IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni multilaterali CEE e CEMT sia per quanto riguarda il rinnovo annuale delle autorizzazioni gia' assegnate che per quanto riguarda la predisposizione delle graduatorie annuali per l'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni disponibili; Visto il regolamento CEE n. 1053/90 del 25 aprile 1990 ("Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 108 del 28 aprile 1990) relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada; Visto il regolamento CEE n. 4060/89 del 21 dicembre 1989 ("Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 390 del 30 dicembre 1989) relativo alla eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili; Considerato che lo scopo di tale ultimo regolamento e' quello di incrementare la scorrevolezza della circolazione all'interno della Comunita', creando uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' stessa; Considerato che per facilitare la realizzazione di quanto sopra viene, tra l'altro, abolita l'apposizione dei timbri doganali sui libretti dei resoconti dei viaggi effettuati allegati alle autorizzazioni CEE e CEMT; Considerato che l'esame dei suddetti timbri era, finora, elemento essenziale sia per la formazione della graduatoria che per la valutazione circa il rinnovo annuale delle autorizzazioni multilaterali CEE e CEMT a norma del citato decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991, le cui osservazioni sono state recepite; Esperita la procedura prevista dal succitato art. 17, comma 3 ultimo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e' cosi' sostituito: "Art. 3 (Formazione delle graduatorie). - Le graduatorie A e B di cui al precedente articolo 2 sono formate attribuendo i seguenti punti: a) 1 per ogni veicolo di cui all'articolo 1 in disponibilita' della impresa richiedente ed in eccedenza rispetto al numero di autorizzazioni permanenti o assegnazione di 100 viaggi, anche per differenti relazioni di traffico, di cui l'impresa sia titolare; b) 0,4 per ogni anno, fino al quinto, di anzianita' di esercizio dell'attivita' di trasporto merci su strada; 0,3 per ogni anno dal sesto al decimo; 0,2 per ogni anno dall'undicesimo al quindicesimo e 0,1 per ogni anno in piu' fino al ventesimo; c) 1 per ciascuna relazione di traffico per la quale la impresa sia titolare di un'autorizzazione permanente o assegnazione di almeno 24 viaggi. In entrambe le graduatorie, a parita' di punteggio e' preferita l'impresa con maggiore anzianita' di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato per l'esercizio dell'attivita' di trasporto per conto di terzi. Le graduatorie sono approvate con decreto ministeriale ed hanno validita' fino all'approvazione di quelle successive".
Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. n. 82/1988: "Art. 2 (Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili). - Le autorizzazioni multilaterali ogni anno disponibili per l'area geografica della Comunita' economica europea (multilaterali CEE) e per quella della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto esplicita domanda e secondo l'ordine delle due seguenti graduatorie: A) per il 50% alle imprese titolari di multilaterali che abbiano effettuato almeno 24 viaggi all'anno a carico nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero 100 viaggi di assegnazione negli ultimi due anni; B) per il 50% alle imprese gia' in possesso di una o piu' multilaterali. Se le multilaterali CEE o le multilaterali CEMT disponibili sono in numero dispari, le autorizzazioni in piu' sono assegnate alla graduatoria B). Se le ditte collocate in una delle due graduatorie sono meno numerose delle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni eccedenti sono assegnate alle ditte dell'altra graduatoria che seguono nell'ordine quelle gia' vincitrici. Le autorizzazioni, ancora disponibili dopo tale assegnazione, sono assegnate alle ditte che gia' ottengono un'autorizzazione, ripartite nelle due graduatorie come disposto dal primo comma del presente articolo, e cosi' successivamente se sono ancora disponibili autorizzazioni. Per il primo anno di applicazione del presente decreto le autorizzazioni CEMT disponibili verranno assegnate nella misura dei 2/3 alla graduatoria delle ditte gia' titolari di multilaterali e di 1/3 a quella delle ditte contemplate alla lettera A) del presente articolo.".