IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visti gli articoli 89, 100  e  107,  comma  primo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  che  approva  il
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige; 
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista
dall'articolo 107, comma secondo, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1991; 
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per le riforme istituzionali  e  gli  affari  regionali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; 
               EMANA il seguente decreto ligislativo: 
                               Art. 1. 
1. L'art. 18 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale  per
la regione Trentino-Alto Adige, come modificato  dall'articolo  unico
del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216,  e
dall'art. 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  aprile
1982, n. 327, nonche' dall'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 18. -  1.  Nel  censimento  generale  della  popolazione,  ogni
cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non  interdetto  per
infermita' di mente e residente nella provincia di Bolzano alla  data
del censimento, e' tenuto a rendere una dichiarazione individuale  di
appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici  italiano,  tedesco  e
ladino. Coloro  che  ritengono  di  non  appartenere  ad  alcuno  dei
predetti  gruppi  linguistici  lo  dichiarano  e   rendono   soltanto
dichiarazione di aggregazione ad uno di essi. 
2. La  dichiarazione  e'  resa  su  modello  composto  di  tre  fogli
congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3  e  conformi
ai fac-simile allegati al presente decreto legislativo. 
3.  Resa  la  dichiarazione,  il   foglio   A/1,   sottoscritto   dal
dichiarante, e' dal  medesimo  collocato  in  apposita  busta  gialla
chiusa nominativa e, cosi' ritirato, e'  trasmesso  direttamente  dal
rilevatore circondariale ovvero alla sezione distaccata  di  pretura,
avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante. Il  cancelliere
che conserva il foglio  A/1  certifica  con  immediatezza,  in  carta
libera e senza  spese,  l'appartenenza  o  l'aggregazione  al  gruppo
linguistico   soltanto   a   richiesta   del   dichiarante,    ovvero
dell'autorita' giudiziaria per esigenze di  giustizia.  Il  personale
della pretura  e'  tenuto  al  segreto  d'ufficio.  La  richiesta  di
esibizione del certificato o della predetta copia in casi diversi  da
quelli consentiti dalla legge costituisce  penalmente  sanzionato  ai
sensi di legge. 
4. Il foglio A/2 e'  collocato  dal  dichiarante  in  apposita  busta
bianca chiusa  anonima  recante  indicazione  del  comune,  e'  cosi'
ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed e'  dal  medesimo
trasmesso direttamente all'ufficio comunale di  censimento  il  quale
inoltra  le  buste,  senza  aprirle,   all'ufficio   provinciale   di
censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta  non  devono
recare, a pena di nullita', sottoscrizione o segno, ancorche' apposto
dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione.  Al  contenuto
dei fogli A/2 si estendono le disposizioni  volte  ad  assicurare  la
segretezza delle notizie rilevate  mediante  il  censimento.  I  dati
relativi alla  consistenza  proporzionale  nella  provincia  dei  tre
gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
e di aggregazione, sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  con
l'indicazione delle relative percentuali espresse sino  alla  seconda
cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della  provincia,
sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche  ai
comuni. 
5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante. 
6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano  non  ha  potuto
rendere la dichiarazione per forza maggiore  o  per  la  sua  assenza
dalla provincia durante il periodo intercorso  tra  la  consegna  dei
moduli del censimento alla unita' di  rilevazione  e  il  ritiro  dei
moduli dalla stessa, la dichiarazione e'  resa,  collocata  in  busta
gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella  provincia
o  dalla  cessazione  della  causa  di  forza  maggiore  al   pretore
competente, il quale provvede con decreto  motivato  non  appellabile
sull'ammissione del cittadino  alla  dichiarazione  assunte  sommarie
informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della  dichiarazione
sono redatti solo i fogli A/1 e A/3. 
7. Dopo il censimento,  la  dichiarazione  e'  resa,  su  foglio  A/1
collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un
anno: 
a) dal compimento del quattordicesimo anno di eta'; 
b) dal  riacquisto  della  capacita'  da  parte  dell'interdetto  per
infermita' di mente; 
c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia  di
Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento. 
8. La busta di cui al comma 7  e'  consegnata  dal  dichiarante  alla
pretura circondariale o alla sezione  distaccata  di  pretura,  avuto
riguardo al luogo di  residenza  del  dichiarante  stesso  ovvero  al
segretario comunale del comune di residenza  il  quale  la  trasmette
entro cinque giorni al predetto ufficio giudiziario,  consegnando  al
dichiarante attestazione dell'avventura trasmissione. Il  foglio  A/3
rimane al dichiarante. 
