IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi; Visto il regolamento di esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2574; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 74, primo comma, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state, tra l'altro, trasferite alle regioni le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, con esercizio di dette funzioni nel rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato; Visto altresi' l'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, che ha individuato, tra le funzioni amministrative di competenza dello Stato, quelle relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonche' quelle concernenti la disciplina, il controllo di qualita' e la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987), con il quale, per il conseguimento del fine di cui sopra, si e' previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero, del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1989 con il quale e' stato istituito il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 3 del citato decreto 23 ottobre 1987 con il compito di fornire pareri in merito alla definizione delle categorie dei materiali di moltiplicazione ed alla disciplina degli standards tecnici di cui al precedente art. 1, alla individuazione dei parametri tecnici per l'ammissione alla certificazione del materiale di moltiplicazione, al riconoscimento dei requisiti dei richiedenti la certificazione volontaria, alla definizione degli attestati di certificazione, nonche' alla valutazione dei requisiti tecnici ed organizzativi degli organismi pubblici che effettuano il servizio di certificazione volontaria; Considerato che la finalita' primaria della certificazione volontaria prevista dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1987 e' conseguire una piu' alta qualificazione della produzione vivaistica nazionale e mettere a disposizione degli operatori agricoli materiale di moltiplicazione sano e geneticamente rispondente, al fine di poter migliorare le condizioni di competitivita' delle produzioni vivaistiche nazionali sui mercati comunitari ed internazionali; Considerato che dai lavori effettuati dal citato comitato tecnico scientifico e' emersa la possibilita' di realizzare il Servizio in questione con la collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome che intendono aderire al sistema di certificazione volontaria e gli istituti sperimentali facenti capo al Ministero stesso avvalendosi anche, per taluni aspetti di carattere gestionale, dell'apporto di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale; Ritenuta pertanto l'opportunita' di istituire il Servizio di certificazione volontaria di cui al citato decreto 23 ottobre 1987 prevedendo di stabilire, con successivi atti, le funzioni dei singoli soggetti pubblici e privati sopra indicati, chiamati ad espletare le attivita' necessarie alla realizzazione del Servizio stesso; Ritenuta l'esigenza di predisporre norme tecniche a carattere generale per disciplinare preliminarmente la certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, rinviando a successivi decreti la disciplina relativa a singole specie o gruppi di specie; Ritenuta altresi' l'opportunita' di integrare il comitato tecnico scientifico di cui al succitato decreto ministeriale 6 marzo 1989 con tre rappresentanti delle regioni e province autonome aderenti al sistema di certificazione volontaria; Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 12185/32575 del 5 giugno 1991; A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. 1. Il Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1987 si avvale, per la sua attuazione, previa intesa tra le parti, della collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e province autonome che intendono aderire al Servizio di certificazione volontaria, gli istituti sperimentali facenti capo al Ministero stesso in collegamento con altre strutture scientifiche, nonche' dell'apporto di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale, cui affidare taluni aspetti della gestione, anche di carattere finanziario, inerenti in particolare alla riscossione ed ai pagamenti degli oneri derivanti dal Servizio di certificazione.