La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico, bibliografico e archivistico e per attivita' scientifiche e culturali connessi alla figura e all'opera di Piero della Francesca, nel cinquecentenario della sua morte, e' concesso al Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.