IL MINISTRO DELL'INTERNO Visti l'art. 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante la legge di contabilita' dello Stato, e l'art. 45 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il relativo regolamento; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il capitolato generale d'appalto del servizio di casermaggio per l'Arma dei carabinieri, approvato con decreto ministeriale 20 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 14 Interno, foglio n. 283; Premesso che il capitolato stesso, in vigore dal 1' luglio 1982 ha dimostrato la necessita' di miglioramenti e correttivi, per adeguarlo alle nuove effettive esigenze del servizio; Riconosciuta pertanto, l'opportunita' e l'urgenza di redigere un nuovo capitolato con criteri aggiornati e corrispondenti alle necessita' dell'Arma; Vista la relazione del 30 giugno 1990 della commissione speciale di studio per la formulazione del predetto nuovo capitolato istituita con decreto ministeriale del 3 marzo 1990; Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 novembre 1990; Considerato che, con nota del 3 aprile 1991 e' stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha comunicato il proprio nulla osta al successivo iter con nota del 15 maggio 1991; A D O T T A il seguente regolamento: E' approvato il seguente capitolato generale d'appalto del servizio di casermaggio per l'Arma dei carabinieri che costituisce parte integrante del presente decreto che verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 giugno 1991 Il Ministro: SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registato alla Corte dei conti il 17 settembre 1991 Registro n. 42 Interno, foglio n. 382