9. Il comune di residenza avvisa  i  cittadini  di  cui  al  comma  7
dell'obbligo previsto da detto comma. 
10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici
producono identici effetti giuridici e sono provate dal  foglio  A/1,
che  conserva   validita'   sino   al   successivo   censimento.   La
dichiarazione attesta l'appartenenza o  l'aggregazione  a  tutti  gli
effetti di legge.". 
 
           NOTE 
           AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e
          di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. 
          - Il testo degli articoli 89, 100 e 107,  prime  e  secondo
          comma,  del  testo   unico   delle   leggi   costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 
          approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' il seguente: 
          "Art. 89. - Per la  provincia  di  Bolzano  sono  istituiti
          ruoli del personale civile distinti per carriere,  relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. 
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra,  con  apposite
          norme. 
          Il  comma  precedente  non  si  applica  per  le   carriere
          direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa. 
          I posti dei ruoli, di cui al primo comma,  considerati  per
          amministrazione e per carriere, son riservati  a  cittadini
          appartenenti a ciascuno  dei  tre  gruppi  linguistici,  in
          rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale  risulta
          dalle dichiarazioni di  appartenenza  rese  nel  censimento
          ufficiale della popolazione. 
          L'attribuzione dei posti riservati a  cittadini  di  lingua
          tedesca e ladina sara'  effettuata  gradualmente,  sino  al
          raggiungimento delle quote  di  cui  al  comma  precedente,
          mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze  che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. 
          Al personale dei ruoli  al  primo  comma  e'  garantita  la
          stabilita' di sede nella provincia,  con  esclusione  degli
          appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali  si
          rendano necessari i traferimenti per esigenze  di  servizio
          per addestramento del personale. 
          I trasferimenti del personale  di  lingua  tedesca  saranno
          comunque contenuti nella percentuale del  dieci  per  cento
          dei posti da esso complessivamente occupati. 
          Le  disposizioni  sulla  riserva   e   ripartizione   della
          proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei
          posti esistenti nella provincia di Bolzano sono  estese  al
          personale della magistratura giudicante  e  requirente.  E'
          garantita la stabilita' nella sede della  provincia  stessa
          ai magistrati appartenenti al gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'. Si applicano  anche  al  personale  della
          magistratura in provincia  di  Bolzano  i  criteri  per  la
          attribuzione dei posti riservati  ai  cittadini  di  lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente artitolo". 
          "Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della  provincia
          di Bolzano hanno facolta'  di  usare  la  loro  lingua  nei
          rapporti con gli uffici  giudiziari  e  con  gli  organi  e
          uffici  della  pubblica   amministrazione   situati   della
          provincia o  aventi  competenza  regionale  nonche'  con  i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa. 
          Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della
          provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia
          puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. 
          Gli uffici, gli organi e i concessionari di  cui  al  primo
          comma usano nella corrispondenza e nei  rapporti  orali  la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli
          atti sono stati avviati da altro organo o ufficio  ove  sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata. 
          Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione  con
          norma di attuazione dei casi di  uso  congiunto  delle  due
          lingue negli atti destinata alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuali destinata ad uso  pubblico  e  negli
          atti destinati a pluralita' di  uffici  -  e'  riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle due lingue. Rimane  salvo  l'uso  della  sola  lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare". 
          "Art. 107, primo e secondo comma. - Con decreti legislativi
          saranno  emanate  le  norme  di  attuazione  del   presente
          statuto, sentita una  commissione  paritetica  composta  di
          dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due
          del consiglio regionale, due del consiglio  provinciale  di
          Trento e due di quello di Bolzano.  Tre  componenti  devono
          appartenere al gruppo linguistico tedesco. 
          In seno alla commissione di cui  al  precedente  comma,  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano". 
          Nota all'art. 1; 
          - Il testo vigente dell'art.  18  del  D.P.R.  n.  752/1976
          (Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione
          Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
          statali siti nella provincia di  Bolzano  e  di  conoscenza
          delle due lingue nel pubblico impiego) e' il seguente: 
          "Art. 18. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre
          gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento
          generale della popolazione da  ogni  cittadino  maggiorenne
          residente  in   provincia   di   Bolzano   o   dal   legale
          rappresentante. 
          Copia della  dichiarazione  rimane  al  dichiarante  mentre
          l'originale viene conservato nel comune di  residenza  che,
          salva a tutti  gli  effetti  la  segretezza  dei  dati  del
          censimento,   a   richiesta   dell'interessato,   certifica
          l'appartenenza  ad  un  gruppo  linguistico  in   base   al
          documento conservato presso il comune stesso. 
