IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata l'esigenza di assicurare la copertura di uffici giudiziari vacanti, specie nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalita' organizzata; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al riguardo con trasferimenti di ufficio, in difetto di domande; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Elenco di sedi non richieste 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due succes- sive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.