IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare una piu' razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio del prossimo anno scolastico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il primo triennio di validita' delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validita' anche per l'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 e' soppresso. 2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano. 3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti gia' inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989. 4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorita' rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta. 5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio. 6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validita' della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria. 7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria. 8. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche e integrazioni, e' ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.