IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia  di  Stato
che espleta funzioni di Polizia;
  Visto  l'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'art. 42  della  legge  10
ottobre  1986,  n.  668,  il quale prevede, relativamente al concorso
interno, per titoli ed esami, di cui alla  lettera  b)  dello  stesso
art.  27,  che  le  modalita'  del  concorso,  la  composizione della
commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie
di titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il  punteggio  massimo  da
attribuire  a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto di dover procedere ad una compiuta  disciplina  di  quanto
teste' richiamato;
  Sentito  il  parere  delle  organizzazioni  sindacali del personale
della Polizia di Stato;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 19 novembre 1990;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il concorso interno, per titoli di servizio  ed  esami,  per  la
nomina  alla  qualifica  di  vice  ispettore  e'  indetto con decreto
ministeriale.
  2. Il bando di concorso di cui al comma 1 deve indicare:
    a) il numero dei posti messi a concorso;
    b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
    c) le modalita' di presentazione delle domande di  partecipazione
e della eventuale documentazione;
    d)  i  titoli  di  servizio  ammessi  a  valutazione e i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna categoria di titoli;
    e) le materie d'esame;
    f) il punteggio minimo da conseguire nella prova  scritta  e  nel
colloquio;
    g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
 
AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo vigente dell'art. 27, primo comma, lettera b),
          del  D.P.R.  n.  335/1982  (Ordinamento del personale della
          Polizia di Stato che espleta  funzioni  di  polizia),  come
          sostituito  dall'art.  42  della  legge  n. 668/1986, e' il
          seguente:
             "La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
              a) (Omissis);
                b) mediante concorso interno per titoli  di  servizio
          ed  esami,  consistente  in  una  prova  scritta  e  in  un
          colloquio, nel limite del  30  per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica stessa, riservato al personale del
          ruolo   dei   sovrintendenti  della  Polizia  di  Stato  in
          possesso, alla data del bando che indice  il  concorso,  di
          un'anzianita'  di  servizio  di  dieci  anni  nel ruolo dei
          sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se
          in possesso del titolo di studio di cui all'art.  52  della
          legge  1›  aprile  1981,  n.  121,  che non abbia riportato
          nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare
          piu' grave".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.