IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio
1988  che  istituisce  un programma comunitario per il sostegno della
piccola  e media impresa nelle zone che hanno subito perdita di posti
lavoro nel settore siderurgico (programma Resider);
  Visto   l'art.   11  del  decreto-legge  1  aprile  1989,  n.  120,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 15 maggio 1989, n. 181,
che,  per le finalita' previste dal regolamento comunitario n. 328/88
del  2  febbraio 1988 (Resider), prevede la concessione di contributi
in favore di piccole e medie imprese che realizzino l'insediamento di
nuove  attivita'  ovvero l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti
esistenti in zone colpite da crisi siderurgica;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  6 febbraio 1990 e la
delibera  del  CIPI  in  data  28 giugno 1990 che individuano le zone
colpite da crisi siderurgica;
  Vista la nota n. 91970 del 31 dicembre 1990 della Commissione delle
Comunita'  europee  che  dichiara  la  compatibilita', ai sensi degli
articoli  92  e  93 del trattato, del contenuto, del citato art. 11 e
che  consente  l'attribuzione  di un contributo aggiuntivo pari al 5%
del costo dell'investimento ammesso al contributo di cui ai commi 1 e
1-  bis  del  citato art. 11, con onere a carico del Fondo europeo di
sviluppo regionale;
  Visto  che  ai  sensi  dei commi 3 e 6 dell'art. 11 soprarichiamato
occorre  stabilire  mediante decreto del Ministro dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato  gli  investimenti  ammissibili  alle
agevolazioni,   le   modalita',   i  tempi  e  le  procedure  per  la
presentazione  delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle
stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 16 aprile 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
90114 del 20 maggio 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il presente regolamento trova applicazione per le iniziative che
si  svilupperanno  nelle  zone  geografiche individuate con decisione
della Commissione del 6 febbraio 1990 (allegato F).
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  regolamento  CEE  n.  328/88,  che  istituisce un
          programma comunitario a favore della riconversione di  zone
          siderurgiche (programma Resider), e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L. 33 del 5
          febbraio 1988.
             - Il testo dell'art. 11  del  D.L.  n.  120/1989  e'  il
          seguente:
             "Art. 11. - 1. Per le finalita' previste dal regolamento
          comunitario  n.  328/88  del  2 febbraio 1988 (Resider) (v.
          nota  precedente,  n.d.r.)  e  per  favorire  lo   sviluppo
          economico  delle  zone  colpite  da  crisi  siderurgica, da
          indicare da  parte  del  CIPI,  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, possono
          essere concessi alle piccole e  medie  imprese  di  cui  al
          comma  2  contributi  a fondo perduto per l'insediamento di
          nuove attivita' ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento
          degli impianti esistenti; il  contributo  sul  costo  degli
          investimenti,  ammissibili  alle  agevolazioni  purche' non
          relativi ad attivita' appartenenti al settore  siderurgico,
          sara' pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il
          limite massimo di 700 milioni di lire.
             1-bis.  Il  contributo  di  cui  al  comma 1 puo' essere
          trasformato,  in   tutto   o   in   parte,   su   richiesta
          dell'impresa,  in  abbuono  di  interessi sui finanziamenti
          concessi dagli istituti e dalle sezioni  specializzati  per
          il credito a medio termine.
             2.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  intendono per
          piccole  e  medie  imprese  le  piccole  e  medie   imprese
          industriali aventi non piu' di 300 dipendenti e 30 miliardi
          di   capitale   investito   al   netto  di  ammortamenti  e
          rivalutazioni   monetarie,   che   non    si    configurano
          appartenenti  ad  un  gruppo  imprenditoriale,  nonche'  le
          piccole e medie imprese di servizi aventi non  piu'  di  75
          dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di
          ammortamenti   e   rivalutazioni   monetarie,  che  non  si
          configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.  Per
          le   imprese   artigiane   valgono  i  limiti  dimensionali
          stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si considerano
          appartenenti  ad  un  gruppo  imprenditoriale  le  societa'
          controllate  o controllanti di cui all'art. 2359 del codice
          civile, nonche' le imprese che  comunque  siano  collegate,
          direttamente    o   indirettamente,   tramite   finanziarie
          fiduciarie e societa' di comodo,  ad  eccezione  di  quelle
          che,  considerate  come  un'unica  impresa,  non superino i
          limiti dimensionali di cui al presente articolo.
             3.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato   stabilisce,  con  proprio  decreto,  gli
          investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalita', i
          tempi e le procedure per la presentazione delle domande  di
          agevolazione,   per  l'istruttoria  delle  stesse,  per  la
          concessione  e  l'erogazione   dei   contributi.   Provvede
          altresi',   sentito   un   comitato   tecnico,   che  sara'
          appositamente istituito presso il Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e  le
          modalita'    per   la   concessione   delle   agevolazioni.
