IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto l'art. 59, comma terzo, della legge 1 aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente l'accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.338, concernente ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Visto l'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; Visto l'art. 25 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232; Visto l'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 232, concernente i requisiti attitudinali richiesti e le modalita' di accertamento per il personale appartenente ai ruoli tecnico- scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti attitudinali - Disposizione generale 1. I candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale tecnico-scientifico o tecnico e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono sottoposti ad esame diretto ad accertarne l'idoneita' attitudinale per l'espletamento del servizio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico- scientifica o tecnica o sanitaria.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il testo dell'art. 59, terzo comma, della predetta legge n. 121/1981 e' il seguente: "Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'interno". - Il testo dell'art. 61 della ripetuta legge n. 121/1981 e' il seguente: "Art. 61. - L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali. Si applica quanto disposto dall'art. 59. La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi e' subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia". - Il D.P.R. n. 337/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico- scientifica o tecnica". - Il D.P.R. n. 338/1982 reca: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 668/1986 (Modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 3. - 1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma: 'Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria'". - Il testo dell'art. 25 della legge n. 53/1989 e' il seguente: "Art. 25. - 1. Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dall'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' sostituito dal seguente: 'Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'art. 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria'". - Il testo vigente dell'art. 42, comma secondo, del D.P.R. n. 337/1982 e' il seguente: "Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici nonche' ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate". - Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 232/1990 e' il seguente: "2. Oltre quanto disposto dall'art. 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalita' di accertamento sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno". - Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 858/1984 e' il seguente: "Art. 4. - Fino a quando non si provvedera' all'elezione dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'art. 85 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sara' espresso con le stesse modalita' di cui al citato articolo 85, comma secondo e terzo, dalle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative a livello nazionale".