La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonche' materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale. 2. A cio' il Ministero puo' provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati. 3. I servizi di cui al comma 1, le modalita' della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.