IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,
n.  761,  concernente  lo  stato giuridico del personale delle unita'
sanitarie locali;
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  1990,
n.  384,  relativo  al  regolamento  per  il  recepimento delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6  aprile  1990
concernente   il   personale  del  comparto  del  Servizio  sanitario
nazionale, di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Visto  in particolare il comma 3 dell'art. 40 del precitato decreto
28 novembre 1990, n. 384, che istituisce il profilo professionale  di
"operatore  tecnico  addetto  all'assistenza"  al  quale accedono gli
ausiliari specializzati del contingente  addetto  ai  servizi  socio-
assistenziali  ovvero  candidati  esterni,  previo  superamento di un
apposito corso  annuale  le  cui  modalita',  requisiti  di  accesso,
percentuali  di  ammissione  per  candidati  interni  ed esterni sono
stabiliti, nell'ambito della programmazione  sanitaria,  con  decreto
del Ministro della sanita';
  Visto,  altresi',  l'allegato 2 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che  determina  per  detto
operatore  tecnico  i  campi  di  attivita'  dando priorita' a quella
alberghiera;
  Ritenuto che nella  dizione  "interni"  siano  compresi  quanti  in
possesso  dell'attestato  di  qualifica di ausiliario socio-sanitario
specializzato di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto  ministeriale
15  giugno  1987, n. 590, gia' collocati al terzo livello retributivo
di cui all'art. 43 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
maggio  1987,  n.  270,  nonche'  coloro  che  sono  collocati  nella
posizione  funzionale  di  ausiliario  addetto  ai   servizi   socio-
assistenziali  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 40 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico
addetto  all'assistenza,  nonche'  la  disciplina  dei  requisiti  di
accesso, dei criteri di ammissione, delle  modalita'  di  svolgimento
dei  corsi,  ed  il  programma  dei  corsi  stessi  sono disciplinati
rispettivamente come dagli allegati n. 1 e n. 2.
  2. E' altresi' approvato il modello di attestato di  qualificazione
di  operatore  tecnico addetto all'assistenza, di cui all'allegato 3,
che e' rilasciato a seguito del superamento  del  colloquio  e  della
prova  pratica cui sono ammessi coloro che hanno portato a termine il
relativo corso di qualificazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  40 del D.P.R. n. 384/1990 e'
          cosi' formulato:
             "3.    Nell'ambito    della     posizione     funzionale
          corrispondente  al  IV livello retributivo, e' istituito il
          profilo  professionale  di   'operatore   tecnico   addetto
          all'assistenza',    al   quale   accedono   gli   ausiliari
          specializzati del  contingente  addetto  ai  servizi  socio
          assistenziali  ovvero candidati esterni, previo superamento
          di un apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di
          accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed
          esterni sono stabiliti,  nell'ambito  della  programmazione
          sanitaria,  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  da
          emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del
          presente  regolamento.  Nell'ammissione  ai  corsi  va data
          priorita'  ai  dipendenti  gia'  ausiliari  socio  sanitari
          specializzati.   Le   attribuzioni  dell'operatore  tecnico
          addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2)  che
          fa parte integrante del presente regolamento".
             -  Si  trascrive  il testo dell'allegato 2 del D.P.R. n.
          384/1990 per la parte riguardante il profilo  professionale
          dell'operatore tecnico addetto all'assistenza:
          "POSIZIONE FUNZIONALE IV - Livello retributivo IV.
             L'operatore  tecnico  addetto  all'assistenza  svolge la
          propria attivita' nei seguenti  campi  ed  opera  sotto  la
          diretta  responsabilita' dell'operatore professionale prima
          categoria  coordinatore  (capo  sala)  o,  in  assenza   di
          quest'ultimo,  dell'infermiere  professionale  responsabile
          del turno di lavoro:
              attivita' alberghiere;
              pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi
          usati   dal   paziente   e   dal   personale   medico    ed
          infermieristico per l'assistenza al malato;
              collaborazione  con l'infermiere professionale per atti
          di accudimento semplici al malato.
             Nell'ambito di competenza oltre  a  svolgere  i  compiti
          dell'ausiliario  addetto  ai servizi socio sanitari, esegue
          le seguenti ulteriori funzioni:
              lavaggio, asciugatura e preparazione del  materiale  da
          inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione;
              provvede  al  trasporto  degli infermi in barella ed in
          carrozzella ed al loro accompagnamento se  deambulanti  con
          difficolta';
              trasporto   del   materiale   biologico,  sanitario  ed
          economale secondo protocolli stabiliti;
              rifacimento   del   letto   non   occupato  e  l'igiene
          dell'unita'  di  vita  del   paziente   (comodino,   letto,
          apparecchiature);
              preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e
          aiuto nella distribuzione e nell'assunzione;
              riordino  del  materiale  e  pulizia del malato dopo il
          pasto;
              aiuto al paziente nel cambio della biancheria  e  nelle
          operazioni fisiologiche;
              comunicazione  all'infermiere  professionale  di quanto
          sopravviene  durante  il  suo  lavoro  in  quanto  ritenuto
          incidente sull'assistito e sull'ambiente;
              partecipazione  con  l'e'quipe di lavoro, limitatamente
          ai propri compiti;
              esecuzione dei compiti affidati dal capo sala.
             In  collaborazione  o  su  indicazione   dell'infermiere
          professionale provvede:
              al rifacimento del letto occupato;
              all'igiene personale del paziente;
              al  posizionamento  ed  al mantenimento delle posizioni
          terapeutiche.
             Requisiti culturali: diploma di scuola media  secondaria
          di primo grado.
             Modalita' di accesso: secondo quanto stabilito dall'art.
          40, comma 3, del presente regolamento".
             -  Il  D.M.  10 febbraio 1984 reca: "Identificazione dei
          profili professionali attinenti a figure nuove  atipiche  o
          di  dubbia  ascrizione  ai sensi dell'art. 1, quarto comma,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  20  dicembre
          1979,  n.  761,  che  regolamenta  lo  stato  giuridico del
          personale delle unita' sanitarie locali".
             -  Il  D.M.  n.   590/1987   reca:   "Approvazione   del
          regolamento  e  del  programma  del corso di qualificazione
          degli ausiliari socio-sanitari specializzati".