi  di  consulenza,  fatti salvi quelli di carattere
          specificamente tecnico-operativo, relativi a  progettazioni
          o   collaudi,   in   imprese  operanti  nel  settore  degli
          armamenti.
             2. Le imprese che violano la dispozione del comma 1 sono
          sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'art.
          3".
             - L'art. 17 della legge n. 185/1990 e' cosi' formulato:
             "Art.  17.  - 1. Per l'iscrizione nel registro nazionale
          di cui all'art. 3 gli interessati sono tenuti a versare  un
          contributo  annuo  nella  misura  e  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             2.  Il  decreto  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 31 ottobre dell'anno precedente a  quello  cui  il
          contributo si riferisce".
             - Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza. L'art. 28 del testo unico  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  28.  -  Oltre i casi preveduti dal codice penale,
          sono proibite la raccolta e la  detenzione,  senza  licenza
          del  Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad
          esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti  di  esse,
          di  munizioni,  di  uniformi  militari  o  di altri oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  Forze
          armate nazionali o straniere.
             La    licenza    e',   altresi',   necessaria   per   la
          fabbricazione, l'importazione e l'esportazione  delle  armi
          predette  o  di  parti  di  esse, di munizioni, di uniformi
          militari o  di  altri  oggetti  destinati  all'armamento  o
          all'equipaggiamento di Forze armate.
             Per  il  trasporto  delle armi stesse nell'interno dello
          Stato e' necessario darne avviso al prefetto.
             Il  contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a
          tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila".
             -  L'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  18. - 1. Le imprese esportatrici dei materiali di
          armamento indicati nella presente legge, entro  120  giorni
          dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.
          2, comma 3, sono tenute a depositare presso la  commissione
          di  cui  all'art.  4  la  lista  dei materiali di armamento
          oggetto di esportazione con l'indicazione,  per  ognuno  di
          essi,     dell'eventuale     classifica    di    segretezza
          precedentemente apposta dal Ministero  della  difesa.  Allo
          stesso  Ministero  sono altresi' comunicati, con gli stessi
          criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista".