IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70, concernente le norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori e, in particolare, gli articoli 9, comma 2 e 11, comma 2, i quali prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con la nota n. 902229 del 5 novembre 1990; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Domanda di registrazione 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data. 2. La domanda e' redatta sul modulo a piu' fogli predisposto dall'Ufficio centrale brevetti e deve contenere: a) il cognome, il nome, la nazionalita' ed il domicilio o l'elezione del domicilio in Italia del richiedente e del suo mandatario, se vi sia; b) l'indicazione della topografia in forma di titolo che esprima, in termini essenziali, la funzione e l'ambito di applicazione del prodotto che e' destinato ad incorporare la topografia; c) il codice fiscale del richiedente e/o del mandatario se residenti in Italia; d) l'eventuale richiesta del differimento della visione pubblica prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 21 febbraio 1989, n. 70; e) la firma del richiedente o del suo mandatario; f) eventuale data del primo sfruttamento commerciale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il comma 2 dell'art. 9 della legge n. 70/1989 prevede che: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa". - Il comma 2 dell'art. 11 della medesima legge n. 70/1989 e' cosi' formulato: "Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonche' la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'art. 13". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 70/1989 prevede che: "I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente puo' chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione".