IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1989 di attuazione, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, recante soppressione dei ruoli speciali; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 luglio 1988 e in data 12 dicembre 1990 con i quali sono state rideterminate le competenze degli uffici a livello dirigenziale della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Funzioni della Direzione generale 1. La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base esercita le seguenti funzioni: a) cura e predispone gli atti di propria competenza connessi all'applicazione delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; b) cura gli adempimenti necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; c) fornisce supporto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni, di rapporti informativi con il Parlamento, di elaborazione di studi statistici, di rapporti con il Comitato interministeriale prezzi (CIP) in ordine alla politica tariffaria e dei prezzi, di armonizzazione della politica energetica con lo sviluppo dell'industria nazionale; d) analizza e predispone proposte di provvedimenti normativi sulle tematiche di propria competenza; e) fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni locali per l'attuazione di programmi territoriali sulle tematiche di propria competenza; f) cura i rapporti nell'ambito della Comunita' europea e di altri organismi internazionali in tema di politica energetica e i rapporti con le amministrazioni di altri Paesi per le materie di propria competenza; g) cura e predispone tutti gli atti necessari per l'esercizio di ogni altra attribuzione in materia energetica demandata da leggi e regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.