IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978); Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988); Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 12 dicembre 1990; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 91/5z7/CEE del 24 gennaio 1991, relativa alla proroga della partecipazione finanziaria della Comunita' al proseguimento dell'eradicazionedella pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Italia; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata l'urgenza di svolgere le opportune azioni di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina in Italia; Considerato che, a seguito dei sopralluoghi disposti in Italia, la Commissione delle Comunita' europee ritiene necessario un triplice controllo sierologico con esito negativo su tutti i bovini di eta' superiore a dodici mesi prima che si possa dichiarare il territorio delle singole regioni indenne da pleuropolmonite contagiosa bovina in relazione ad un piano nazionale; Udito il parere n. 793/91 del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 27 aprile 1991; A D O T T A il seguente regolamento Art. 1. 1. Sull'intero territorio nazionale dovra' essere effettuata un'azione di polizia veterinaria volta all'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina mediante la rapida estinzione dei focolai di malattia da un lato e un'indagine sierologica estesa a tutti i bovini di eta' superiore a dodici mesi presenti sul territorio nazionale dall'altro. 2. Ai fini del presente decreto si deve intendere per: a) azienda: il complesso agricolo o la stalla dove sono detenuti dei bovini da riproduzione, da produzione o da macello controllati ufficialmente; per quanto riguarda le stalle dei commercianti devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'art. 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'art. 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, rispettivamente, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968; b) zona infetta: una zona delimitata per un diametro di almeno 3 km, attorno un'azienda nella quale sia stato constatato ufficialmente un focolaio di pleuropolmonite contagiosa bovina come pure attorno ad un'azienda collegata epizootologicamente con un focolaio di malattia; c) prova sierologica: prova di fissazione del complemento modificata secondo il metodo di Campbell e Turner; d) caso di malattia: ogni animale che abbia fornito reazione sierologica confermata dal laboratorio di referenza nazionale per la pleuropolmonite contagiosa bovina e/o che presenti all'ispezione post-mortem le lesioni patognomoniche della suddetta malattia e/o dal quale sia stato isolato mycoplasma mycoides sottospecie mycoides (biotipo a piccole colonie); e) focolaio: un'azienda nella quale vengono constatati uno o piu' casi di pleuropolmonite contagiosa bovina; f) reattivi: animali che ragiscono ad una prova sierologica. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 320/1954 e' il seguente: "Art. 17. - L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi e' subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea localita' e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali. Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti. Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorita' comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione. Ai negozianti di animali e' fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al modello 3 allegato al presente regolamento. Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio". - Il testo dell'art. 20 del D.M. 1 giugno 1968 e' il seguente: "Art. 20. - I commercianti di bestiame che intendano fornire bovini agli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati all'art. 18, punto 6, e successivo comma. L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalita' dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneita' delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al preventivo visto del veterinario provinciale che puo' dettare particolari disposizioni in relazione alle finalita' dei programmi di profilassi e di risanamento. I commercianti sono tenuti ad annotare nell'apposito registro di carico e scarico i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto". - Il testo dell'art. 23 del D.M. 3 giugno 1968 e' il seguente: "Art. 23. - I commercianti di bestiame che intendono fornire bovini agli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla brucellosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo, attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati al punto 3 del precedente art. 22. L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalita' dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneita' delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al visto del veterinario provinciale, che puo' dettare particolari disposizioni in relazione alle finalita' dei programmi di risanamento. I commercianti sono tenuti ad annotare, nell'apposito registro di carico e scarico, i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto. Per lo scopo di cui al primo comma del presente articolo possono essere utilizzate le stalle gia' attivate ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 per il ricovero di animali destinati ad essere introdotti negli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi".