IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
                    STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
                            D'INTESA CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n.  786,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1982, n. 51, che all'art.
11-ter, integrando il menzionato art. 11  della  legge  n.  784/1980,
prevede,  tra  l'altro,  che  i  contributi in conto capitale nonche'
quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale  (FESR)  sono
erogati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  la  quale  a  tal fine
istituisce  apposita  contabilita'  separata  cui  sono   versati   i
necessari mezzi finanziari;
  Visti  i  decreti  del  Ministro del tesoro n. 126774 del 27 aprile
1982, n. 149474 del 20 luglio 1982 e n. 129127  dell'8  maggio  1985,
che  hanno  disciplinato i criteri, le misure e le modalita' ai quali
deve attenersi la Cassa depositi  e  prestiti  nella  concessione  di
anticipazioni  a  valere  sulle  disponibilita'  esistenti  sul conto
corrente di tesoreria  n.  20107,  da  recuperare  con  i  contributi
erogati dal FESR;
  Vista  la  deliberazione  in data 11 febbraio 1988, con la quale il
CIPE  ha  approvato  il  programma  generale  di   metanizzazione   e
l'articolazione  dello stesso in piu' interventi operativi sulla base
delle risorse finanziarie stanziate;
  Visti i  regolamenti  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2052/88, n. 4253/88 e n. 4254/88, che hanno riformato le modalita' di
intervento  dei  fondi  comunitari  a  finalita' strutturale ed hanno
escluso dagli interventi del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale
(FESR),  a  partire  dal  1›  gennaio 1989, le zone del Lazio e delle
Marche facenti parte dei territori meridionali ai sensi  dell'art.  1
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Vista  la  decisione  della Commissione delle Comunita' eropee n. C
(89) 1869 del 31 ottobre 1989, con la quale  e'  stato  approvato  il
quadro  comunitario  di  sostegno per le regioni italiane interessate
dall'obiettivo n. 1;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (89)
2259/3 del 21 dicembre 1989, con  la  quale  e'  stato  approvato  il
programma  operativo  per la metanizzazione delle regioni interessate
dall'obiettivo  n.  1,  e'  stato  individuato,  conformemente   alle
proposte  del  programma  operativo,  il  Ministro per gli interventi
straordinari   nel   Mezzogiorno    quale    soggetto    responsabile
dell'attuazione  del  programma  stesso  ed  e' stato disposto che il
Fondo europeo di sviluppo regionale  assumera'  l'onere  del  50  per
cento  dell'importo complessivo dell'intervento per l'anno 1989 e del
35 per cento per gli anni successivi;
  Visto  il  comma  1 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
con il quale  e'  stata  prevista  una  integrazione  del  contributo
nazionale  per  la  realizzazione dei progetti indicati nel programma
generale di metanizzazione, pari alla quota dell'intervento non  piu'
assunta a proprio carico dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto il comma 2 dell'anzidetto art. 24 della legge n. 10/1991, con
il  quale  e'  stato  stabilito  che  il  Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del  tesoro  e
con  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  deve provvedere, con apposito
decreto,  a  disciplinare  la  procedura  per  l'applicazione   delle
agevolazioni nazionali e comunitarie per la concessione ed erogazione
dei finanziamenti;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  D'intesa con la Cassa depositi e prestiti;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 aprile 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
651/Leg. del 10 giugno 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La concessione delle agevolazioni nazionali, di cui al  comma  1
dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
ha luogo con la procedura seguita per l'attuazione dell'art. 11 della
legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
 
          AVVERTENZA;
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alla premesse:
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  11  della  legge  28
          novembre  1980,  n.  784  (Norme  per la ricapitalizzazione
          della GEPI, per la  razionalizzazione  e  il  potenziamento
          dell'industria  chimica,  per  la  salvaguardia dell'unita'
          funzionale, della  continuita'  della  produzione  e  della
          gestione  degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e
          per la realizzazione del progetto di metanizzazione), cosi'
          come modificato dall'art. 11-  ter  del  D.L.  21  dicembre
          1981,  n.  786,  aggiunto  dalla  legge  di  conversione, e
          dell'art. 3 del D.L. 31 agosto 1987, n. 364, convertito  in
          legge 29 ottobre 1987, n. 445:
             "Art.  11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge, su proposta  del  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
          per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito
          il  comitato  dei rappresentanti delle regioni meridionali,
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  la
          Confederazione  italiana  dei  servizi  pubblici degli enti
          locali   (CISPEL),  il  CIPE  approva  la  prima  fase  del
          programma generale della  metanizzazione  del  Mezzogiorno,
          con  l'indicazione  dei  comuni rientranti nei territori di
          cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          per il Mezzogiorno, approvato con  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   6  marzo  1978,  n.  218,  interessati
          all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di
          realizzazione delle opere.
