IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui si modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 che modifica le direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE e n. 70/458/CEE, concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, nelle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ed il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva n. 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Considerato che le modifiche apportate dalle citate direttive n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 29 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990); Vista la direttiva n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE in data 9 settembre 1987; Vista la direttiva n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/120/CEE del 14 gennaio 1987, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990); Vista la direttiva n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/374/CEE del 13 luglio 1987; Vista la direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE del 9 settembre 1987; Vista la direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 86/155/CEE del 22 aprile 1986; Vista la direttiva n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/481/CEE del 9 settembre 1987; Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con le citate direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE, n. 70/458/CEE sono state recepite nella legislazione italiana mediante l'adozione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alle citate direttive n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990; Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 26 aprile 1991; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 febbraio 1988, recepita con decreto ministeriale del 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) che ha modificato l'allegato 1 della direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, e' modificato con l'aggiunta del seguente periodo al punto A - Barbabietole: "I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065". 2. Dopo il primo comma dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il comma seguente: "Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino e' prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065". 3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22 settembre 1989 concernente l'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo ai fini della certificazione, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente comma: "Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del re- gime di certificazione, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare 7 anni". 4. L'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' modificato come segue: "Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato 6, lettera A per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di barbabietola raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente a quanto previsto dall'art. 10- bis ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera C. Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui e' stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se si e' constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria". 5. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera C, a, e' modificato come segue: "4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio; 5) varieta' indicata almeno in caratteri latini;". 6. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, e' modificato come segue: "4) specie indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio; 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;". 7. All'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente paragrafo III - Barbabietola: "ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO. A) Indicazioni prescritte per l'etichetta: - Autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio. - Varieta', indicata almeno in caratteri latini. - Categorie. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione 'sementi non definitivamente certificate'. B) Colore dell'etichetta. L'etichetta e' di colore grigio. C) Indicazione prevista per il documento. - Autorita' che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero. - Varieta', indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento. - Quantita' di sementi raccolte e numero di colli. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono. - Se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 86/1989 reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Si trascrive il testo del relativo art. 5, nonche' dell'art. 4 della medesima legge ivi richiamato: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformita' alle norme dei trattati istitutivi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione, n.d.r.)". - La direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 187 del 16 luglio 1988. - La direttiva della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 5 del 7 gennaio 1989. - Le direttive n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 169 del 10 luglio 1969. - La direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970 e la direttiva n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 225 del 12 ottobre 1970. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.