IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, col quale sono state
stabilite norme per la conservazione e l'amministrazione del  palazzo
di giustizia di Roma, piazza Cavour;
  Considerata  la necessita' di apportare modifiche alla disposizione
contenuta nel primo comma dell'art.  2  del  citato  regolamento  per
quanto  attiene  alla  composizione della commissione cui e' devoluta
l'amministrazione e manutenzione del detto edificio,  in  maniera  da
renderla  automaticamente  corrispondente  alla  reale  utilizzazione
dell'immobile medesimo;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1991;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro dei lavori pubblici;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  primo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n.
435, e' sostituito dal seguente:
  "La commissione e' composta da  un  numero  di  magistrati  pari  a
quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia,
dal  capo dell'ufficio preposto al servizio dell'edilizia giudiziaria
presso  il  Ministero  di  grazia  e   giustizia,   nonche'   da   un
rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori
di  Roma,  da  un ingegnere del provveditorato regionale per le opere
pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e
da  un  funzionario  di  cancelleria  o  di  segreteria  giudiziaria,
designato,   di   concerto,  dai  capi  degli  uffici  giudiziari.  I
magistrati  sono  designati  dai   rispettivi   capi   degli   uffici
giudiziari".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Istrana, addi' 11 agosto 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
                                  PRANDINI,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1991
  Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 65
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 435/1911  (Norme  per
          la   conservazione   e  l'amministrazione  del  palazzo  di
          giustizia in Roma), come modificato dal  presente  decreto,
          e' il seguente:
             "Art.  2.  -  La commissione e' composta da un numero di
          magistrati pari  a  quello  degli  uffici  che  si  trovano
          allocati  nel  palazzo  di giustizia, dal capo dell'ufficio
          preposto al servizio dell'edilizia  giudiziaria  presso  il
          Ministero   di   grazia   e   giustizia,   nonche'   da  un
          rappresentante del consiglio dell'ordine degli  avvocati  e
          procuratori  di  Roma,  da  un ingegnere del provveditorato
          regionale per le opere pubbliche per  il  Lazio,  designato
          dal  Ministro  dei  lavori pubblici, e da un funzionario di
          cancelleria o  di  segreteria  giudiziaria,  designato,  di
          concerto,  dai  capi  degli uffici giudiziari. I magistrati
          sono designati dai rispettivi capi degli uffici giudiziari.
             La commissione e' presieduta dal magistrato  di  maggior
          grado;  l'ufficio  di  segretario  sara'  disimpegnato  dal
          funzionario di cancelleria o di segreteria.
             I  magistrati  ed  il  funzionario  di   cancelleria   o
          segreteria  restano  in  carica  per due anni e non possono
          essere confermati che pel biennio successivo.
             Nelle deliberazioni a parita' di voti prevale quello del
          presidente".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.