             Il programma generale dovra' essere approvato  dal  CIPE
          con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
          anno dall'entrata in vigore della presente legge.
             Per   l'attuazione   del   programma  di  cui  ai  commi
          precedenti e' autorizzata la spesa  di  lire  605  miliardi
          destinata alle seguenti finalita':
               a)  promozione  delle  reti  di distribuzione urbana e
          territoriale del metano per l'utilizzazione di  questo  nei
          territori  di  cui  all'art.  1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
               b)  assistenza  tecnica  e  finanziaria  in favore dei
          comuni e loro consorzi ai fini  della  realizzazione  delle
          reti,  di  cui  alla  precedente  lettera a), nonche' della
          trasformazione o dell'ampliamento a tali  fini  delle  reti
          esistenti;
               c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi
          per  la  realizzazione  o la trasformazione o l'ampliamento
          delle opere di cui alla precedente lettera a).
             A tal fine e' autorizzata:
             1)  la  concessione  ai  comuni  e  loro   consorzi   di
          contributi  in  conto  capitale, fino al 30 per cento della
          spesa preventivata per le opere e le finalita' indicate dal
          precedente comma;
              2)  la  concessione  ai  comuni  e  loro  consorzi   di
          contributi   sugli  interessi  per  l'assunzione  di  mutui
          ventennali al tasso  del  3  per  cento  per  un  ulteriore
          ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere in-
          dicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi
          sugli   interessi,   i   comuni  e  loro  consorzi  possono
          richiedere l'erogazione di un contributo in conto  capitale
          dello  stesso  ammontare  del contributo in conto interessi
          determinato in valore attuale secondo le modalita'  fissate
          con decreto del Ministro del tesoro;
              3)  la  concessione  all'ENI  di  contributi  in  conto
          capitale, nel limite massimo del 40 per cento  della  spesa
          preventivata,  per  la realizzazione di adduttori secondari
          aventi caratteristiche di infrastrutture  pubbliche  e  che
          rivestono  particolare  importanza  ai fini dell'attuazione
          del   programma   generale   della    metanizzazione    del
          Mezzogiorno,  come  previsto  dal  primo comma del presente
          articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
             La individuazione degli adduttori secondari da ammettere
          a contributo avviene contestualmente  e  con  le  procedure
          previste dal primo comma.
             I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di
          cui al n.  2) del quarto comma del presente articolo, fermo
          il principio che le annualita' di ammortamento decorrono, a
          carico  dei  comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo
          dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello  effettivo  di
          inizio  dell'esercizio per le nuove reti o di completamento
          delle opere di trasformazione o di ampliamento per le  reti
          esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei
          rappresentanti  delle  regioni  meridionali,  l'ANCI  e  la
          CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.
             In sede di approvazione del programma di  cui  al  primo
          comma   del   presente  articolo,  il  CIPE  stabilisce  la
          ripartizione  delle  somme  da  destinare   ai   contributi
          previsti  rispettivamente  dai  numeri  1)  e 2) del quarto
          comma  del  presente  articolo  e  le  procedure   per   la
          concessione dei contributi indicati nel citato n. 1).
             Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per la
          concessione   delle   provvidenze   previste  dal  presente
          articolo, deve  altresi'  stabilire  le  modalita'  per  la
          concessione  ai  comuni  e  ai loro consorzi di un mutuo da
          parte della Cassa depositi e prestiti  ogni  volta  che  le
          provvidenze   disposte  con  la  presente  legge  ed  altre
          eventuali previste da leggi nazionali  o  regionali,  o  da
          interventi  comunitari,  non  garantiscono il finanziamento
          totale delle opere da realizzare.
             L'art. 31  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146,  e'
          abrogato.
             I  termini  previsti dalle vigenti disposizioni legisla-
          tive, nazionali o regionali, per l'approvazione degli  atti
          dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione
          del  programma  di  metanizzazione  nei  rispettivi  ambiti
          territoriali sono ridotti alla meta'.
