IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 18  maggio  1989,  n.  183,  recante  norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto  l'art.  5  della  stessa legge che definisce le attribuzioni
statali in materia di difesa del suolo,  fissando,  tra  l'altro,  le
competenze del Ministro dei lavori pubblici;
  Visto  l'art.  7  della legge stessa, comma 1, che attribuisce alla
Direzione  generale  delle  acque  e  degli  impianti  elettrici  del
Ministero  dei lavori pubblici la denominazione di Direzione generale
della difesa del suolo e demanda alla stessa direzione le funzioni di
segreteria del Comitato nazionale della difesa del  suolo,  istituito
ai  sensi  dell'art.  6  della  legge,  oltre  a  quelle  gia' di sua
competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici  ai
sensi dell'art. 5;
  Considerato  che il richiamato art. 7, comma 3, stabilisce che, con
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,   si   provveda   alla
organizzazione  della  Direzione  generale della difesa del suolo, in
modo da dotarla  delle  strutture  tecniche,  degli  stumenti,  degli
istituti  e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il piu'
efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale della  difesa
del suolo;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 settembre 1985, n. 16415, con il
quale si e' provveduto alla ricognizione degli uffici  del  Ministero
dei lavori pubblici costituiti a livello dirigenziale;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  21
febbraio 1990;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 31 maggio 1990;
  Vista  la  comunicazione  inviata  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota n. 185 del 3 agosto 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Attribuzioni della Direzione generale
                       della difesa del suolo
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 18  maggio  1989,  n.
183,  la  Direzione  generale  della difesa del suolo esercita, oltre
alle attribuzioni di competenza della Direzione generale delle  acque
e  degli  impianti  elettrici, le funzioni di segreteria del Comitato
nazionale della  difesa  del  suolo,  nonche'  quelle  attribuite  al
Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 della stessa legge.
  2.  Alla  Direzione  generale della difesa del suolo e' preposto un
dirigente generale con funzioni di direttore generale  coadiuvato  da
un  dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vice
direttore generale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  7 della legge n.
          183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
          della difesa del suolo) e' il seguente:
             "Art. 7 (Direzione generale della difesa del  suolo).  -
          1.  La  Direzione  generale  delle  acque  e degli impianti
          elettrici del  Ministero  dei  lavori  pubblici  assume  la
          denominazione  di Direzione generale della difesa del suolo
          ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale
          per la difesa  del  suolo,  oltre  a  quelle  gia'  di  sua
          competenza  e  a  quelle attribuite al Ministero dei lavori
          pubblici dall'articolo 5".
             - Il testo vigente dell'art. 5 della legge  n.  183/1989
          prevede quanto segue:
             "Art.  5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e
          del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni  statali
          previste   dalla   presente  legge  sono  svolte  sotto  la
          responsabilita' del Ministro  dei  lavori  pubblici  e  del
          Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
             2. Il Ministro dei lavori pubblici:.
               a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per
          la  difesa  del  suolo  ai  fini  dell'adozione,  ai  sensi
          dell'articolo 4, degli  indirizzi  e  dei  criteri  per  lo
          svolgimento   del   servizio   di   polizia  idraulica,  di
          navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto  intervento
          idraulico,  e per la realizzazione, gestione e manutenzione
          delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
              b)   provvede   al   soddisfacimento   delle   esigenze
          organizzative  necessarie  al  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  per  la  difesa  del  suolo,  le  cui  spese  di
          carattere  obbligatorio  sono poste a carico dello stato di
          previsione della spesa del Ministero;
               c) predispone la relazione sull'uso del suolo e  sulle
          condizioni  dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare alla
          relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo  1,
          comma  6,  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, nonche' la
          relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
          di  intervento,  di  cui  all'art.  25,  da  allegare  alla
          relazione  previsionale e programmatica, ai sensi dell'art.
          29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo  e
          sulle  condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione
          sullo stato  dell'ambiente  sono  redatte  avvalendosi  dei
          servizi tecnici nazionali;
               d) provvede in tutti i bacini di rilievo nazionale e a
          mezzo  del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato
          per il Po di Parma  e  dei  provveditorati  regionali  alle
          opere   pubbliche,   alla  progettazione,  realizzazione  e
          gestione delle  opere  idrauliche  di  competenza  statale,
          nonche'  alla organizzazione e al funzionamento dei servizi
          di polizia idraulica e  di  pronto  intervento  di  propria
          competenza;
                e)  opera,  ai  sensi  dell'articolo  2, commi 5 e 6,
          della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  rispettivamente,  di
          concerto  e  di  intesa  con  il Ministro dell'ambiente per
          assicurare   il   coordinamento,   ad   ogni   livello   di
          pianificazione,  delle funzioni di difesa del suolo con gli
          interventi per la tutela e l'utilizzazione  delle  acque  e
          per la tutela dell'ambiente.
             3.  Il  Ministro  dell'ambiente  provvede, nei bacini di
          rilievo nazionale ed  interregionale,  all'esercizio  delle
          funzioni amministrative di competenza statale in materia di
          tutela  dall'inquinamento  e  di  smaltimento  dei rifiuti,
          anche per gli aspetti di rilevanza ambientale  di  cui,  in
          particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).".