IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
finanziamento   degli   interventi   finalizzati   al   miglioramento
qualitativo  ed  alla  prevenzione  dell'inquinamento  delle  risorse
idriche   destinate   all'approvvigionamento   potabile,  nonche'  di
prorogare  i  termini  in  materia  di  qualita'   delle   acque   di
balneazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 1991;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  dell'ambiente  e  della sanita', di concerto con i Ministri
dei lavori pubblici e del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle  regioni
interessate  dall'emanazione  dei  decreti  di  deroga ai sensi degli
articoli 16, 17, comma 3, e  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento
idropotabile    conforme   ai   requisiti   di   qualita'   stabiliti
dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o  il  risanamento  degli
acquiferi contaminati, le regioni medesime, d'intesa con le autorita'
di bacino, sono autorizzate:
    a)  ad  utilizzare,  fino all'importo massimo di lire 20 miliardi
per ciascuna regione, i fondi  statali  con  destinazione  vincolata,
gia'  trasferiti  alle  regioni,  ed  in particolare i fondi previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71,  recante  misure
urgenti   per   il   miglioramento   qualitativo   e  la  prevenzione
dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione
a quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2-quater,  del  medesimo
decreto  con  esclusione  del  Fondo  nazionale trasporti e del Fondo
sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono
quindi contestualmente  ridotte  per  l'ammontare  dell'utilizzo  del
limite massimo;
    b)  ad  utilizzare  le disponibilita' relative agli interventi di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del 50  per
cento  delle  quote  destinate  -  sulla  base di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  1'  marzo  1991,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991 - alla
realizzazione di interventi nei rispettivi  bacini  regionali  ed  in
quelli   interregionali,   previe  relative  intese  tra  le  regioni
interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorita' di bacino,
nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare
con le disponibilita' di cui al citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  che  si  intendono  quindi contestualmente
ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;
    c) ad utilizzare, fino al limite massimo del  50  per  cento,  le
risorse  previste  a  favore di ciascuna regione, per l'anno 1991, in
relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui
al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale,  approvato
dal   CIPE   con  delibera  del  3  agosto  1990,  nei  limiti  delle
disponibilita' derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n.  305,  e  dal
decreto-legge  13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e  nel  rispetto  delle  procedure
previste   dalla  legge  e  dal  decreto-legge  citati.  Le  predette
autorizzazioni di spesa si intendono quindi  contestualmente  ridotte
per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;
    d)  a  definire  le  quote di mutuo che gli enti locali ed i loro
consorzi,  nonche'  gli  enti  gestori  di   servizi   idrici,   sono
autorizzati  a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente, con
istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate.  L'onere
relativo  all'ammortamento  dei predetti mutui e' a carico degli enti
interessati, che a  tal  fine  assicurano  che  i  relativi  proventi
tariffari  garantiscano  la  necessaria  copertura.  In deroga a tale
ultima disposizione e limitatamente ad un periodo di  trentasei  mesi
dalla  data  di approvazione dei progetti di risanamento la copertura
degli  oneri  dei  mutui  puo'  essere  assicurata  anche  attraverso
proventi  comunali diversi da quelli tariffari. Le tariffe deliberate
possono essere applicate in tutti i comuni del consorzio  e,  per  il
collettamento  e  la  depurazione,  possono  essere  applicate  anche
laddove non sono ancora attivati  i  collettori  e  gli  impianti  di
depurazione   purche'   siano  stati  previsti  nella  programmazione
regionale ed i progetti siano stati approvati.
  2. I fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c),  sono  destinati
prioritariamente  alla  realizzazione dei programmi di bonifica degli
acquiferi contaminati.
  3. La regione Lombardia, anche in relazione alle ragioni di urgenza
e  necessita'  di  cui  al  comma  1,  riguardanti  il  miglioramento
qualitativo  delle  acque  destinate al consumo umano, approva, entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  un  programma  esecutivo  degli
interventi in attuazione ed in aggiornamento del  piano  quinquennale
di  disinquinamento  del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e
Seveso, approvato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  29  luglio  1988, n. 363, nelle parti riguardanti la tutela
delle acque, sentito il comitato di coordinamento di cui al  suddetto
decreto,    integrato    con   la   partecipazione   del   presidente
dell'amministrazioneprovinciale di Pavia, d'intesa con l'autorita' di
bacino per l'esigenza di correlare il piano con  le  finalita'  della
legge  18  maggio  1989,  n.  183,  per  la  difesa  del  suolo, e in
particolare con le disposizioni previste per il  bilancio  idrico  di
sub-bacino.   Sulla  base  del  programma  esecutivo  la  regione  e'
autorizzata, valendosi in particolare  dell'IRVA  S.p.a.,  costituito
quale  soggetto  operativo previsto dal piano approvato con il citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 363 del 1988,  a
ricorrere  a  finanziamenti  e mutui, anche in valuta estera, fino al
limite di lire 500 miliardi,  per  i  quali  e'  estesa  la  garanzia
primaria  dello  Stato,  escluso  il  rischio  di cambio, con diritto
dell'erario di rivalsa sulle tariffe.  La restituzione delle somme e'
assicurata anche attraverso un piano di rientro  tariffario  definito
in relazione a ciascun progetto o a gruppi di progetti dalla regione,
d'intesa  con  i  soggetti  gestori dei servizi. L'applicazione delle
tariffe di cui al comma 1, lettera d), e' obbligatoria  per  tutti  i
comuni compresi nel programma esecutivo.
  4.  Nei  territori  dei  comuni  ai  quali  si applicano i piani di
intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente  ai  parametri
fissati   secondo   la  concentrazione  massima  ammissibile  di  cui
all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
1988,  n.  236, sono sottoposti a regime di deroga, i controlli sulla
qualita' delle acque destinate al consumo  umano  devono  effettuarsi
con   le   frequenze   che   sono   definite   nei  relativi  decreti
interministeriali di fissazione dei valori massimi ammissibili per la
disciplina concernente le deroghe alle  caratteristiche  di  qualita'
delle  acque  destinate  al  consumo umano, ed i relativi dati devono
essere comunicati entro tre giorni ai Ministeri dell'ambiente e della
sanita'.
  5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero  dell'ambiente  i
piani di intervento di cui al comma 1.
  6.   In  caso  di  inadempienza  o  ritardo  nell'attuazione  degli
interventi previsti nei piani di cui al comma 1,  previa  diffida  al
presidente  della  regione  o  agli  enti  locali  ed acquedottistici
interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta  giorni  dalla
diffida,  propone  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, al  quale  e'  invitato  ad
intervenire  il presidente della regione interessata, la nomina di un
commissario ad  acta,  il  quale  e'  abilitato  ad  avvalersi  delle
strutture  degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare
le modalita' finanziarie previste nei piani di intervento.