          La dichiarazione di cui al primo  comma  puo'  essere  resa
          successivamente alle operazioni  di  rilevazione  censuaria
          nel comune di residenza con le modalita' di cui all'art.  4
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15: 
          a) dal cittadino o dal legale rappresentante che alla  data
          del censimento  sia  residente  in  uno  dei  comuni  della
          provincia di Bolzano, ma che nel periodo  delle  operazioni
          di rilevazione censuaria non abbia  reso  la  dichiarazione
          perche' temporaneamente assente dalla provincia stessa.  In
          questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di
          residenza entro se mesi dal rientro in provincia; 
          b) dal cittadino  o  dal  legale  rappresentante  che,  non
          essendo stato residente nella  provincia  di  Bolzano  alla
          data del censimento, trasferisce la propria residenza in un
          comune di detta provincia nel  periodo  intercensuario.  In
          questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di
          residenza entro sei mesi dal rientro in provincia; 
          c) dal cittadino che nel periodo  intercensuario  raggiunge
          la maggiore eta'  o  riacquista  la  capacita'  ed  intende
          modificare la dichiarazione resa dal legale  rappresentante
          nel censimento o ai sensi della precedente lettera  b).  In
          questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di
          residenza nel temine di sei mesi dal  raggiungimento  della
          maggiore eta'. 
          Copia delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  precedente,
          qualora siano  rese  entro  quattro  mesi  dalla  data  del
          censimento, sono trasmesse dal  comune,  tramite  l'ufficio
          statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto
          centrale  di  statistica  ai  fini   della   determinazione
          ufficiale del dato globale  della  consistenza  dei  gruppi
          linguistici. 
          La dichiarazione di appartenenza  ad  uno  dei  tre  gruppi
          linguistici ha validita' fino a quando non sara' sostituita
          dalla dichiarazione resa nel successivo censimento. 
          I genitori che in occasione del censimento  generale  della
          popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi
          linguistici tra quelli di cui al primo comma  del  presente
          articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione  di
          appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici  da  rendere
          per conto dei figli minori, possono astenersi  dal  rendere
          tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale
          facolta' puo' essere esercitata dai predetti genitori anche
          nei casi di cui alla lettera  a)  (temporaneamente  assenti
          dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b)
          (nuovi residenti in provincia dopo la data del  censimento)
          del precedente terzo comma e con la modalita' ivi previste. 
          Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma
          dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi  della
          facolta' di cui al comma precedente, possono, in  qualsiasi
          momento  durante  il  periodo  intercensuario,   dichiarare
          l'appartenenza dei figli  minori  ad  uno  dei  tre  gruppi
          linguistici con le modalita' di cui al citato art. 4  della
          legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
          In  caso  di  incompletezza  o  di  errori  concernenti  la
          dichiarazione  di  appartenenza  ad  uno  dei  tre   gruppi
          linguistici, riscontrati in sede di revisione,  non  si  fa
          luogo a rettifica di ufficio ma si procede all'acquisizione
          di una nuova dichiarazione con le  stesse  modalita'  delle
          operazioni di censimento. 
          Al fine di  concorrere  ad  assicurare  la  liberta'  e  la
          segretezza della dichiarazione di appartenenza ad  uno  dei
          tre  gruppi  linguistici,  il   presidente   della   giunta
          provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio  provinciale
          di censimento, ispezioni sullo svolgimento delle operazioni
          di censimento e di segnalare  al  commissario  del  Governo
          irregolarita',  comunque  rivelate.  Il   commissario   del
          Governo, accertata l'irregolarita', adotta i  provvedimenti
          necessari. 
          I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al
          presidente della giunta provinciale e al comune competente. 
          La giunta provinciale ha facolta' di proporre ricorso nelle
          competenti sedi per violazione  di  norme  poste  a  tutela
          della liberta' e della segretezza  della  dichiarazione  di
          cui al primo comma. 
          I dati del censimento relativo alla consistenza dei  gruppi
          linguistici in provincia di Bolzano sono  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
          Ai fini della partecipazione  agli  esami  di  accertamento
          della conoscenza delle  lingue  italiana  e  tedesca  e  ai
          concorsi previsti dal presente decreto,  il  cittadino  non
          residente in provincia di Bolzano, rende  la  dichiarazione
          di appartenenza ad uno dei  tre  gruppi  linguistici  della
          provincia stessa dinanzi al  segretario  comunale  o  altro
          funzionario incaricato dal  sindaco  del  comune  ai  sensi
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15".