IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  1› aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto l'art. 59, comma terzo, della legge 1› aprile 1981, n. 121;
  Visto  l'art.  61  della  legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente
l'accesso  ai  ruoli  diversi  da  quelli  del  personale che esplica
funzioni di polizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, concernente ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.338,  concernente  ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari
della Polizia di Stato;
  Visto l'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
  Visto l'art. 25 della legge 1› febbraio 1989, n. 53;
  Visto  l'art.  42,  comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dall'art. 6, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 232;
  Visto  l'art.  6,  comma  2,  della  legge  7  agosto 1990, n. 232,
concernente  i  requisiti  attitudinali  richiesti  e le modalita' di
accertamento   per   il  personale  appartenente  ai  ruoli  tecnico-
scientifici  o  tecnici  e  ai ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato;
  Sentiti  i  sindacati  di  polizia  piu'  rappresentativi a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n.  858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n. 19;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 22 aprile 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 giugno 1991;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
           Requisiti attitudinali - Disposizione generale

  1.  I  candidati  ai  concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
tecnico-scientifico  o  tecnico e ai ruoli professionali dei sanitari
della Polizia di Stato sono sottoposti ad esame diretto ad accertarne
l'idoneita'  attitudinale  per  l'espletamento del servizio nei ruoli
del  personale  della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-
scientifica o tecnica o sanitaria.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   La   legge  n.  121/1981  reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
             - Il testo dell'art. 59,  terzo  comma,  della  predetta
          legge  n.    121/1981  e'  il  seguente:  "Le modalita' dei
          concorsi, della composizione  e  nomina  delle  commissioni
          esaminatrici ed i criteri per l'accertamento dell'idoneita'
          fisica  e  psichica,  per  la  valutazione  delle  qualita'
          attitudinali e del livello culturale dei candidati, per  la
          documentazione   richiesta   a   questi   ultimi,   per  la
          determinazione di eventuali requisiti per  l'ammissione  al
          concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministero dell'interno".
             - Il testo dell'art. 61 della ripetuta legge n. 121/1981
          e' il seguente:
             "Art.  61. - L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli
          per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o
          tecnica anche di carattere esecutivo attinente  ai  servizi
          di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni
          di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia,
          per   il   cui   esercizio  occorre  l'iscrizione  in  albi
          professionali,  avviene  mediante  pubblico  concorso,  per
          titoli  ed  esami,  al  quale  sono ammessi a partecipare i
          cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per  la
          partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei
          titoli  di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni
          professionali.
             Si applica quanto disposto dall'art. 59.
             La  nomina  in  ruolo  dei  vincitori  dei  concorsi  e'
          subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso
          formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione
          necessaria  per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con
          particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di
          polizia".
             - Il D.P.R. n. 337/1982 reca: "Ordinamento del personale
          della Polizia  di  Stato  che  espleta  attivita'  tecnico-
          scientifica o tecnica".
             -  Il  D.P.R.  n.  338/1982 reca: "Ordinamento dei ruoli
          professionali dei sanitari della Polizia di Stato".
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge   n.   668/1986
          (Modifiche  ed  integrazioni  alla legge 1› aprile 1981, n.
          121,  e  relativi  decreti   di   attuazione,   sul   nuovo
          ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)
          e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Nell'art. 7  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, e'
          aggiunto il seguente comma:
             'Fermo restando il disposto dell'art. 32, i  medici  dei
          ruoli  professionali  dei  sanitari  della Polizia di Stato
          provenienti dal disciolto Corpo delle guardie  di  pubblica
          sicurezza,  compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui
          all'art.   21  e  seguenti,  nell'espletamento  delle  loro
          funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali  di  pubblica
          sicurezza e di polizia giudiziaria'".
             -  Il  testo  dell'art.  25 della legge n. 53/1989 e' il
          seguente:
             "Art. 25. - 1. Il secondo comma dell'art. 7 del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 aprile 1982, n. 336,
          come modificato dall'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n.
          668, e' sostituito dal seguente:
             'Tutti  gli  appartenenti  ai  ruoli  professionali  dei
          sanitari   della  Polizia  di  Stato,  con  esclusione  dei
          dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate  del
          ruolo  di  cui  all'art.  21, e limitatamente alle funzioni
          esercitate, hanno la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria'".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  42, comma secondo, del
          D.P.R.    n.  337/1982  e'  il  seguente:  "Agli  operatori
          tecnici,  operatori  tecnici scelti e collaboratori tecnici
          e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria
          limitatamente alle funzioni  esercitate.  Ai  collaboratori
          tecnici  capo  e  agli  appartenenti  ai ruoli dei revisori
          tecnici, periti tecnici, direttori tecnici nonche' ai primi
          dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, e' attribuita la
          qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente
          alle funzioni esercitate".
             - Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 232/1990
          e' il seguente: "2.  Oltre  quanto  disposto  dall'art.  61
          della  legge  1›  aprile  1981,  n.  121,  per il personale
          appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o  tecnici  e  ai
          ruoli  professionali  dei sanitari della Polizia di Stato i
          requisiti  attitudinali  richiesti  e   le   modalita'   di
          accertamento   sono   stabiliti  con  apposito  regolamento
          approvato con decreto del Presidente della Repubblica, pre-
          via deliberazione del Consiglio dei Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'interno".
   - Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 858/1984 e' il seguente:
   "Art.  4.  -  Fino  a  quando  non si provvedera' all'elezione dei
membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di
cui all'art. 85 della legge 1› aprile 1981, n.  121,  sara'  espresso
con le stesse modalita' di cui al citato articolo 85, comma secondo e
terzo,  dalle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato piu' rappresentative a livello nazionale".