IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213; Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' del rilascio dei titoli aeronautici italiani corrispondenti a quelli rilasciati da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espressosi nell'adunanza generale del 19 novembre 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. U.L. VAR.5/41-59 del 18 gennaio 1991. A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. Il titolare di una licenza o di una abilitazione al pilotaggio, rilasciata da uno Stato membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) o della Comunita' economica europea (C.E.E.), puo' conseguire il corrispondente titolo previsto dall'ordinamento italiano, qualora superi le prove teoriche e pratiche previste per il suo conseguimento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo vigente del codice della navigazione: "Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La gente dell'aria comprende: a) il personale di volo; b) il personale addetto ai servizi a terra; c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche. Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 'Licenze del personale' alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561". - L'art. 24 del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, emanato ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213, ed approvato con D.P.R. n. 566/1988, e' cosi' formulato: "Art. 24 (Conversione di licenze e abilitazioni conseguite all'estero). - 1. Le licenze e le abilitazioni aeronautiche rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) o della Comunita' economica europea (C.E.E.) e quelle relative al paracadutismo, riconosciute dalla Federazione aeronautica internazionale (F.A.I.), possono essere sostituite con i corrispondenti titoli italiani, purche' i requisiti in base ai quali i titoli stranieri sono stati rilasciati, siano eguali od equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento. 2. Per conseguire le equivalenti licenze e abilitazioni italiane, il titolare di licenza straniera deve superare le prove prescritte dai programmi ministeriali, salvo quanto diversamente stabilito dalle convenzioni internazionali. 3. Le prove teoriche hanno luogo, di norma, con il metodo delle domande a risposta multipla (quiz). 4. Le modalita' del rilascio sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 5. I cittadini stranieri in possesso di licenze e delle relative abilitazioni italiane, non possono svolgere, in Italia, attivita' professionale se non previa autorizzazione del Ministero dei trasporti, fatte salve, in ogni caso, le convenzioni internazionali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.