IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  16 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista la tabella delle  circoscrizioni  territoriali  della  Marina
mercantile,  approvata  con decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1956, n. 1250;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Ritenuta  la  necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni
territoriali  della  Marina  mercantile  per  adeguare  le  strutture
periferiche   dell'Amministrazione   marittima  alle  nuove  esigenze
locali,  elevando  uffici  marittimi  minori  al  rango   di   uffici
circondariali marittimi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  nella adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro della marina mercantile, di concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli uffici marittimi di:  Agropoli,  Alassio,  Caorle,  Cetraro,
Civitanova  Marche,  Fano,  Gioia  Tauro,  Giulianova,  Golfo Aranci,
Maratea, Monopoli, Otranto, Palinuro,  Porticello,  Porto  Garibaldi,
Pozzallo, Sciacca, Sibari, Terracina, Vasto e Vieste, sono elevati ad
uffici   circondariali   marittimi   e   assumono  la  corrispondente
denominazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione e'
          il seguente:
             "Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno).  -  Il
          litorale  del  Regno  e'  diviso in zone marittime; le zone
          sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
             Alla   zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario.  Nell'ambito del compartimento in cui
          ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito  del
          circondario  in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
             Negli approdi di maggiore importanza in  cui  non  hanno
          sede  ne'  l'ufficio  del  compartimento  ne' l'ufficio del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni    di    spiaggia,    dipendenti   dall'ufficio
          circondariale.
             Il capo del compartimento, il capo del circondario  e  i
          capi   degli   altri   uffici   marittimi  dipendenti  sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
             - Gli articoli 1 e 2 del  regolamento  per  l'esecuzione
          del   codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),
          approvato con D.P.R. n.  328/1952, sono cosi' formulati:
             "Art. 1  (Circoscrizioni).  -  La  determinazione  delle
          circoscrizioni  marittime  di  cui all'art. 10 del codice e
          della loro estensione territoriale lungo il litorale  dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
             Con  decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
             Art.   2   (Denominazione  degli  uffici  marittimi).  -
          L'ufficio della  zona  marittima  e'  denominato  direzione
          marittima,   l'ufficio  del  compartimento  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
             Gli  uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
             -  Il  D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle
          circoscrizioni territoriali  della  Marina  mercantile,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre
          1956.
             - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge. Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.