IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  731  del  codice  della navigazione, come modificato
dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Visto l'art. 24 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
novembre 1988, n. 566;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire le modalita' del rilascio
dei titoli aeronautici italiani corrispondenti a quelli rilasciati da
un   Paese   membro   dell'Organizzazione    dell'aviazione    civile
internazionale;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espressosi nell'adunanza
generale del 19 novembre 1990;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, con nota n. U.L. VAR.5/41-59 del 18 gennaio 1991.
                             A D O T T A
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
  Il  titolare  di  una  licenza o di una abilitazione al pilotaggio,
rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Organizzazione  dell'aviazione
civile  internazionale (O.A.C.I.) o della Comunita' economica europea
(C.E.E.),  puo'  conseguire   il   corrispondente   titolo   previsto
dall'ordinamento   italiano,  qualora  superi  le  prove  teoriche  e
pratiche previste per il suo conseguimento.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  vigente  del  codice  della
          navigazione:
             "Art.  731  (Distinzione  della  gente  dell'aria). - La
          gente dell'aria comprende:
               a) il personale di volo;
               b) il personale addetto ai servizi a terra;
               c) il personale  tecnico-direttivo  delle  costruzioni
          aeronautiche.
            Il  personale di cui alla lettera a) del comma precedente
          e il personale della lettera b), limitatamente al  servizio
          pubblico  di  informazione  al  volo  in  concessione, deve
          essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
             Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e
          abilitazioni i  soggetti  che,  pur  non  rientrando  nelle
          categorie  della  gente  dell'aria,  svolgono  attivita' di
          pilota o di paracadutista.
             Il regolamento per disciplinare i casi  e  le  modalita'
          per   il   rilascio,  il  rinnovo,  la  reintegrazione,  la
          sospensione o la revoca delle licenze,  degli  attestati  e
          delle  abilitazioni,  e' emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  su  proposta del Ministro dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di  Stato,  uniformandosi  ai  criteri
          stabiliti  nell'allegato  1  'Licenze  del  personale' alla
          convenzione relativa  all'aviazione  civile  internazionale
          stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa
          esecutiva con decreto legislativo 6  marzo  1948,  n.  616,
          ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561".
             -  L'art.  24  del  regolamento  in  materia di licenze,
          attestati e abilitazioni  aeronautiche,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato
          dall'art.  3  della  legge  13  maggio  1983,  n.  213,  ed
          approvato con D.P.R. n. 566/1988, e' cosi' formulato:
             "Art.  24  (Conversione  di   licenze   e   abilitazioni
          conseguite  all'estero).  - 1. Le licenze e le abilitazioni
          aeronautiche    rilasciate    da    un     Paese     membro
          dell'Organizzazione  dell'aviazione  civile  internazionale
          (O.A.C.I.) o della Comunita' economica europea  (C.E.E.)  e
          quelle   relative   al  paracadutismo,  riconosciute  dalla
          Federazione aeronautica  internazionale  (F.A.I.),  possono
          essere  sostituite  con  i  corrispondenti titoli italiani,
          purche' i requisiti in base ai  quali  i  titoli  stranieri
          sono stati rilasciati, siano eguali od equivalenti a quelli
          prescritti dal presente regolamento.
             2.  Per conseguire le equivalenti licenze e abilitazioni
          italiane, il titolare di licenza straniera deve superare le
          prove prescritte dai programmi ministeriali,  salvo  quanto
          diversamente stabilito dalle convenzioni internazionali.
             3.  Le  prove  teoriche  hanno  luogo,  di norma, con il
          metodo delle domande a risposta multipla (quiz).
             4. Le modalita' del rilascio sono stabilite con  decreto
          del Ministro dei trasporti.
             5.  I cittadini stranieri in possesso di licenze e delle
          relative abilitazioni italiane, non  possono  svolgere,  in
          Italia,    attivita'    professionale    se    non   previa
          autorizzazione del Ministero dei trasporti, fatte salve, in
          ogni caso, le convenzioni internazionali".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.