IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, relativo al regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 40 del precitato decreto 28 novembre 1990, n. 384, che istituisce il profilo professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza" al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio- assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanita'; Visto, altresi', l'allegato 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che determina per detto operatore tecnico i campi di attivita' dando priorita' a quella alberghiera; Ritenuto che nella dizione "interni" siano compresi quanti in possesso dell'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590, gia' collocati al terzo livello retributivo di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, nonche' coloro che sono collocati nella posizione funzionale di ausiliario addetto ai servizi socio- assistenziali ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza, nonche' la disciplina dei requisiti di accesso, dei criteri di ammissione, delle modalita' di svolgimento dei corsi, ed il programma dei corsi stessi sono disciplinati rispettivamente come dagli allegati n. 1 e n. 2. 2. E' altresi' approvato il modello di attestato di qualificazione di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'allegato 3, che e' rilasciato a seguito del superamento del colloquio e della prova pratica cui sono ammessi coloro che hanno portato a termine il relativo corso di qualificazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 40 del D.P.R. n. 384/1990 e' cosi' formulato: "3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di 'operatore tecnico addetto all'assistenza', al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento". - Si trascrive il testo dell'allegato 2 del D.P.R. n. 384/1990 per la parte riguardante il profilo professionale dell'operatore tecnico addetto all'assistenza: "POSIZIONE FUNZIONALE IV - Livello retributivo IV. L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attivita' nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilita' dell'operatore professionale prima categoria coordinatore (capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro: attivita' alberghiere; pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato; collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato. Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni: lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficolta'; trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti; rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unita' di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature); preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione; riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche; comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente; partecipazione con l'e'quipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti; esecuzione dei compiti affidati dal capo sala. In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede: al rifacimento del letto occupato; all'igiene personale del paziente; al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di primo grado. Modalita' di accesso: secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 3, del presente regolamento". - Il D.M. 10 febbraio 1984 reca: "Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali". - Il D.M. n. 590/1987 reca: "Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati".