IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi  sullo
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme  di
attuazione  dello  statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
  Visto l'art. 21 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
aprile 1982, n. 327, che istituisce il ruolo locale del commissariato
del  Governo  per  la  provincia  di  Bolzano,  in attesa della legge
istitutiva dei ruoli dei commissariati  del  Governo  nelle  regioni,
prevedendo   che   la  copertura  dei  relativi  posti  comporta  una
corrispondente  riduzione  dei  ruoli   dell'Amministrazione   civile
dell'interno;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n. 400, concernente disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri,  ed in particolare gli articoli 30 e 39 che
prevedono, fra l'altro, l'istituzione dei ruoli dei commissariati del
Governo  nelle  regioni  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri;
  Rilevato  che  si  sono  pertanto  determinate le condizioni per il
trasferimento del ruolo locale del commissariato del Governo  per  la
provincia di Bolzano presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che l'art. 39, comma 2, della predetta legge 23 agosto
1988, n. 400, prevede l'emanazione di appositi provvedimenti  per  il
personale  in  servizio  presso  i  commissariati  del  Governo nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1991;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  le  riforme  istituzionali  e gli affari regionali, di
concerto con i Ministri dell'interno,  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia
di Bolzano istituito dall'art. 21 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e' trasferito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e si aggiunge alla tabella C allegata alla
legge  23  agosto  1988, n. 400, con la dotazione di cui alla tabella
allegata al presente decreto.
  2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, rimane  confermata
la  conseguente  riduzione  dei ruoli dell'Amministrazione civile del
Ministero  dell'interno,  nelle  qualifiche  corrispondenti,  secondo
quanto previsto dall'art. 21, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87, comma 5, della Costituzione, conferisce al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi il valore di leggi e
          regolamenti.
             - Il testo degli articoli 89, 100 e 107 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il
          seguente:
             "Art. 89. - Per la provincia di Bolzano  sono  istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici  stessi,  quali stabiliti, ove occorra, con apposite
          norme.
             Il comma precedente  non  si  applica  per  le  carriere
          direttive  dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
             I  posti  dei  ruoli, di cui al primo comma, considerati
          per  amministrazione  e  per  carriere,  sono  riservati  a
          cittadini   appartenenti   a   ciascuno   dei   tre  gruppi
          linguistici,  in  rapporto  alla  consistenza  dei   gruppi
          stessi,  quale  risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione.
             L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua
          tedesca e ladina sara'  effettuata  gradualmente,  sino  al
          raggiungimento  delle  quote  di  cui  al comma precedente,
          mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze  che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
             Al  personale  dei  ruoli  di  cui  al  primo  comma  e'
          garantita  la  stabilita'  di  sede  nella  provincia,  con
          esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
          per   le  quali  si  rendano  necessari  trasferimenti  per
          esigenze di servizio per addestramento del personale.
             I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno,
          comunque, contenuti nella percentuale del dieci  per  cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
             Le    disposizioni    sulla   riserva   e   ripartizione
          proporzionale tra i gruppi linguistici italiano  e  tedesco
          dei  posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese
          al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
          garantita la stabilita' di sede nella provincia  stessa  ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'.  Si  applicano  anche  al personale della
          magistratura in provincia  di  Bolzano  i  criteri  per  la
          attribuzione  dei  posti  riservati  ai cittadini di lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
             "Art.  100.  -  I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei  rapporti  con gli uffici giudiziari e con gli organi e
          uffici  della  pubblica   amministrazione   situati   nella
          provincia  o  aventi  competenza  regionale,  nonche' con i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa.
             Nelle adunanze degli organi  collegiali  della  regione,
          della  provincia  di  Bolzano  e degli enti locali, in tale
          provincia puo' essere usata la lingua italiana o la  lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma  usano  nella  corrispondenza e nei rapporti orali la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli
          atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove  sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo  i  casi previsti espressamente - e la regolazione
          con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuali destinati ad uso  pubblico  e  negli
          atti  destinati  a  pluralita'  di uffici - e' riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle  due  lingue.  Rimane  salvo  l'uso della sola lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
             "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
             - Il testo dell'art. 21 del D.P.R.  n.  327/1982  e'  il
          seguente:
             "Art.  21.  -  In  attesa  dell'emanazione  della  legge
          istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo e  fermo
          quanto  disposto  dall'art.   35 del decreto del Presidente
          della Repubblica 1› febbraio 1973, n.  49, sono istituiti i
          ruoli del commissariato del Governo  per  la  provincia  di
          Bolzano,  di  cui  all'allegata tabella 6. La copertura dei
          relativi posti comporta  la  corrispondente  riduzione  dei
          ruoli    dell'amministrazione    civile    del    Ministero
          dell'interno.
             Fatto salvo il disposto del secondo comma  dell'art.  89
          dello  statuto  di  autonomia, al contingente stabilito dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  15
          marzo  1974,  a  termini del citato art. 35 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  49  del  1973,  per   il
          commissariato  del  Governo  per la provincia di Bolzano si
          applica il principio del terzo comma dello stesso art.  89:
          nel  limite  del  citato contingente puo' essere comandato,
          presso il predetto commissariato del Governo, personale  in
          servizio  negli  uffici  statali  siti  nella  provincia di
          Bolzano".
             - Il testo  degli  articoli  30  e  39  della  legge  n.
          400/1988 e' il seguente:
             "Art.  30.  -  Per  l'espletamento  dei suoi compiti, la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti
          numerici di cui alle tabelle allegate alla presente  legge,
          di  personale  dei  propri ruoli, di personale dello Stato,
          compreso quello dei due rami del Parlamento,  di  personale
          di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche
          economici,  di  personale scelto tra persone anche estranee
          alla pubblica amministrazione".
             "Art. 39. - 1. Il personale amministrativo  in  servizio
          presso  i commissariati del Governo alla data di entrata in
          vigore della presente legge e' inquadrato, a  domanda,  nel
          ruolo  di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le
          modalita' previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'art.  38.  Al
          predetto personale si applicano altresi' le disposizioni di
          cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.
             2.   Con   provvedimenti  appositi  saranno  dettate  le
          necessarie disposizioni per il personale in servizio presso
          i  commissariati  del  Governo  nelle  regioni  a   statuto
          speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
             3.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative  al ruolo
          speciale  ad  esaurimento  per  la  regione  Friuli-Venezia
          Giulia  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  29  dicembre  1974,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975".
            Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/1982 si
          veda nelle note alle premesse.
             - La tabella C allegata alla legge  n.  400/1988  e'  la
          seguente:
                                                           "TABELLA C
                       ORGANICO DEL PERSONALE
             DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI
                       (articoli 30, 38 e 39)
                                      In ruolo            Comandati
                                                        e fuori ruolo
                                          -                    -
Dirigente superiore                       40                   8
Primo dirigente                           80                  16
Qualifiche ad esaurimento                 16                   4
9a qualifica funzionale                   17                   4
8a qualifica funzionale                   34                   6
7a qualifica funzionale                   31                   6
6a qualifica funzionale                   54                  10
5a qualifica funzionale                   44                  10
4a qualifica funzionale                   70                  10
3a qualifica funzionale                   54                  10
2a qualifica funzionale                   58                  10
                                         ---                 ---
                       Totale. . .       498                 94"