IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, recante norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, che ha recepito nella legislazione italiana la direttiva comunitaria n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 93/15 del 17 aprile 1968); Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, che, a modificazione dell'allegato IV, "Etichetta" al decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, ha previsto la possibilita' di inserire la indicazione supplementare in etichetta, per il materiale di moltiplicazione categoria "base" e "certificato", che il materiale stesso e' stato riconosciuto esente dai seguenti virus: accartocciamento fogliare, complesso dell'arricciamento fogliare, legno riccio, necrosi delle nervature, mosaico delle nervature, corky bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura; Considerata pertanto l'opportunita' di rendere operante il disposto del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, al fine di raggiungere una maggiore qualificazione della produzione del materiale viticolo; Considerato che il compito di provvedere al controllo dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e' demandato all'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, il quale lo esercita secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Considerato che presso la sede di Montelibretti (Roma) del medesimo istituto e' conservato il materiale di moltiplicazione della vite iscritto al catalogo nazionale delle varieta' di viti, di cui all'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e che appare pertanto opportuno, restando salvi gli obblighi dei costitutori in ordine alla conservazione in purezza del materiale di moltiplicazione della vite, affidare all'istituto stesso il compito di costituire un centro per la conservazione in purezza del materiale di moltiplicazione della vite da commercializzare con l'indicazione supplementare in etichetta di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, che possa anche essere destinato, all'occorrenza, sulla base di apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai nuclei di moltiplicazione; Considerata inoltre la necessita' di stabilire le norme tecniche per la produzione di detto materiale, nonche' di prevedere le condizioni per l'ottenimento della certificazione anche nei confronti del materiale gia' esistente alla data di pubblicazione del presente regolamento; Ritenuto che le ditte autorizzate a produrre e commercializzare i materiali di moltiplicazione della vite, allorche' intendano avvalersi per il proprio materiale dell'indicazione supplementare in etichetta di cui sopra, debbano indicare, nella denuncia di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, le colture istituite per la produzione di detto materiale, richiedendo la certificazione relativa; Ritenuta inoltre la necessita' di garantire il permanere delle condizioni di purezza genetica e fitosanitaria, in ogni fase del ciclo produttivo, avvalendosi dei soggetti e delle istituzioni tecnico-scientifiche, riconosciute idonee a tal fine dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ritenuta infine l'opportunita' di stabilire quantitativi minimi per gli impianti e le produzioni del materiale destinato ad essere commercializzato con l'indicazione aggiuntiva in etichetta al fine di consentire un adeguato controllo ed una migliore qualificazione delle produzioni da certificare; Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 12184/32571 del 5 giugno 1991; A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. 1. E' istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sede di Montelibretti (Roma), un centro per la conservazione in purezza genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione della vite di fonte primaria. 2. Per le verifiche del mantenimento delle condizioni genetiche e fitosanitarie del materiale conservato in purezza, l'istituto si avvale anche della collaborazione di altri soggetti ed istituzioni scientifiche riconosciute idonee dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Fatto salvo l'obbligo del costitutore o del suo avente causa di conservare la fonte primaria in idonee strutture, i costitutori o i loro aventi causa che intendano commercializzare materiale di moltiplicazione della vite di categoria "base" e "certificato" con l'indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus di cui al successivo art. 2, devono consegnare copia della fonte primaria all'istituto di cui sopra.