IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonche' di prorogare i termini in materia di qualita' delle acque di balneazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualita' stabiliti dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o il risanamento degli acquiferi contaminati, le regioni medesime, d'intesa con le autorita' di bacino, sono autorizzate: a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, gia' trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-quater, del medesimo decreto con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo; b) ad utilizzare le disponibilita' relative agli interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del 50 per cento delle quote destinate - sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1' marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991 - alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali ed in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorita' di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilita' di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo; c) ad utilizzare, fino al limite massimo del 50 per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per l'anno 1991, in relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE con delibera del 3 agosto 1990, nei limiti delle disponibilita' derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo; d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonche' gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente, con istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui e' a carico degli enti interessati, che a tal fine assicurano che i relativi proventi tariffari garantiscano la necessaria copertura. In deroga a tale ultima disposizione e limitatamente ad un periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione dei progetti di risanamento la copertura degli oneri dei mutui puo' essere assicurata anche attraverso proventi comunali diversi da quelli tariffari. Le tariffe deliberate possono essere applicate in tutti i comuni del consorzio e, per il collettamento e la depurazione, possono essere applicate anche laddove non sono ancora attivati i collettori e gli impianti di depurazione purche' siano stati previsti nella programmazione regionale ed i progetti siano stati approvati. 2. I fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinati prioritariamente alla realizzazione dei programmi di bonifica degli acquiferi contaminati. 3. La regione Lombardia, anche in relazione alle ragioni di urgenza e necessita' di cui al comma 1, riguardanti il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma esecutivo degli interventi in attuazione ed in aggiornamento del piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, nelle parti riguardanti la tutela delle acque, sentito il comitato di coordinamento di cui al suddetto decreto, integrato con la partecipazione del presidente dell'amministrazioneprovinciale di Pavia, d'intesa con l'autorita' di bacino per l'esigenza di correlare il piano con le finalita' della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la difesa del suolo, e in particolare con le disposizioni previste per il bilancio idrico di sub-bacino. Sulla base del programma esecutivo la regione e' autorizzata, valendosi in particolare dell'IRVA S.p.a., costituito quale soggetto operativo previsto dal piano approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 363 del 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali e' estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme e' assicurata anche attraverso un piano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o a gruppi di progetti dalla regione, d'intesa con i soggetti gestori dei servizi. L'applicazione delle tariffe di cui al comma 1, lettera d), e' obbligatoria per tutti i comuni compresi nel programma esecutivo. 4. Nei territori dei comuni ai quali si applicano i piani di intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente ai parametri fissati secondo la concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono sottoposti a regime di deroga, i controlli sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano devono effettuarsi con le frequenze che sono definite nei relativi decreti interministeriali di fissazione dei valori massimi ammissibili per la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed i relativi dati devono essere comunicati entro tre giorni ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'. 5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero dell'ambiente i piani di intervento di cui al comma 1. 6. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali ed acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale e' invitato ad intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di un commissario ad acta, il quale e' abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare le modalita' finanziarie previste nei piani di intervento.