IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, che istituisce il ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, in attesa della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni, prevedendo che la copertura dei relativi posti comporta una corrispondente riduzione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 30 e 39 che prevedono, fra l'altro, l'istituzione dei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Rilevato che si sono pertanto determinate le condizioni per il trasferimento del ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che l'art. 39, comma 2, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede l'emanazione di appositi provvedimenti per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano istituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e' trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si aggiunge alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con la dotazione di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, rimane confermata la conseguente riduzione dei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nelle qualifiche corrispondenti, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma 5, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi il valore di leggi e regolamenti. - Il testo degli articoli 89, 100 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo". "Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare". "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/1982 e' il seguente: "Art. 21. - In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i ruoli del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89: nel limite del citato contingente puo' essere comandato, presso il predetto commissariato del Governo, personale in servizio negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano". - Il testo degli articoli 30 e 39 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 30. - Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione". "Art. 39. - 1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalita' previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'art. 38. Al predetto personale si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo. 2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. 3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/1982 si veda nelle note alle premesse. - La tabella C allegata alla legge n. 400/1988 e' la seguente: "TABELLA C ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI (articoli 30, 38 e 39) In ruolo Comandati e fuori ruolo - - Dirigente superiore 40 8 Primo dirigente 80 16 Qualifiche ad esaurimento 16 4 9a qualifica funzionale 17 4 8a qualifica funzionale 34 6 7a qualifica funzionale 31 6 6a qualifica funzionale 54 10 5a qualifica funzionale 44 10 4a qualifica funzionale 70 10 3a qualifica funzionale 54 10 2a qualifica funzionale 58 10 --- --- Totale. . . 498 94"