          L'accertamento  della  realizzazione  dei  programmi  sara'
          effettuato   da  apposite  commissioni  nominate  ai  sensi
          dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
             4. I contributi di cui al comma  1  sono  concessi,  nel
          limite  di  lire  70  miliardi,  con  decreto  del Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  previo
          parere  del  comitato  tecnico di cui al comma 3. Gli oneri
          derivanti dall'applicazione del presente  articolo  gravano
          sulle   disponibilita'  residue,  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, del 'Fondo  per  la
          razionalizzazione   aziendale   ed   interaziendale   degli
          impianti siderurgici' di cui all'art.  20  della  legge  17
          febbraio    1982,    n.   46.      Le   spese   conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo  riguardanti   le
          indennita'  di  missione  e  spese di trasporto, nonche' il
          funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste  a
          carico  del  gia'  citato  'Fondo  per la razionalizzazione
          aziendale ed  interaziendale  degli  impianti  siderurgici'
          fino  ad  un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi
          di cui al presente articolo non sono cumulabili  con  altre
          agevolazioni,  sulla  medesima  voce di investimento, salvo
          quelle previste dalle Comunita' economiche europee.
             5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al
          comma 1 siano alienati, ceduti o  distratti  nei  tre  anni
          successivi  alla  consegna  dei  beni  stessi,  puo' essere
          disposta  la  revoca  delle  agevolazioni.  Nei   casi   di
          restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca,
          per   azioni   o   per   fatti   addebitabili   all'impresa
          beneficiaria, l'impresa deve versare  il  relativo  importo
          maggiorato  di  un  interesse  pari  al  tasso ufficiale di
          sconto vigente alla data dell'ordinativo di  pagamento.  In
          tutti  gli  altri  casi di restituzione la maggiorazione da
          applicare e' determinata sulla base del tasso di  interesse
          legale.
             6.  Alle  piccole  e  medie  imprese  di cui al presente
          articolo puo' essere concesso un contributo  sul  costo  di
          acquisizione  di  servizi  destinati  alla ricerca di nuovi
          mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad  elevare
          il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare
          la  produttivita'.  Il  contributo e' concesso nella misura
          dell'80 per cento  del  costo  effettivamente  sostenuto  e
          comunque  per  un  importo  non  superiore a 50 milioni, su
          proposta del comitato di cui al comma 3.  Le  modalita'  di
          attuazione  del  presente  comma sono stabilite con decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di
          tale  contributo e' a carico delle disponibilita' di cui al
          comma 4.
             7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  trovano
          attuazione  in  relazione  all'applicazione del regolamento
          comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider)".
             Si   trascrive   il   testo   ovvero  l'argomento  delle
          disposizioni soprarichiamate:
             - I limiti dimensionali  per  l'impresa  artigiana  sono
          previsti  dall'art. 4 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro
          per l'artigianato), che qui si trascrive:
             "Art. 4. (Limiti dimensionali).  -  L'impresa  artigiana
          puo'  essere  svolta  anche  con  la prestazione d'opera di
          personale      dipendente       diretto       personalmente
          dall'imprenditore  artigiano  o  dai  soci,  sempre che non
          superi i seguenti limiti:
               a) per l'impresa che non lavora in serie:  un  massimo
          di  18  dipendenti,  compresi gli apprendisti in numero non
          superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 22 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti;
               b)  per  l'impresa  che  lavora  in serie, purche' con
          lavorazione non del tutto automatizzata: un  massimo  di  9
          dipendenti,   compresi   gli   apprendisti  in  numero  non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 12 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti;
               c)  per  l'impresa che svolge la propria attivita' nei
          settori  delle  lavorazioni  artistiche,   tradizionali   e
          dell'abbigliamento  su misura: un massimo di 32 dipendenti,
          compresi gli apprendisti in numero non superiore a  16;  il
          numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
          a  condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I
          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e
          dell'abbigliamento   su   misura  saranno  individuati  con
          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
          ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
               d)  per  l'impresa  di  trasporto:  un  massimo  di  8
          dipendenti;
               e)  per le imprese di costruzioni edili: un massimo di
          10 dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero  non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato  fino  a  14  a condizione che le unita' aggiuntive
          siano apprendisti.
             Ai fini del calcolo dei  limiti  di  cui  al  precedente
          comma:
              1)  non  sono  computati per un periodo di due anni gli
          apprendisti passati in qualifica ai sensi  della  legge  19
          gennaio  1955,  n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
          impresa artigiana;
              2) non sono computati i lavoratori a domicilio  di  cui
          alla  legge  18  dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che non
          superino un terzo dei dipendenti non  apprendisti  occupati
          presso l'impresa artigiana;
              3)   sono   computati  i  familiari  dell'imprenditore,
          ancorche'  partecipanti  all'impresa   familiare   di   cui
          all'articolo  230-  bis  del codice civile, che svolgano la
          loro    attivita'    di    lavoro     prevalentemente     e
          professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
              4)  sono  computati, tranne uno, i soci che svolgono il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
              5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,
          psichici o sensoriali;
              6)  sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia   la
          mansione svolta".
             -  L'art.  2359  del codice civile definisce le societa'
          controllate e le societa' collegate.  Se  ne  trascrive  il
          testo,  come  sostituito  dall'art.  1  del D.Lgs. 9 aprile
          1991, n. 127:
             "Art. 2359 (Societa' controllate e societa'  collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3)  le  societa'  che sono sotto influenza dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
             Ai  fini  dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
             Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
             -  L'art.  18 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria
          1983), oltre ad autorizzare spese aggiuntive per consentire
          il  completamento  degli  interventi  del  Fondo   per   la
          ristrutturazione  e la riconversione industriale costituito
          ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,
          cosi' recita, al sesto e settimo comma:
             "A  tutti  gli  adempimenti che si rendono necessari per
          consentire la piu' agile attuazione della stessa  legge  12
          agosto   1977,   n.   675,   nonche'  alla  istituzione  di
          commissioni  per  l'accertamento  della  realizzazione   ed
          eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare
          con  onere  a carico delle imprese interessate, provvede il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             La disciplina di cui al  precedente  comma  puo'  essere
          estesa  alle  altre  norme  di  incentivazione alle imprese
          industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi  dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 20 della legge n.
          46/1982  (Interventi  per  i   settori   dell'economia   di
          rilevanza nazionale):
             "Art.  20.  - Alle imprese siderurgiche che entro l'anno
          1982 realizzino,  anche  mediante  accordi  interaziendali,
          riduzioni  della capacita' produttiva mediante soppressione
          degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul
          piano tecnologico, posseduti  alla  data  del  31  dicembre
          1980, e che siano rimaste in attivita' almeno sino al 1979,
          possono   essere   erogati,   in  rapporto  alla  capacita'
          produttiva  annua  ridotta  rispetto  a  quella  risultante
          dall'ultima  dichiarazione  fatta  alla  CECA  e nei limiti
          delle disponibilita' del fondo di cui  al  seguente  comma,
          contributi  fino  a  100.000  lire  per  ogni tonnellata di
          acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di
          semilavorato o di prodotto laminato.
             Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente   comma   e'
          costituito   presso   il   Ministero   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato il 'Fondo per la realizzazione
          aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici',  i
          cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese
          siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.
             E'  autorizzato,  a  carico del bilancio dello Stato, il
          conferimento al fondo  di  cui  al  precedente  comma,  nel
          triennio  1981-83,  della  somma  di  lire 300 miliardi. La
          quota  del   conferimento   relativa   all'anno   1981   e'
          determinata  in  lire  50  miliardi;  le  quote relative ai
          successivi anni del triennio saranno indicate  dalla  legge
          finanziaria.
             Gli  stanziamenti  relativi  al  conferimento  di cui al
          precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione
          della spesa del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato.
             Le  disponibilita'  del  fondo,  che  ha amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio  ai  sensi  dell'art.  9
          della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041, affluiscono ad
          apposita  contabilita'   speciale   istituita   presso   la
          tesoreria dello Stato.
             Sulle  domande di contributo di cui al presente articolo
          delibera il CIPI, su proposta del Ministro  dell'industria,
          del   commercio   e  dell'artigianato,  previa  istruttoria
          eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto
          dello stesso Ministro.
             I contributi di cui al precedente articolo sono erogati,
          previa  certificazione  rilasciata   dall'ufficio   tecnico
          erariale    competente    per    territorio   dell'avvenuto
          smantellamento degli  impianti,  con  ordine  di  pagamento
          emesso   dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato o da un suo delegato.
             Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il mese
          di   giugno   dell'anno   successivo    all'esercizio    di
          riferimento,  alla  ragioneria centrale presso il Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  che,
          verificata  la legalita' della spesa e la regolarita' della
          documentazione, lo inoltra alla  Corte  dei  conti  per  il
          riscontro successivo".
             -  La  decisione  della  Commissione  n. 90/64/CEE del 6
          febbraio 1990 (v. allegato F al decreto qui pubblicato)  e'
          stata  pubblicata  nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
          europee n. L. 43 del 17 febbraio 1990.
             - La delibera CIPI del 28 giugno 1990, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1  agosto
          1990, individua nelle  zone  rientranti  nei  comuni  delle
          province  di  Livorno,  Genova,  Terni,  Perugia e Brescia,
          specificatamente indicati nella decisione della Commissione
          CEE  del  6  febbraio 1990 di cui sopra, le aree colpite da
          crisi siderurgica.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita' del Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenze  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando in necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.