IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminose, nonche' di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attivita' finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore 1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi: a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'; b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito; c) carta di credito o di pagamento; d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari. 2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati. 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dall'11 marzo 1991. 6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice. 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.