IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del
12 febbraio 1968);
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978);
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del
21 giugno 1988);
  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di  sanita'  nella
seduta del 12 dicembre 1990;
  Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee n.
91/5z7/CEE  del  24  gennaio  1991,  relativa  alla   proroga   della
partecipazione   finanziaria   della   Comunita'   al   proseguimento
dell'eradicazionedella  pleuropolmonite  contagiosa  dei  bovini   in
Italia;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata   l'urgenza   di   svolgere   le  opportune  azioni  di
eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina in Italia;
  Considerato che, a seguito dei sopralluoghi disposti in Italia,  la
Commissione  delle  Comunita'  europee ritiene necessario un triplice
controllo sierologico con esito negativo su tutti i  bovini  di  eta'
superiore  a  dodici mesi prima che si possa dichiarare il territorio
delle singole regioni indenne da pleuropolmonite contagiosa bovina in
relazione ad un piano nazionale;
  Udito il parere n. 793/91 del Consiglio di Stato reso nell'adunanza
generale del 4 aprile 1991;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
eseguita in data 27 aprile 1991;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento
                               Art. 1.
  1.   Sull'intero  territorio  nazionale  dovra'  essere  effettuata
un'azione  di  polizia  veterinaria  volta   all'eradicazione   della
pleuropolmonite  contagiosa  bovina mediante la rapida estinzione dei
focolai di malattia da un lato e  un'indagine  sierologica  estesa  a
tutti  i  bovini  di  eta'  superiore  a  dodici  mesi  presenti  sul
territorio nazionale dall'altro.
  2. Ai fini del presente decreto si deve intendere per:
    a) azienda: il complesso agricolo o la stalla dove sono  detenuti
dei  bovini  da  riproduzione, da produzione o da macello controllati
ufficialmente; per quanto riguarda le stalle dei commercianti  devono
intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi
dell'art.  17  del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 e dell'art. 20 del decreto ministeriale 1› giugno 1968 e
dell'art. 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, rispettivamente,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n.
234 del 14 settembre 1968;
    b) zona infetta: una zona delimitata per un diametro di almeno  3
km, attorno un'azienda nella quale sia stato constatato ufficialmente
un focolaio di pleuropolmonite contagiosa bovina come pure attorno ad
un'azienda collegata epizootologicamente con un focolaio di malattia;
    c)   prova  sierologica:  prova  di  fissazione  del  complemento
modificata secondo il metodo di Campbell e Turner;
    d) caso di malattia: ogni  animale  che  abbia  fornito  reazione
sierologica  confermata dal laboratorio di referenza nazionale per la
pleuropolmonite contagiosa  bovina  e/o  che  presenti  all'ispezione
post-mortem le lesioni patognomoniche della suddetta malattia e/o dal
quale  sia  stato  isolato  mycoplasma  mycoides sottospecie mycoides
(biotipo a piccole colonie);
    e) focolaio: un'azienda nella quale vengono constatati uno o piu'
casi di pleuropolmonite contagiosa bovina;
    f) reattivi: animali che ragiscono ad una prova sierologica.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 17 del D.P.R.  n.  320/1954  e'  il
          seguente:
             "Art.  17.  -  L'esercizio  delle  stalle di sosta ed in
          genere dei locali da adibirsi  al  temporaneo  ricovero  di
          equini,  bovini,  ovini,  caprini,  suini  e  di animali da
          cortile da parte dei negozianti, dei gestori  di  alberghi,
          mascalcie,  mulini  e  pubblici  esercizi e' subordinato ad
          autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono
          rivolgere domanda.
             Il sindaco, in base al  risultato  del  sopralluogo  del
          veterinario   comunale,  rilascia  l'autorizzazione  quando
          risulta che i locali sono situati in idonea localita' e che
          sono provvisti dei necessari requisiti igienici  anche  per
          quanto  si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli
          animali.
             Qualora  i   locali   non   rispondano   alle   esigenze
          dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna
          il termine entro il quale devono essere eseguiti.
             Le   stalle  di  sosta  e  gli  altri  locali  anzidetti
          sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra
          gli animali ricoverati si  manifestano  malattie  infettive
          non  comprese  tra  quelle indicate all'art. 1, l'autorita'
          comunale  adotta   le   misure   atte   ad   impedirne   la
          propagazione.
             Ai  negozianti  di  animali  e'  fatto obbligo di tenere
          costantemente aggiornato un registro di  carico  e  scarico
          conforme al modello 3 allegato al presente regolamento.
             Per  la  mancata  esecuzione  dei  lavori ordinati o per
          altre infrazioni alle precedenti norme il  sindaco  dispone
          la  chiusura  temporanea dei locali indicati nei precedenti
          commi o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio".
             -  Il  testo  dell'art. 20 del D.M. 1› giugno 1968 e' il
          seguente:
             "Art. 20. - I commercianti  di  bestiame  che  intendano
          fornire  bovini  agli  allevamenti posti sotto il controllo
          dello Stato ai  fini  del  risanamento  dalla  tubercolosi,
          oltre  ad  essere muniti di regolare licenza, devono a tale
          scopo attivare una apposita stalla, completamente  isolata,
          nella  quale  fare  affluire soltanto animali che abbiano i
          requisiti indicati  all'art.  18,  punto  6,  e  successivo
          comma.
             L'attivazione  di  tali stalle deve essere espressamente
          richiesta con le modalita' dell'art. 17 del regolamento  di
          polizia  veterinaria  approvato  con decreto del Presidente
          della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
             Il parere del veterinario comunale, previsto dal  citato
          art.  17  circa  l'idoneita'  delle  stalle  di sosta, deve
          essere sottoposto, in tali casi, al  preventivo  visto  del
          veterinario   provinciale   che  puo'  dettare  particolari
          disposizioni in relazione alle finalita' dei  programmi  di
          profilassi e di risanamento.
             I  commercianti  sono  tenuti  ad annotare nell'apposito
          registro  di   carico   e   scarico   i   contrassegni   di
          identificazione  apposti  agli animali e ritenuti validi ai
          sensi del presente decreto".
             - Il testo dell'art. 23 del D.M. 3  giugno  1968  e'  il
          seguente:
             "Art.  23.  -  I  commercianti di bestiame che intendono
          fornire bovini agli allevamenti posti  sotto  il  controllo
          dello Stato ai fini del risanamento dalla brucellosi, oltre
          ad  essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo,
          attivare una apposita stalla, completamente isolata,  nella
          quale   fare   affluire  soltanto  animali  che  abbiano  i
          requisiti indicati al punto 3 del precedente art. 22.
             L'attivazione di tali stalle deve  essere  espressamente
          richiesta  con le modalita' dell'art. 17 del regolamento di
          polizia veterinaria approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
             Il  parere del veterinario comunale, previsto dal citato
          art. 17 circa  l'idoneita'  delle  stalle  di  sosta,  deve
          essere  sottoposto,  in tali casi, al visto del veterinario
          provinciale, che puo' dettare particolari  disposizioni  in
          relazione alle finalita' dei programmi di risanamento.
             I  commercianti  sono  tenuti ad annotare, nell'apposito
          registro  di  carico   e   scarico,   i   contrassegni   di
          identificazione  apposti  agli animali e ritenuti validi ai
          sensi del presente decreto.
             Per lo scopo di cui al primo comma del presente articolo
          possono essere utilizzate le stalle gia' attivate ai  sensi
          dell'art. 20 del decreto ministeriale 1› giugno 1968 per il
          ricovero  di  animali  destinati ad essere introdotti negli
          allevamenti posti sotto il controllo dello  Stato  ai  fini
          del risanamento dalla tubercolosi".