La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per ciascuno degli anni 1991, 1992  e  1993,  in  considerazione
delle finalita' istituzionali e delle attivita' di promozione sociale
e  di  tutela  degli  associati,   sono   erogati   contributi   alle
associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella
misura ivi indicata, particolarmente meritevoli  del  sostegno  dello
Stato ai sensi dell'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  come  modificato  dall'articolo
1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
            -  Il  testo  dell'art.  115  del  D.P.R.   n.   616/1977
          (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della  legge  22
          luglio 1975, n. 382), come modificato dall'art.  1-undecies
          del D.L. n. 481/1978, e' il seguente: 
             "Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti  di
          cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione  finale,
          che  abbiano  una  struttura  associativa,   continuano   a
          sussistere  come  enti  morali  assumendo  la  personalita'
          giuridica di diritto privato con il decreto del  Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  precedente
          e ad essi  individualmente  relativo.  Essi  conservano  la
          titolarita'  dei  beni  necessari  allo  svolgimento  delle
          attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da  atti
          di liberalita' o contributi degli associati. 
             Alla individuazione dei beni di cui  sopra  si  provvede
          con il decreto di cui al precedente art. 113. 
            Il  decreto  di  cui   al   presente   articolo   dispone
          l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo  per
          il  sostegno  dell'attivita'  associativa   delle   persone
          giuridiche  private  costituite  ai  sensi   del   presente
          articolo; tale contributo,  per  l'anno  1979,  non  potra'
          comunque superare il 50 per cento di quello  erogato  dallo
          Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
          per l'ANMIL nell'articolo  1-decies  del  decreto-legge  18
          agosto  1978,  n.  481,  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione. 
             In ogni caso a fare tempo  dal  31  dicembre  1979  sono
          abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su
          salari,   stipendi,   retribuzioni,   pensioni,    rendite,
          prestazioni previdenziali in genere,  compensi  od  assegni
          continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore  degli
          enti di cui al primo comma. 
             A partire dal 1› gennaio 1980 gli enti di cui al primo e
          all'ultimo  comma  hanno  diritto  di  percepire   mediante
          ritenuta sulle pensioni assegni  e  rendite  erogati  dallo
          Stato  o  da  enti  pubblici  previdenziali,  i  contributi
          associativi  che  i  titolari  delle  suddette  prestazioni
          intendono loro versare mediante  delega  in  forma  libera.
          Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e  gli  enti
          pubblici   interessati   stabiliscono   mediante   apposite
          convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di  cui
          al primo e ultimo comma,  le  modalita'  della  riscossione
          delle ritenute di cui al presente comma. 
            Dal 1› gennaio 1980 lo Stato, per  sostenere  l'attivita'
          di promozione sociale e  di  tutela  degli  associati,  con
          apposite   leggi   potra'   assegnare    contributi    alle
          associazioni nazionali che statutariamente e  concretamente
          dimostreranno di perseguire fini socialmente  e  moralmente
          rilevanti".