             I comuni e i loro consorzi che alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere
          a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione
          di  nuove  reti  di  distribuzione  o  la  trasformazione o
          l'ampliamento  di  reti  esistenti  intendano  ottenere   i
          contributi   e  i  mutui  previsti  dalla  presente  legge,
          nell'adottare le relative deliberazioni  debbono  adeguare,
          in  quanto  necessario,  le concessioni per tener conto dei
          benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
             I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di
          metanizzazione, che alla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  dispongono di un servizio di distribuzione
          di gas per usi civili dato in concessione a  terzi,  e  che
          intendono  trasformare  gli  impianti o ampliare la rete di
          distribuzione, ove deliberino, per la  scadenza  normale  o
          per  diritto  contrattuale,  l'assunzione  del  servizio in
          gestione attraverso  preesistenti  aziende  municipalizzate
          per  i  servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associa-
          tive intercomunali, in ogni caso con riferimento  a  bacini
          di  utenza,  hanno diritto, oltre alle provvidenze previste
          dalla presente legge, ad ottenere dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti  il  mutuo  necessario  alla copertura degli oneri
          che,  a  norma  di legge e di contratto, essi sono tenuti a
          sostenere. Ove i comuni non  dispongano  delle  delegazioni
          necessarie  alla contrazione del mutuo, viene concessa, con
          decreto del Ministro del tesoro, la garanzia  dello  Stato,
          nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.
             Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse
          sulla  base  dei criteri e delle modalita' fissate dal CIPE
          con decreto del Ministro  del  tesoro,  previa  istruttoria
          tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
            I  contributi  in  conto capitale nonche' quelli concessi
          dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati  dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti,  che  a  tal  fine istituisce
          apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con
          distinta imputazione,  i  necessari  mezzi  finanziari  con
          decreti del Ministro del tesoro.
             I  contributi  sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento
          dell'opera raggiunge una entita' non  inferiore  al  trenta
          per  cento  del  complesso  dell'opera  stessa ed in misura
          corrispondente allo stato di avanzamento.
             Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi  si  avvalgano
          di  societa'  concessionarie  per  la gestione del servizio
          oltre che per  la  costruzione  della  rete,  lo  stato  di
          avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato
          dal  legale  rappresentante  della  societa',  sotto la sua
          personale responsabilita', corredato da  una  dichiarazione
          resa  da un tecnico competente iscritto negli appositi albi
          professionali. In tal caso l'erogazione dei  contributi  ha
          luogo  dietro  prestazione ai comuni o loro consorzi di una
          idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera
          non coperta dai contributi.
             Per le societa' concessionarie a partecipazione  statale
          o   regionale   la   garanzia   e'   rappresentata  da  una
          dichiarazione dell'ente a  partecipazione  statale  cui  fa
          capo la societa' o della regione.
             In  attesa  del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari
          acquisiti e da acquisire  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale   sull'adduttore   principale   e   le   bretelle
          economicamente forti di cui al n.  8)  della  delibera  del
          CIPE  del  27  febbraio  1981,  detti mezzi finanziari sono
          messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il
          loro  temporaneo  impiego  allo  scopo  di  accelerare   la
          realizzazione  delle  opere previste dal presente articolo,
          ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
          di infrastrutture pubbliche.
             Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della
          legge 26 novembre  1975,  n.  748,  stabilisce  con  propri
          decreti  le  modalita'  per  la  messa  a  disposizione dei
          predetti  mezzi  finanziari  presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti,  nonche'  i criteri, le misure e le modalita' per
          la concessione delle citate anticipazioni  e  per  il  loro
          reintegro  a  valere  sui  contributi  di cui al precedente
          comma.
             La  Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite
          convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria
          delle domande di erogazione delle agevolazioni  di  cui  al
          presente articolo.
             Al  fine  di incentivarne l'impiego, il gas metano usato
          come combustibile per usi civili nei territori  di  cui  al
          primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di
          consumo,  istituita  con  l'art.  10  del  decreto-legge  7
          febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni,  nella
          legge 7 aprile 1977, n. 102.
             Il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
          dell'artigianato,  d'intesa  con  il   Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
          di  ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
          di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta  al  Parlamento
          una  dettagliata  relazione  sullo  stato di attuazione del
          programma.
             L'autorizzazione di spesa di  lire  605  miliardi  sara'
          iscritta,  negli  anni  finanziari  dal  1980  al  1982, in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del  tesoro.  Per  l'anno  finanziario 1980 lo stanziamento
          resta determinato in lire 190 miliardi".
             - I DD.MM. 27 aprile 1982 e 20 luglio  1982  sono  stati
          pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale n.
