IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'; Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', e successive modificazioni; Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la riformulazione del suddetto regolamento interno; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo in data 14 febbraio 1990 relativa all'istituzione del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro; Vista la successiva proposta del medesimo comitato amministrativo in data 1 marzo 1990 relativa alle unita' di personale da contingentare al predetto Servizio; Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio; Ritenuto di accogliere le proposte del comitato amministrativo; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 16 novembre 1990, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata pertanto la necessita' di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528; A D O T T A il seguente regolamento: REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO Art. 1. All'art. 34 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo: Art. 34-bis (Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro). - Consulenza e controllo finalizzati alla sicurezza nei laboratori e servizi; Realizzazione degli strumenti atti a garantire gli interventi di pronto soccorso; Predisposizione di piani operativi per specifiche situazioni di emergenza; Sorveglianza fisica e medica nel settore della radioprotezione; Acquisizione, distribuzione e cura di materiali ed attrezzature per l'igiene e la sicurezza del lavoro; Controlli di legge negli ambienti sanitari (settori: radioprotezione, RMN, ultrasuoni). Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche: ricercatori: 1; assistenti tecnici: 2; aiutanti tecnici: 3.
AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 25 agosto 1973), relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita' e per i relativi successivi aggiornamenti: "Con decreto del Ministro per la sanita', su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalita' si provvede ai successivi aggiornamenti". - Il D.M. n. 528/1987 recante "Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987. - L'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.