La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizioni 1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, scoperte o coperte. 2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana; b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della settimana indicati dall'interessato; c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante. 3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.