          200 del 22 luglio 1982 e n. 295 del 26 ottobre 1982.
             - La delibera CIPE 11 febbraio 1988, che ha approvato il
          programma generale di metanizzazione  del  Mezzogiorno,  e'
          stata  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n.  75 del 30 marzo 1988.
             - Il regolamento CEE n. 2052/88, relativo alle  missioni
          dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti   degli   altri   strumenti
          finanziari   esistenti,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale - 2a serie speciale -  n.  71  del  15  settembre
          1988.
             - Il regolamento CEE n. 4253/88 recante "Disposizioni di
          applicazione  del  regolamento  CEE  n.  2052/88 per quanto
          riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi
          strutturali, da un lato, e tra  tali  interventi  e  quelli
          della  Banca  europea  per  gli  investimenti e degli altri
          strumenti finanziari esistenti, dall'altro"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 17 del 27
          febbraio 1989.
             - Il regolamento CEE n. 4254/88 recante "Disposizioni di
          applicazione  del  regolamento  CEE  n.  2052/88 per quanto
          riguarda  il  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale"   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale -
          n. 17 del 27 febbraio 1989.
             - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli  interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente  dalle  singole  disposizioni,  alle   regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario di Cittaducale, ai comuni compresi  nella  zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della provincia di Roma compresi nella zona della  bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli interventi comunque previsti da leggi in favore  del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento ad una zona particolare, si intendono, in  ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente
          articolo".
             - Il testo dell'art. 24 della legge  n.  10/1991  (Norme
          per  l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
          di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
          sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia)   e'   il
          seguente:
             "Art. 24 (Disposizioni concernenti la metanizzazione). -
          1.  Il  contributo  previsto  a carico del Fondo europeo di
          sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti
          indicati  nel  progamma  generale  di  metanizzazione   del
          Mezzogiorno  approvato  dal  CIPE con deliberazione dell'11
          febbraio 1988 e' sostituito o integrato per la  percentuale
          soppressa   o  ridotta  per  effetto  dei  regolamenti  del
          Consiglio delle Comunita' europee n.  2052  del  24  giugno
          1988,  n.  4253  del  19  dicembre  1988  e  n. 4254 del 19
          dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico  degli
          stanziamenti  di cui al comma 3 pari alla differenza tra il
          50  per  cento  della  spesa  ammessa  per   ogni   singola
          iniziativa alle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge
          28  novembre  1980,  n.  784,  e successive modificazioni e
          integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
             2. Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno,  d'intesa  con  il Ministro del tesoro nonche'
          con la Cassa depositi e  prestiti  per  la  concessione  ed
          erogazione  dei  finanziamenti, provvede a disciplinare con
          decreto la procedura per l'applicazione delle  agevolazioni
          nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
             3.  All'avvio  del  programma generale di metanizzazione
          del Mezzogiorno relativo al primo triennio,  approvato  dal
          CIPE  con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte
          con  lo  stanziamento  di  lire  50  miliardi   autorizzato
          dall'art.  19  della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo
          stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal  decreto-
          legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni
          dalla  legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300
          miliardi con l'art. 15, comma  36,  della  legge  11  marzo
          1988, n.  67, e successive modificazioni.
             4.  Il  programma  di  cui al comma 3 si intende ridotto
          nella misura corrispondente al maggior onere a  carico  del
          bilancio  dello  Stato  derivante  dal contributo di cui al
          comma 1.
             5. A parziale modifica dell'art. 4 del decreto-legge  31
          agosto  1987,  n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 ottobre  1987,  n.  445,  il  CIPE,  definendo  il
          programma   per  la  metanizzazione  del  territorio  della
          Sardegna, provvede  ad  individuare  anche  il  sistema  di
          approvvigionamento del gas metano.
             6.   Previa   deliberazione   del   programma   per   la
          metanizzazione  del  territorio  della  Sardegna   di   cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 364,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 445, nonche' del sistema di approvvigionamento  del  gas
          metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase
          stralcio  in  conformita'  al  programma deliberato, per la
          realizzazione di reti di distribuzione che potranno  essere
          provvisoriamente   esercitate   mediante  gas  diversi  dal
          metano, nelle more della esecuzione delle opere  necessarie
          per l'approvvigionamento del gas metano".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 24 della legge n. 10/1991 si
          veda nelle note alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 11 della legge n.  784/1980  si
          veda nelle note alle premesse.