IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme recanti misure dirette ad assicurare, in presenza di fenomeni di infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso, la straordinaria gestione delle amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti locali, nonche' il ripristino dello stato di legalita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' inserito il seguente: "Art. 15-bis. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialita' degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale. 3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato immediatamente al Parlamento. 4. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza. 5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, puo' sospendere gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine di diciotto mesi di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunita' montane, nonche' alle aziende municipalizzate comunali e provinciali e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti".