IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988 che istituisce un programma comunitario per il sostegno della piccola e media impresa nelle zone che hanno subito perdita di posti lavoro nel settore siderurgico (programma Resider); Visto l'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che, per le finalita' previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), prevede la concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese che realizzino l'insediamento di nuove attivita' ovvero l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti esistenti in zone colpite da crisi siderurgica; Vista la decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 e la delibera del CIPI in data 28 giugno 1990 che individuano le zone colpite da crisi siderurgica; Vista la nota n. 91970 del 31 dicembre 1990 della Commissione delle Comunita' europee che dichiara la compatibilita', ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, del contenuto, del citato art. 11 e che consente l'attribuzione di un contributo aggiuntivo pari al 5% del costo dell'investimento ammesso al contributo di cui ai commi 1 e 1- bis del citato art. 11, con onere a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto che ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 11 soprarichiamato occorre stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 16 aprile 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 90114 del 20 maggio 1991); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento trova applicazione per le iniziative che si svilupperanno nelle zone geografiche individuate con decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 (allegato F).
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 328/88, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 33 del 5 febbraio 1988. - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 e' il seguente: "Art. 11. - 1. Per le finalita' previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (v. nota precedente, n.d.r.) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto per l'insediamento di nuove attivita' ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purche' non relativi ad attivita' appartenenti al settore siderurgico, sara' pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire. 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine. 2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non piu' di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonche' le piccole e medie imprese di servizi aventi non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le societa' controllate o controllanti di cui all'art. 2359 del codice civile, nonche' le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e societa' di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresi', sentito un comitato tecnico, che sara' appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sara' effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130. 4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilita' residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici' di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennita' di missione e spese di trasporto, nonche' il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del gia' citato 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici' fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunita' economiche europee. 5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, puo' essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare e' determinata sulla base del tasso di interesse legale. 6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo puo' essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttivita'. Il contributo e' concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo e' a carico delle disponibilita' di cui al comma 4. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider)". Si trascrive il testo ovvero l'argomento delle disposizioni soprarichiamate: - I limiti dimensionali per l'impresa artigiana sono previsti dall'art. 4 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato), che qui si trascrive: "Art. 4. (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230- bis del codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta". - L'art. 2359 del codice civile definisce le societa' controllate e le societa' collegate. Se ne trascrive il testo, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - L'art. 18 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983), oltre ad autorizzare spese aggiuntive per consentire il completamento degli interventi del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cosi' recita, al sesto e settimo comma: "A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): "Art. 20. - Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacita' produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attivita' almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacita' produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato o di prodotto laminato. Per le finalita' di cui al precedente comma e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 'Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici', i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida. E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria. Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le disponibilita' del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria dello Stato. Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro. I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo". - La decisione della Commissione n. 90/64/CEE del 6 febbraio 1990 (v. allegato F al decreto qui pubblicato) e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L. 43 del 17 febbraio 1990. - La delibera CIPI del 28 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 1990, individua nelle zone rientranti nei comuni delle province di Livorno, Genova, Terni, Perugia e Brescia, specificatamente indicati nella decisione della Commissione CEE del 6 febbraio 1990 di cui sopra, le aree colpite da crisi siderurgica. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenze di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando in necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.