IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70, concernente le norme per la
tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori e, in
particolare, gli articoli 9, comma 2 e 11, comma 2, i quali prevedono
che  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato sono stabilite le disposizioni di  attuazione  della
legge stessa; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 maggio 1990; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988, con la nota n. 902229 del 5 novembre 1990; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                      Domanda di registrazione 
  1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola  topografia  di  un
prodotto a semiconduttori  e,  qualora  indichi  una  data  di  primo
sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente  in
detta data. 
  2. La domanda e'  redatta  sul  modulo  a  piu'  fogli  predisposto
dall'Ufficio centrale brevetti e deve contenere: 
    a) il cognome,  il  nome,  la  nazionalita'  ed  il  domicilio  o
l'elezione  del  domicilio  in  Italia  del  richiedente  e  del  suo
mandatario, se vi sia; 
    b) l'indicazione della topografia in forma di titolo che esprima,
in termini essenziali, la funzione e  l'ambito  di  applicazione  del
prodotto che e' destinato ad incorporare la topografia; 
    c) il codice  fiscale  del  richiedente  e/o  del  mandatario  se
residenti in Italia; 
    d) l'eventuale richiesta del differimento della visione  pubblica
prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 21 febbraio 1989, n. 70; 
    e) la firma del richiedente o del suo mandatario; 
    f) eventuale data del primo sfruttamento commerciale. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - Il comma 2 dell'art. 9 della legge n. 70/1989  prevede
          che:   "Con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, da emanarsi  entro  sei  mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          stabilite  le  disposizioni  di  attuazione   della   legge
          stessa".
             -  Il  comma  2  dell'art.  11  della  medesima legge n.
          70/1989 e' cosi' formulato: "Il regolamento  di  esecuzione
          di cui all'art. 9 indica quali dati devono essere riportati
          nel   registro   delle  topografie  e  nel  certificato  di
          registrazione, nonche' la procedura per  la  registrazione,
          anche   ai   fini  della  presentazione  dei  ricorsi  alla
          commissione di cui all'art. 13".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 70/1989 prevede
          che:
          "I  disegni  e  la  documentazione  allegati  alla  domanda
          diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia
          il  richiedente puo' chiedere il differimento della visione
          pubblica di tali disegni e  documentazione  fino  al  primo
          sfruttamento  commerciale della topografia e, comunque, per
          un  periodo  non  superiore   ad   un   anno   dalla   data
          dell'avvenuta registrazione".