IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto ligislativo: Art. 1. 1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, nonche' dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermita' di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi. 2. La dichiarazione e' resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi ai fac-simile allegati al presente decreto legislativo. 3. Resa la dichiarazione, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, cosi' ritirato, e' trasmesso direttamente dal rilevatore circondariale ovvero alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante. Il cancelliere che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia. Il personale della pretura e' tenuto al segreto d'ufficio. La richiesta di esibizione del certificato o della predetta copia in casi diversi da quelli consentiti dalla legge costituisce penalmente sanzionato ai sensi di legge. 4. Il foglio A/2 e' collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, e' cosi' ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed e' dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullita', sottoscrizione o segno, ancorche' apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni. 5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante. 6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unita' di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione e' resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al pretore competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3. 7. Dopo il censimento, la dichiarazione e' resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno: a) dal compimento del quattordicesimo anno di eta'; b) dal riacquisto della capacita' da parte dell'interdetto per infermita' di mente; c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento. 8. La busta di cui al comma 7 e' consegnata dal dichiarante alla pretura circondariale o alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante stesso ovvero al segretario comunale del comune di residenza il quale la trasmette entro cinque giorni al predetto ufficio giudiziario, consegnando al dichiarante attestazione dell'avventura trasmissione. Il foglio A/3 rimane al dichiarante. 9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma. 10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validita' sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge.".
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo degli articoli 89, 100 e 107, prime e secondo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' il seguente: "Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, son riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Al personale dei ruoli al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari i traferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno comunque contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripartizione della proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' nella sede della provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente artitolo". "Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati della provincia o aventi competenza regionale nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norma di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinata alla generalita' dei cittadini, negli atti individuali destinata ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare". "Art. 107, primo e secondo comma. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma, e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Nota all'art. 1; - Il testo vigente dell'art. 18 del D.P.R. n. 752/1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 18. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante. Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso. La dichiarazione di cui al primo comma puo' essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: a) dal cittadino o dal legale rappresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perche' temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro se mesi dal rientro in provincia; b) dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia; c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore eta' o riacquista la capacita' ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera b). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel temine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore eta'. Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici. La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validita' fino a quando non sara' sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento. I genitori che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facolta' puo' essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con la modalita' ivi previste. Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalita' di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettifica di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalita' delle operazioni di censimento. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento, ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarita', comunque rivelate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti necessari. I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della giunta provinciale e al comune competente. La giunta provinciale ha facolta' di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della liberta' e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma. I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della partecipazione agli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e ai concorsi previsti dal presente decreto, il cittadino non residente in provincia di Bolzano, rende la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia stessa dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".