IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
  Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la tabella XIV  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e  successive  modificazioni,  ivi
compreso il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  27
gennaio 1989 di attuazione,  per  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, dell'art. 11  della  legge  27  ottobre
1988, n. 482, recante soppressione dei ruoli speciali; 
  Visti i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 15 luglio 1988 e in data  12  dicembre  1990
con i quali sono state rideterminate le  competenze  degli  uffici  a
livello dirigenziale della Direzione generale delle fonti di  energia
e delle industrie di base; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 aprile 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1991; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri  del  tesoro  e  per  la
funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                  Funzioni della Direzione generale 
  1. La Direzione generale delle fonti di energia e  delle  industrie
di base esercita le seguenti funzioni: 
    a) cura e predispone gli  atti  di  propria  competenza  connessi
all'applicazione delle leggi afferenti il settore del  petrolio,  del
metano,  del  carbone,  del  nucleare,  dell'energia  elettrica,  del
risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; 
    b) cura gli adempimenti necessari ai  fini  dell'esercizio  della
vigilanza   del   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato sull'attivita'  dell'Ente  nazionale  per  l'energia
elettrica (ENEL) e  del  Comitato  nazionale  per  la  ricerca  e  lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)  e,
per quanto di competenza, sull'attivita' dell'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare; 
    c) fornisce supporto al Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato per il coordinamento della politica  energetica,  in
particolare  per  gli  aspetti  di  collaborazione   con   le   altre
amministrazioni,  di  rapporti  informativi  con  il  Parlamento,  di
elaborazione  di  studi  statistici,  di  rapporti  con  il  Comitato
interministeriale prezzi (CIP) in ordine alla politica  tariffaria  e
dei prezzi,  di  armonizzazione  della  politica  energetica  con  lo
sviluppo dell'industria nazionale; 
    d) analizza e  predispone  proposte  di  provvedimenti  normativi
sulle tematiche di propria competenza; 
    e) fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni locali  per
l'attuazione di programmi territoriali  sulle  tematiche  di  propria
competenza; 
    f) cura i rapporti nell'ambito della Comunita' europea e di altri
organismi internazionali in tema di politica energetica e i  rapporti
con le amministrazioni di altri  Paesi  per  le  materie  di  propria
competenza; 
    g) cura e predispone tutti gli atti necessari per l'esercizio  di
ogni altra attribuzione in materia energetica demandata  da  leggi  e
regolamenti   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato.