IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in ordine a taluni criteri di applicazione  dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte sui redditi ed in materia di
tasse per i contratti di  borsa  e  per  i  trasferimenti  mobiliari,
nonche' altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 1991;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato  dall'articolo  3
del   decreto-legge   27   aprile   1990,   n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  e'  soppressa  la
lettera d- ter.
  2.  Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato  dall'articolo  3
del   decreto-legge   27   aprile   1990,   n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,  n.  165,  le  parole  "ad
eccezione  dei casi previsti alle lettere d- bis e d- ter del secondo
comma" sono sostituite dalle parole "ad eccezione del  caso  previsto
alla lettera d- bis del secondo comma".
  3.  Nell'articolo  3  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:
  "3-  bis.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  la  base
imponibile  delle  assegnazioni in godimento di case di abitazione di
cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408,  e  successive
modifiche e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e
degli  enti pubblici territoriali, e' costituita dal 50 per cento dei
corrispettivi complessivi di  godimento  periodicamente  versati  dai
soci alla cooperativa.".
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 hanno effetto a
decorrere dal  1'  gennaio  1990;  le  variazioni  dell'imponibile  o
dell'imposta  relativa  ai corrispettivi versati dai soci nel periodo
compreso fra il 1' gennaio 1990 e la data di entrata in vigore  della
legge  di conversione del presente decreto possono essere effettuate,
ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.
  5. Nel quarto comma dell'articolo 74  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e' aggiunto il seguente
periodo:  "La  stessa  autorizzazione  puo'  essere   concessa   agli
esercenti   impianti  di  distribuzione  di  carburante  per  uso  di
autotrazione.".
  6.  La  disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29
dicembre  1990,  n.  405,  deve  intendersi  concernente   tutte   le
operazioni  indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  7. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "Nel  caso  di  affitto  di azienda, perche' possa avere effetto il
trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione  della  facolta'  di
acquistare  beni  e  servizi  per  cessioni  all'esportazione,  senza
pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e'  necessario  che
tale  trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio".
  8. La disposizione di cui al comma  7  si  applica  dal  trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Per  i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono
fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione  e
sono  considerate  valide  le  operazioni effettuate dall'affittuaria
nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo  8
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dal comma 7.
  9. La disposizione contenuta nell'articolo  26-  bis  del  decreto-
legge  28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  deve  intendersi  nel  senso  che
l'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di
urbanizzazione primaria e  secondaria  di  cui  al  numero  22  della
tabella  A,  parte  seconda, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati
nell'articolo 54 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
ottobre  1975,  n.  803,  e successive modificazioni, ivi comprese le
aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei  cimiteri.  Le
concessioni  di  aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per
sepoltura, non costituiscono attivita'  di  natura  commerciale  agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.  Resta fermo il trattamento
fiscale  gia'  applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia'
pagate ne' e' consentita la variazione di  cui  all'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  10.  Il  numero  5),  terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente:
   "5)  all'Istituto  universitario  europeo e alla Scuola europea di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.".