IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante disposizioni  per  la  difesa  delle  piante
coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche  e  sui  relativi
servizi; 
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 18 giugno  1931,  n.
987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato
con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2574; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 74, primo comma, con il quale, in attuazione  della  delega
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state, tra
l'altro, trasferite alle regioni  le  funzioni  e  gli  uffici  degli
osservatori per le malattie delle  piante,  con  esercizio  di  dette
funzioni nel rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato; 
  Visto altresi' l'art. 71 del medesimo decreto del Presidente  della
Repubblica 27 luglio  1977,  n.  616,  che  ha  individuato,  tra  le
funzioni amministrative di competenza dello  Stato,  quelle  relative
all'organizzazione  del  commercio  con  l'estero,   nonche'   quelle
concernenti  la  disciplina,  il   controllo   di   qualita'   e   la
certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987), con il quale,
per il conseguimento del fine di cui sopra, si  e'  previsto  che  la
produzione, ai fini della commercializzazione sul  mercato  nazionale
ed estero, del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed
arboree da frutto nonche'  delle  specie  erbacee  a  moltiplicazione
agamica, possa essere  sottoposta  a  certificazione  volontaria  per
l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneita'
sanitaria; 
  Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1989 con il  quale  e'  stato
istituito il comitato tecnico scientifico previsto  dall'art.  3  del
citato decreto 23 ottobre 1987 con il compito di  fornire  pareri  in
merito  alla   definizione   delle   categorie   dei   materiali   di
moltiplicazione ed alla disciplina degli standards tecnici di cui  al
precedente art. 1, alla  individuazione  dei  parametri  tecnici  per
l'ammissione alla certificazione del materiale di moltiplicazione, al
riconoscimento  dei  requisiti  dei  richiedenti  la   certificazione
volontaria,  alla  definizione  degli  attestati  di  certificazione,
nonche' alla valutazione dei requisiti tecnici ed organizzativi degli
organismi pubblici  che  effettuano  il  servizio  di  certificazione
volontaria; 
  Considerato  che  la  finalita'   primaria   della   certificazione
volontaria prevista dal citato decreto ministeriale 23  ottobre  1987
e'  conseguire  una  piu'  alta   qualificazione   della   produzione
vivaistica  nazionale  e  mettere  a  disposizione  degli   operatori
agricoli  materiale   di   moltiplicazione   sano   e   geneticamente
rispondente,  al  fine  di  poter   migliorare   le   condizioni   di
competitivita' delle produzioni  vivaistiche  nazionali  sui  mercati
comunitari ed internazionali; 
  Considerato che dai lavori effettuati dal citato  comitato  tecnico
scientifico e' emersa la possibilita' di realizzare  il  Servizio  in
questione con la collaborazione tra il Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste, le  regioni  e  le  province  autonome  che  intendono
aderire al  sistema  di  certificazione  volontaria  e  gli  istituti
sperimentali facenti capo al Ministero stesso avvalendosi anche,  per
taluni   aspetti   di   carattere   gestionale,    dell'apporto    di
organizzazioni interprofessionali a livello nazionale; 
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  di  istituire  il  Servizio  di
certificazione volontaria di cui al citato decreto  23  ottobre  1987
prevedendo di stabilire, con successivi atti, le funzioni dei singoli
soggetti pubblici e privati sopra indicati, chiamati ad espletare  le
attivita' necessarie alla realizzazione del Servizio stesso; 
  Ritenuta l'esigenza  di  predisporre  norme  tecniche  a  carattere
generale   per   disciplinare   preliminarmente   la   certificazione
volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed
arboree da frutto nonche'  delle  specie  erbacee  a  moltiplicazione
agamica, rinviando a successivi  decreti  la  disciplina  relativa  a
singole specie o gruppi di specie; 
  Ritenuta altresi' l'opportunita' di integrare il  comitato  tecnico
scientifico di cui al succitato decreto ministeriale 6 marzo 1989 con
tre rappresentanti delle regioni  e  province  autonome  aderenti  al
sistema di certificazione volontaria; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 22 aprile 1991; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 12185/32575 del 5 giugno 1991; 
                A D O T T A il presente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il  Servizio  di  certificazione  volontaria  del  materiale  di
propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 23 ottobre  1987
si avvale, per la sua attuazione, previa intesa tra le  parti,  della
collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,  le
regioni e province autonome che  intendono  aderire  al  Servizio  di
certificazione volontaria, gli istituti sperimentali facenti capo  al
Ministero stesso in collegamento con  altre  strutture  scientifiche,
nonche' dell'apporto di organizzazioni interprofessionali  a  livello
nazionale, cui affidare  taluni  aspetti  della  gestione,  anche  di
carattere finanziario, inerenti in particolare alla riscossione ed ai
pagamenti degli oneri derivanti dal Servizio di certificazione.