IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  n.  1164  del  24
dicembre 1969, recante norme sulle produzioni  e  sul  commercio  dei
materiali di moltiplicazione vegetativa  della  vite,  modificato  ed
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,
n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, che ha recepito  nella
legislazione italiana la direttiva comunitaria n.  68/193/CEE  del  9
aprile 1968 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  93/15
del 17 aprile 1968); 
  Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica  18  maggio  1982,  n.  518,  che,  a  modificazione
dell'allegato  IV,  "Etichetta"  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, ha previsto la  possibilita'
di  inserire  la  indicazione  supplementare  in  etichetta,  per  il
materiale di moltiplicazione categoria "base" e "certificato", che il
materiale stesso e' stato riconosciuto  esente  dai  seguenti  virus:
accartocciamento  fogliare,  complesso  dell'arricciamento  fogliare,
legno riccio, necrosi delle nervature, mosaico delle nervature, corky
bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura; 
  Considerata pertanto l'opportunita' di rendere operante il disposto
del citato art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
maggio  1982,  n.  518,  al  fine   di   raggiungere   una   maggiore
qualificazione della produzione del materiale viticolo; 
  Considerato che il compito di provvedere al controllo dei materiali
di  moltiplicazione  della  vite,  al  fine  dell'accertamento  delle
caratteristiche e condizioni richieste  per  la  loro  immissione  in
commercio,  ai  sensi  dell'articolo  12  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164,  e'  demandato
all'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, il  quale
lo  esercita   secondo   le   direttive   impartite   dal   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; 
  Considerato che presso la sede di Montelibretti (Roma) del medesimo
istituto e' conservato il materiale  di  moltiplicazione  della  vite
iscritto al  catalogo  nazionale  delle  varieta'  di  viti,  di  cui
all'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  24
dicembre 1969, n. 1164, e che  appare  pertanto  opportuno,  restando
salvi gli obblighi dei costitutori in ordine  alla  conservazione  in
purezza  del  materiale  di  moltiplicazione  della  vite,   affidare
all'istituto stesso  il  compito  di  costituire  un  centro  per  la
conservazione in purezza del materiale di moltiplicazione della  vite
da commercializzare con l'indicazione supplementare in  etichetta  di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio
1982, n. 518, che possa anche essere destinato, all'occorrenza, sulla
base di apposita  autorizzazione  del  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste, ai nuclei di moltiplicazione; 
  Considerata inoltre la necessita' di stabilire  le  norme  tecniche
per la  produzione  di  detto  materiale,  nonche'  di  prevedere  le
condizioni per l'ottenimento della certificazione anche nei confronti
del materiale gia' esistente alla data di pubblicazione del  presente
regolamento; 
  Ritenuto che le ditte autorizzate a produrre e  commercializzare  i
materiali  di  moltiplicazione  della   vite,   allorche'   intendano
avvalersi per il proprio materiale dell'indicazione supplementare  in
etichetta di cui sopra,  debbano  indicare,  nella  denuncia  di  cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  dicembre
1969, n. 1164, le  colture  istituite  per  la  produzione  di  detto
materiale, richiedendo la certificazione relativa; 
  Ritenuta inoltre la necessita'  di  garantire  il  permanere  delle
condizioni di purezza genetica e  fitosanitaria,  in  ogni  fase  del
ciclo  produttivo,  avvalendosi  dei  soggetti  e  delle  istituzioni
tecnico-scientifiche, riconosciute idonee a tal  fine  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; 
  Ritenuta infine l'opportunita' di stabilire quantitativi minimi per
gli impianti e  le  produzioni  del  materiale  destinato  ad  essere
commercializzato con l'indicazione aggiuntiva in etichetta al fine di
consentire un adeguato controllo ed una migliore qualificazione delle
produzioni da certificare; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 aprile 1991; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 12184/32571 del 5 giugno 1991; 
                             A D O T T A 
                      il presente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituito presso l'istituto sperimentale per  la  viticoltura
di Conegliano di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  23
novembre 1967, n. 1318, sede di Montelibretti (Roma), un  centro  per
la conservazione  in  purezza  genetico-sanitaria  del  materiale  di
moltiplicazione della vite di fonte primaria. 
  2. Per le verifiche del mantenimento delle condizioni  genetiche  e
fitosanitarie del materiale  conservato  in  purezza,  l'istituto  si
avvale anche della collaborazione di altri  soggetti  ed  istituzioni
scientifiche riconosciute idonee  dal  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste. 
  3. Fatto salvo l'obbligo del costitutore o del suo avente causa  di
conservare la fonte primaria in idonee strutture, i costitutori  o  i
loro  aventi  causa  che  intendano  commercializzare  materiale   di
moltiplicazione della vite di categoria "base"  e  "certificato"  con
l'indicazione supplementare in etichetta di  esenza  in  tutto  o  in
parte dai virus di cui al successivo art. 2, devono consegnare  copia
della fonte primaria all'istituto di cui sopra.