IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle  bevande,  che  consente  al Ministro della sanita', sentito il
parere del Consiglio superiore di sanita', di autorizzare con proprio
decreto  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze alimentari e
bevande  che  abbiano  subito  aggiunte,   sottrazioni   o   speciali
trattamenti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  maggio 1976, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  153  dell'11  giugno  1976,  riguardante  la
disciplina della produzione e del commercio del caffe' decaffeinato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 luglio 1987, n. 390, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1987  con  il  quale
sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 20 maggio 1976
sopra citato;
  Vista  la  direttiva del Consiglio CEE n. 88/344 del 13 giugno 1988
riguardante i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti   alimentari   e  dei  loro  ingredienti  (pubblicata  nella
"Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 157 del  24  giugno
1988) ed in particolare quanto previsto all'art. 2, comma 4;
  Ritenuto,  nelle more del recepimento della sopra citata direttiva,
di procedere all'attuazione della stessa  nell'ordinamento  nazionale
limitatamente  alla  parte  che  concerne  la  decaffeinizzazione del
caffe'  mediante  l'impiego  dell'anidride  carbonica  e  dell'acqua,
procedendo  ad  una  ulteriore  modifica  del decreto ministeriale 20
maggio 1976 sopra citato;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e per la nutrizione in data 18 giugno 1990;
  Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 20 dicembre 1990;
  Vista  la  comunicazione  in  data 8 gennaio 1991 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  consentita  la decaffeinizzazione del caffe' anche mediante
l'impiego di anidride carbonica ed acqua.
  2.  Il  caffe'  decaffeinato cosi' ottenuto e commercializzato deve
corrispondere ai requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 1 del
decreto  ministeriale  20  maggio  1976,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976.
  3.  L'anidride  carbonica  utilizzata deve possedere i requisiti di
purezza fissati dal decreto ministeriale 19 febbraio 1966, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 23 gennaio 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1991
  Registro n. 3 Sanita', foglio n. 166
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 283/1962 e' il
          seguente:  "Art. 7.  -  Il  Ministro  per  la  sanita'  con
          proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita',
          puo' consentire la produzione ed il commercio  di  sostanze
          alimentari   e   bevande  che  abbiano  subito  aggiunte  o
          sottrazioni o speciali trattamenti ivi  compreso  l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni, prescrivendo, del pari, anche  le  indicazioni  che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il testo vigente dell'art. 1, paragrafo 2, del D.M. 20
          maggio 1976 e' il seguente:
             "Il  prodotto  cosi'  ottenuto e posto in commercio deve
          corrispondere ai seguenti requisiti:
              caffe'  crudo:  non  deve contenere piu' dello 0,10 per
          cento di caffeina anidra riferita a 100 parti  di  sostanza
          secca;  (omissis)  ...   l'umidita'  non  deve  superare il
          valore dell'11 per  cento  del  prodotto  (tale  valore  va
          inteso  come  perdita  di peso registrata a 100  C dopo sei
          ore);
             caffe'  torrefatto:  non  deve contenere piu' dello 0,10
          per cento di  caffeina  anidra  riferita  a  100  parti  di
          sostanza secca; (omissis) ...  l'umidita' non deve superare
          il valore del 5 per  cento  del  peso  del  prodotto  (tale
          valore  va  inteso come perdita di peso registrata a 100  C
          dopo sei ore);
              estratto solubile di caffe' (essiccato o liofilizzato);
          non deve contenere piu' dello 0,30 per  cento  di  caffeina
          anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; (omissis)...
          l'umidita' non deve superare il valore del 4 per cento  del
          peso  del  prodotto  (tale valore va inteso come perdita di
          peso registrata a 70  C dopo sei ore  sotto  una  pressione
          ridotta  di  40 mm mercurio); il rapporto di estrazione tra
          caffe'  decaffeinato  di  partenza  e  l'estratto  solubile
          ottenuto non deve essere inferiore a 2,3".
             -   Le  caratteristiche  chimico-fisiche  e  di  purezza
          dell'anidride carbonica, previste dal D.M. 19 febbraio 1966
          sono di seguito riportate:
          "E 290 ANIDRIDE CARBONICA
             Aspetto: gas incolore.
             Titolo: non meno del 99% di CO2 in volume.
             Acidita': il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 50 ml
          di  acqua  bollita  di  fresco   non   deve   conferire   a
          quest'ultima   un'acidita',   rispetto   al   metilarancio,
          superiore a quella di 50 ml  di  acqua  bollita  di  fresco
          addizionata di 1 ml di acido cloridrico 0,001N.
             Sostanze   riducenti   idrogeno   fosforato  e  idrogeno
          solforato: il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso  25  ml
          di  reagente  al nitrato d'argento ammoniacale, addizionati
          di 3 ml di ammoniaca, non deve provocare un  intorbidamento
          o un oscuramento di tale soluzione.
             Ossido  di  carbonio:  una  soluzione diluita di sangue,
          dopo agitazione con un volume di 915 ml di gas ed addizione
          di  una miscela di pirogallolo e di acido tannico, non deve
          presentare una colorazione rosa, ma una colorazione  grigia
          comparabile  a quella prodotta nelle medesime condizioni da
          un volume  eguale  di  anidride  carbonica  ottenuto  dalla
          decomposizione  del  bicarbonato  di  sodio  mediante acido
          cloridrico".