IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  dettare  norme
recanti misure dirette ad assicurare,  in  presenza  di  fenomeni  di
infiltrazione della delinquenza di  tipo  mafioso,  la  straordinaria
gestione delle amministrazioni comunali, provinciali e di altri  enti
locali, nonche' il ripristino dello stato di legalita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' inserito
il seguente: 
  "Art. 15-bis. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo  39  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e  provinciali  sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti  effettuati  a  norma
dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti  diretti
o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su
forme   di   condizionamento   degli   amministratori   stessi    che
compromettono  l'imparzialita'  degli  organi  elettivi  e  il   buon
andamento delle amministrazioni comunali e  provinciali,  nonche'  il
regolare funzionamento dei servizi alle stesse  affidati  ovvero  che
risultano tali da arrecare grave  e  perdurante  pregiudizio  per  lo
stato della sicurezza pubblica. 
   2. Lo scioglimento e' disposto con decreto  del  Presidente  della
Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il procedimento e'  avviato
dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche  conto
di elementi eventualmente  acquisiti  dall'Alto  Commissario  per  il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi  in
cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma  1  o  per
eventi connessi sia pendente procedimento penale,  il  prefetto  puo'
richiedere  preventivamente   informazioni   al   procuratore   della
Repubblica competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329  del
codice di procedura penale. 
   3. Il decreto di scioglimento  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo di diciotto mesi e nei novanta giorni successivi  si  procede
al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata  la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato immediatamente al Parlamento. 
   4. Con il decreto di  scioglimento  e'  nominata  una  commissione
straordinaria  per  la  gestione  dell'ente,  la  quale  esercita  le
attribuzioni  che  le  sono  conferite  con  il  decreto  stesso.  La
commissione e' composta di tre membri  scelti  tra  funzionari  dello
Stato   e   tra   magistrati   della   giurisdizione   ordinaria    o
amministrativa, in servizio o in quiescenza. 
   5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto,  in
attesa del decreto di scioglimento, puo' sospendere gli organi  dalla
carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico  ad  essa  connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente  mediante  invio
di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine di diciotto mesi di cui al comma 3 decorre  dalla
data del provvedimento di sospensione. 
   6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del
presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel  comma
1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39  della
legge 8 giugno 1990, n. 142. 
   7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alle
unita' sanitarie locali, ai  consorzi  di  comuni  e  province,  alle
unioni di  comuni,  alle  comunita'  montane,  nonche'  alle  aziende
municipalizzate   comunali    e    provinciali    e    ai    consigli
circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti".