IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unita'
sanitarie locali;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384, relativo al regolamento per il recepimento delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990
concernente il personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Visto in particolare il comma 3 dell'art. 40 del precitato decreto
28 novembre 1990, n. 384, che istituisce il profilo professionale di
"operatore tecnico addetto all'assistenza" al quale accedono gli
ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio-
assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un
apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di accesso,
percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono
stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto
del Ministro della sanita';
Visto, altresi', l'allegato 2 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che determina per detto
operatore tecnico i campi di attivita' dando priorita' a quella
alberghiera;
Ritenuto che nella dizione "interni" siano compresi quanti in
possesso dell'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario
specializzato di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale
15 giugno 1987, n. 590, gia' collocati al terzo livello retributivo
di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, nonche' coloro che sono collocati nella
posizione funzionale di ausiliario addetto ai servizi socio-
assistenziali ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico
addetto all'assistenza, nonche' la disciplina dei requisiti di
accesso, dei criteri di ammissione, delle modalita' di svolgimento
dei corsi, ed il programma dei corsi stessi sono disciplinati
rispettivamente come dagli allegati n. 1 e n. 2.
2. E' altresi' approvato il modello di attestato di qualificazione
di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'allegato 3,
che e' rilasciato a seguito del superamento del colloquio e della
prova pratica cui sono ammessi coloro che hanno portato a termine il
relativo corso di qualificazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 40 del D.P.R. n. 384/1990 e'
cosi' formulato:
"3. Nell'ambito della posizione funzionale
corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il
profilo professionale di 'operatore tecnico addetto
all'assistenza', al quale accedono gli ausiliari
specializzati del contingente addetto ai servizi socio
assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento
di un apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di
accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed
esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione
sanitaria, con decreto del Ministro della sanita' da
emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data
priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari
specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico
addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che
fa parte integrante del presente regolamento".
- Si trascrive il testo dell'allegato 2 del D.P.R. n.
384/1990 per la parte riguardante il profilo professionale
dell'operatore tecnico addetto all'assistenza:
"POSIZIONE FUNZIONALE IV - Livello retributivo IV.
L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la
propria attivita' nei seguenti campi ed opera sotto la
diretta responsabilita' dell'operatore professionale prima
categoria coordinatore (capo sala) o, in assenza di
quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile
del turno di lavoro:
attivita' alberghiere;
pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi
usati dal paziente e dal personale medico ed
infermieristico per l'assistenza al malato;
collaborazione con l'infermiere professionale per atti
di accudimento semplici al malato.
Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti
dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue
le seguenti ulteriori funzioni:
lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da
inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione;
provvede al trasporto degli infermi in barella ed in
carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con
difficolta';
trasporto del materiale biologico, sanitario ed
economale secondo protocolli stabiliti;
rifacimento del letto non occupato e l'igiene
dell'unita' di vita del paziente (comodino, letto,
apparecchiature);
preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e
aiuto nella distribuzione e nell'assunzione;
riordino del materiale e pulizia del malato dopo il
pasto;
aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle
operazioni fisiologiche;
comunicazione all'infermiere professionale di quanto
sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto
incidente sull'assistito e sull'ambiente;
partecipazione con l'e'quipe di lavoro, limitatamente
ai propri compiti;
esecuzione dei compiti affidati dal capo sala.
In collaborazione o su indicazione dell'infermiere
professionale provvede:
al rifacimento del letto occupato;
all'igiene personale del paziente;
al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni
terapeutiche.
Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria
di primo grado.
Modalita' di accesso: secondo quanto stabilito dall'art.
40, comma 3, del presente regolamento".
- Il D.M. 10 febbraio 1984 reca: "Identificazione dei
profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o
di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del
personale delle unita' sanitarie locali".
- Il D.M. n. 590/1987 reca: "Approvazione del
regolamento e del programma del corso di qualificazione
degli ausiliari socio-sanitari specializzati".